Testo dell'articoloVigente
Art. 30 Cont. Trib. – Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all’art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.
2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l’ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Un’altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 30 disciplina la nomina del relatore e la fissazione della data di trattazione del ricorso tributario.
Contenuto della disposizione
Il presidente di sezione designa il relatore e fissa con decreto la data dell'udienza di trattazione (camera di consiglio o pubblica udienza). Il calendario è gestito secondo criteri di anzianità di iscrizione e di urgenza.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma assicura tempi predeterminati e trasparenti per la decisione, presidio del giusto processo e della ragionevole durata.
Profili operativi e casi tipici
Il difensore monitora il PTT per la fissazione; può chiedere la trattazione in pubblica udienza (entro il termine di costituzione) o, in mancanza di richiesta, la causa è trattata in camera di consiglio.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Chi fissa la data di trattazione?
Il presidente di sezione con decreto, individuando il relatore e il regime di trattazione (camera o pubblica udienza).
Posso chiedere la pubblica udienza?
Sì, con istanza nel ricorso o entro 10 giorni liberi prima dell'udienza fissata in camera di consiglio.
Come ricevo l'avviso di trattazione?
Tramite comunicazione di segreteria nel PTT alla PEC eletta, almeno 30 giorni liberi prima dell'udienza.