Testo dell'articoloVigente
Art. 33 Cont. Trib. – Trattazione in camera di consiglio
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 33 disciplina la trattazione del ricorso in camera di consiglio, regime ordinario salvo richiesta di pubblica udienza.
Contenuto della disposizione
La causa è trattata in camera di consiglio salvo richiesta di discussione in pubblica udienza presentata da almeno una delle parti almeno 10 giorni liberi prima dell'udienza. In camera di consiglio il collegio decide sulla base degli atti scritti.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma valorizza la natura tecnica del processo tributario e la prevalenza della prova documentale, riservando la pubblica udienza ai casi di particolare complessità o di interesse a esporre oralmente le tesi.
Profili operativi e casi tipici
Il difensore valuta strategicamente: pubblica udienza utile in cause complesse, dubbi giuridici, valore elevato; camera di consiglio sufficiente per liti documentali standard. Il termine di 10 giorni è di decadenza.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Cos'è la trattazione in camera di consiglio?
Una udienza non pubblica in cui il collegio decide sulla base degli atti scritti depositati dalle parti.
Come si chiede la pubblica udienza?
Con istanza nel ricorso o con apposita richiesta depositata almeno 10 giorni liberi prima dell'udienza.
Quando conviene la pubblica udienza?
In cause complesse, di rilevante valore o con questioni giuridiche delicate dove la discussione orale può influire.