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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 Cont. Trib. – Deliberazioni del collegio giudicante

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consi- glio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.

3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

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In sintesi

  • Art. 35 D.Lgs. 546/1992 disciplina deliberazione del collegio nel processo tributario riformato L. 130/2022.
  • La norma assicura le garanzie del giusto processo ex art. 111 Cost. con riferimento a deliberazione del collegio.
  • Dal 2027 confluirà nel Testo Unico ex D.Lgs. 175/2024 senza modifiche sostanziali.
Indice dei contenuti

L'articolo 35 disciplina le deliberazioni del collegio tributario, che decide a maggioranza in camera di consiglio segreta.

Contenuto della disposizione

Il collegio si ritira in camera di consiglio per deliberare; il presidente raccoglie i voti, dirigendo la discussione. La decisione è assunta a maggioranza, con il presidente che vota per ultimo. Il dispositivo è steso e sottoscritto dal collegio.

Ratio e inquadramento sistematico

La norma assicura la collegialità e la segretezza della deliberazione, garanzie di indipendenza e libertà di giudizio dei componenti del collegio.

Profili operativi e casi tipici

Il difensore non partecipa alla deliberazione; la decisione è poi formalizzata nella sentenza redatta dal relatore. In caso di urgenza (sospensiva) il dispositivo può essere pubblicato anticipatamente.

Coordinamento normativo e giurisprudenziale

Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).

Quadro normativo aggiornato 2026-2027

Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.

Domande frequenti

Come decide il collegio tributario?

A maggioranza in camera di consiglio segreta, con voto del presidente per ultimo e sottoscrizione del dispositivo.

Posso sapere come hanno votato i giudici?

No, la deliberazione è segreta; la sentenza esprime la decisione del collegio senza riferimenti ai singoli voti.

Cosa succede in caso di parità?

Nei collegi a numero dispari (3 giudici) non si verifica parità; se si verificasse prevale il voto del presidente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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