Art. 39 Cont. Trib. – Sospensione del processo
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. 1 bis. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. 1 ter. Il processo tributario è altresì sospeso nei seguenti casi: a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l’Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017.
Stesso numero, altri codici
- Art. 39 Codice Civile: Comitati
- Articolo 39 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 39 Codice del Consumo: Regole nelle attività commerciali
- Articolo 39 Codice della Strada: Segnali verticali
- Articolo 39 Codice di Procedura Civile: Litispendenza e continenza di cause
- Articolo 39 Codice di Procedura Penale: Concorso di astensione e di ricusazione
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