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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 39 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Redditi determinati in base alle scritture contabili

In vigore dal 1/1/1974

1. Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di cui al comma 1 dell’articolo 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 39 61 c) se l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell’articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio; d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. (1) 2. In deroga alle disposizioni del comma precedente l’ufficio delle imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione; b) […] (2) c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell’art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall’art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell’art. 14 del presente decreto; d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell’articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (3); d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonchè di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. (4) 3. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d’impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell’art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 24, comma 5, L. 7.7.2009 n. 88, pubblicata in G.U. 14.7.2009 n. 161, S.O. n. 110. Testo precedente: “Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di cui al secondo comma dell’art. 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; c) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell’ art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio; d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art. 33 ovvero dal DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 40-40 bis 62 controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art. 32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti. Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se l’infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.“. In precedenza, l’ultimo periodo era stato inserito dall’art. 35, comma 3, DL 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L 4.8.2006, n. 248. (2) Lettera soppressa dall’art. 8, comma 1, lett. c), DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174. Testo precedente: “quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite;“. (3) Lettera inserita dall’art. 25, comma 3, L. 18.2.1999 n. 28, pubblicata in G.U. 22.2.1999 n. 43. (4) Lettera sostituita dall’art. 8, comma 4, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Testo precedente: “d-ter) quando viene rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonchè l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.“. In precedenza, la lettera era stata inserita dall’art. 23, comma 28, lett. c), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111.

In sintesi

  • L’art. 39 D.P.R. 600/1973 è la norma cardine dell’accertamento sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo.
  • Il comma 1 disciplina l’accertamento analitico ordinario fondato sul confronto puntuale fra dichiarazione e scritture.
  • La lettera d) del comma 1 introduce l’accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Il comma 2 regola l’induttivo puro, ammesso solo nei casi tassativi di contabilità inattendibile o omessa dichiarazione.
  • Lo scostamento dagli ISA ex art. 9-bis D.L. 50/2017 non basta da solo, serve un quadro indiziario rafforzato.
  • L’onere della prova grava sull’Agenzia ma il contraddittorio preventivo ex art. 6-bis Statuto è oggi obbligatorio.

La tassonomia degli accertamenti sulle imprese

L’art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 è la norma architrave dell’accertamento sui redditi d'impresa (persone fisiche, società di persone, professionisti e, per rinvio dell’art. 40, soggetti IRES). Costruisce una tassonomia gerarchica calibrata sul grado di affidabilità della contabilità e sulla corrispondente intensità dei poteri presuntivi. Il comma 1 individua quattro fattispecie di accertamento analitico (lettere a, b, c) e analitico-induttivo (lett. d). Il comma 2 disciplina l'induttivo puro, ammesso solo al ricorrere di presupposti tassativi che testimoniano una rottura del sistema contabile. Il comma 3 estende la disciplina a imprese minori e arti e professioni (artt. 18 e 19).

Comma 1 lett. a: errori materiali e disallineamento bilancio-dichiarazione

La lettera a) abilita la rettifica analitica quando «gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di cui al comma 1 dell’articolo 3». È l’ipotesi più semplice: errore materiale nella trascrizione, omessa ripresa di una variazione fiscale evidente, scostamento aritmetico fra utile civilistico e reddito imponibile dichiarato. L’ufficio interviene chirurgicamente, con un atto motivato per relationem rispetto al bilancio e ai prospetti depositati. Tipico: bilancio con utile civilistico di 320.000 euro, reddito imponibile dichiarato di 280.000 euro senza prospetto delle variazioni che giustifichi il delta. L’ufficio recupera i 40.000 euro ex lett. a) salvo che il contribuente dimostri la riconciliazione tramite componenti deducibili (ACE, perdite pregresse, super-deduzioni).

Comma 1 lett. b: errata applicazione delle norme TUIR

La lettera b) consente la rettifica «se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI del testo unico delle imposte sui redditi». Il rinvio è alle regole di determinazione del reddito d'impresa (artt. 81-116 TUIR): competenza temporale, valutazione delle rimanenze, ammortamenti, accantonamenti, spese di rappresentanza, deducibilità degli interessi passivi, transfer pricing interno. È la rettifica «in punta di diritto»: l’ufficio non contesta i numeri delle scritture ma il loro trattamento fiscale, contestando una diversa qualificazione giuridica di componenti correttamente registrati. L’onere della prova grava integralmente sull’amministrazione; il contribuente si difende con prassi, risoluzioni e interpelli pubblicati.

Comma 1 lett. c: dati certi e diretti da verbali e questionari

La lettera c) abilita la rettifica quando «l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto» dai verbali e questionari ex art. 32, dagli atti e documenti esibiti, dalle dichiarazioni di terzi (artt. 6 e 7), dai verbali di ispezione presso altri contribuenti, da altri atti in possesso dell’ufficio. È l’ipotesi della prova diretta: il dato emerge in modo univoco da fonti documentali esterne o da risposte rese dal contribuente o da terzi. Esempi tipici: una fattura emessa dal fornitore non risulta registrata nella contabilità acquisti del destinatario; un bonifico ricevuto da un cliente non trova corrispondenza in fattura di vendita; il questionario ex art. 32 n. 4 in cui il contribuente ammette ricavi non dichiarati. Non occorrono presunzioni, basta la lettura coordinata dei documenti.

Comma 1 lett. d: l’accertamento analitico-induttivo

La lettera d) è la vera frontiera operativa dell’accertamento sulle imprese. Consente la rettifica quando l’incompletezza o inesattezza degli elementi dichiarati risulta dall’ispezione delle scritture ex art. 33 o dal controllo delle registrazioni sulla scorta di fatture, atti, documenti e notizie raccolte ex art. 32. La regola probatoria centrale: «L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti». Il rinvio è all’art. 2729 c.c.: presunzioni qualificate, idonee a fondare l’accertamento anche con contabilità formalmente regolare. Il presupposto è diverso da quello del comma 2: qui la contabilità è in sé attendibile, ma singoli elementi risultano contraddetti da indici esterni o incongruenze interne. Gli indizi più frequenti:

  • Scostamento dagli ISA (art. 9-bis D.L. 24 aprile 2017 n. 50, sostitutivi degli studi di settore): punteggio basso o scostamento marcato dal ricavo stimato, ma da solo non basta;
  • Percentuali di ricarico anomale rispetto alla media di settore;
  • Incongruenze di magazzino: differenze fra rimanenze fisiche e contabili, sfridi anomali, prodotti finiti senza corrispondente acquisto di materie prime;
  • Antieconomicità manifesta: perdite reiterate per più esercizi senza giustificazione strategica;
  • Anomalie nei consumi di energia, acqua, gas rispetto al volume d'affari;
  • Tovagliometro, bottigliometro e indicatori settoriali nel comparto ristorazione e pubblici esercizi.

La Cassazione, con sentenza 25 ottobre 2018 n. 27018, ha ribadito che le percentuali di ricarico integrano presunzioni qualificate ex art. 2729 c.c. quando l’ufficio le costruisce su un campione adeguato e rappresentativo, tipicamente il core business dell’attività verificata. Non basta una media astratta del settore: serve un’analisi calibrata sull’impresa specifica.

Comma 2: l’accertamento induttivo puro

Il comma 2 è la norma più incisiva dell’ordinamento tributario. Consente all’ufficio, «in deroga alle disposizioni del comma precedente», di determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati comunque raccolti, prescindendo in tutto o in parte da bilancio e scritture e avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lett. d). I poteri si dilatano: ricostruzione complessiva del reddito con presunzioni semplicissime, prive dei requisiti dell’art. 2729 c.c., utilizzando dati extracontabili (consumi, tenore di vita, dichiarazioni di terzi, indici settoriali grezzi). Per la forza derogatoria, l’induttivo puro è ammesso solo nei presupposti tassativi delle lettere a, c, d, d-bis, d-ter (la lett. b è stata soppressa dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241):

  • Lett. a): omessa dichiarazione, mancata presentazione del modello redditi nei termini di legge;
  • Lett. c): contabilità assente o sottratta all’ispezione, ovvero non disponibile per causa di forza maggiore;
  • Lett. d): omissioni o false o inesatte indicazioni «così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica»;
  • Lett. d-bis): mancata risposta agli inviti ex art. 32 nn. 3 e 4 D.P.R. 600/1973 o art. 51, secondo comma, nn. 3 e 4 D.P.R. 633/1972;
  • Lett. d-ter): omessa presentazione dei modelli ISA o infedele compilazione con differenza superiore al 15% o a 50.000 euro fra ricavi stimati con dati corretti e ricavi stimati con dati dichiarati.

La Cassazione 14 ottobre 2019 n. 26036 ha precisato che l’induttivo puro richiede motivazione rinforzata: l’ufficio deve illustrare le ragioni specifiche dell’inattendibilità delle scritture, non bastando il richiamo generico a irregolarità formali.

Coordinamento con gli ISA: art. 9-bis D.L. 50/2017

Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), introdotti dall’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (conv. l. 21 giugno 2017 n. 96) e operativi dal periodo d'imposta 2018, hanno sostituito gli studi di settore. Il punteggio (da 1 a 10) misura il grado di affidabilità. È previsto un sistema di premialità: esclusione da accertamenti analitico-induttivi ex art. 39 comma 1 lett. d) con punteggio pari o superiore a 8; esonero dal visto di conformità per compensazioni fino a 50.000 euro IVA o 20.000 euro imposte dirette; anticipazione di un anno dei termini di decadenza ex art. 43 D.P.R. 600/1973; esclusione della disciplina società di comodo con punteggio pari o superiore a 9. Lo scostamento dagli ISA è elemento indiziario ma non presunzione qualificata autonoma. La giurisprudenza, consolidata sugli studi di settore (Cass. SU 18 dicembre 2009 nn. 26635-26638), richiede che l’ufficio integri lo scostamento con ulteriori elementi presuntivi e con contraddittorio preventivo obbligatorio. Senza contraddittorio l’accertamento basato su soli ISA è annullabile.

Onere della prova e contraddittorio

L’onere della prova è ripartito ex art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (introdotto dalla l. 31 agosto 2022 n. 130): l’amministrazione prova in giudizio le violazioni; il contribuente prova rimborsi o fatti contrari. Nel quadro presuntivo dei commi 1 lett. d) e 2, l’ufficio prova i fatti-indizio (scostamento ISA, ricarico anomalo, incongruenze di magazzino), il contribuente prova i fatti contrari (giustificazione analitica, calo di mercato documentato, particolari modalità organizzative).

Sul contraddittorio endoprocedimentale, la storica Cass. Sezioni Unite 9 dicembre 2015 n. 24823 aveva distinto fra tributi armonizzati (IVA), per i quali era obbligatorio per derivazione unionale, e non armonizzati, per i quali fino al 2023 era previsto solo in casi specifici (art. 12 Statuto in caso di accesso, art. 5-ter D.Lgs. 218/1997 per accertamenti «a tavolino»). Dal 18 gennaio 2024, con il D.Lgs. 219/2023, il nuovo art. 6-bis Statuto ha introdotto un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti gli atti impositivi e sanzionatori, salvo eccezioni tassative (controlli automatizzati, atti di pronta liquidazione, motivata urgenza). La violazione comporta annullabilità. Importante anche Cass. Sezioni Unite 30 giugno 2016 n. 13378, che ha riconosciuto al contribuente la facoltà di emendare la dichiarazione in sede contenziosa opponendo errori commessi anche oltre il termine annuale per la dichiarazione integrativa a favore.

Rapporto con l’abuso del diritto art. 10-bis Statuto

Quando l’ufficio rileva operazioni economicamente prive di sostanza, formalmente legittime ma volte a conseguire vantaggi fiscali indebiti, il fondamento della contestazione non è l’art. 39 ma l'art. 10-bis dello Statuto (introdotto dal D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128). L’art. 10-bis prevede garanzie procedurali specifiche: contraddittorio rinforzato con termine di 60 giorni, motivazione qualificata sul vantaggio indebito, sulla mancanza di sostanza economica e sull’essenzialità del vantaggio, esclusione delle sanzioni penali (comma 13). Il rapporto fra art. 39 e art. 10-bis è di residualità reciproca: l’amministrazione deve qualificare correttamente la contestazione. La giurisprudenza ha più volte annullato avvisi che mescolavano i due binari.

Riforma D.Lgs. 219/2023 e nuovo Statuto

La riforma dello Statuto attuata dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 ha innovato profondamente il procedimento ex art. 39: contraddittorio preventivo generalizzato (art. 6-bis); motivazione rafforzata con obbligo di indicare presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche (art. 7); principio di unicità del controllo e divieto di doppia imposizione; principio di proporzionalità nei poteri istruttori; autotutela obbligatoria e facoltativa, con possibilità di sollecitare l’annullamento di atti viziati anche dopo il giudicato. L’ufficio non può più notificare un avviso senza aver prima formalizzato l’invito al contraddittorio, deve motivare specificamente le presunzioni e confrontarsi con le giustificazioni del contribuente.

Casi pratici

Caso Tizio - Srl con scostamento ISA marcato. Tizio è amministratore unico di una Srl di commercio al dettaglio con ricavi 2024 di 480.000 euro. Gli ISA segnalano scostamento del 30% rispetto al ricavo stimato (685.000 euro) e punteggio 4,2. L’ufficio attiva accertamento ex art. 39 comma 1 lett. d). In contraddittorio Tizio documenta: calo dovuto all’apertura di un centro commerciale concorrente a 200 metri, chiusura per ristrutturazione di tre mesi nel primo trimestre, riduzione del personale da 6 a 4 dipendenti. L’ufficio riduce la pretesa da 110.000 a 18.000 euro di maggior reddito, riferiti a incongruenze residue sui consumi energetici. Tizio aderisce ex D.Lgs. 218/1997 con sanzioni a un terzo.

Caso Caio - impresa individuale con scritture inattendibili. Caio gestisce una ditta individuale di autoriparazioni. La GdF, in verifica ex art. 33, rileva: mancata tenuta del registro dei beni ammortizzabili, fatture prive di numerazione progressiva, registro corrispettivi compilato a matita con cancellature, magazzino non inventariato da tre anni. Il PVC conclude per inattendibilità complessiva. L’ufficio emette avviso ex art. 39 comma 2 lett. d), ricostruendo il reddito su consumi di vernici, ore-uomo dei dipendenti, listini medi delle officine concorrenti. Recupero: 220.000 euro di maggior reddito. Caio impugna lamentando difetto di motivazione rinforzata ex Cass. 26036/2019; il giudice riduce la pretesa del 25%.

Caso Sempronio - ricarico medio nel settore HORECA. Sempronio è titolare di una pizzeria con ristorazione. L’ufficio, applicando il «tovagliometro», determina un ricarico medio del settore al 320% e contesta ricavi non dichiarati per 95.000 euro ex art. 39 comma 1 lett. d). Sempronio dimostra che il 40% del fatturato è asporto con ricarico ridotto al 180%, che nel secondo semestre sono stati applicati sconti promozionali documentati, che la materia prima ha subito aumenti dell'8% non riflessi nei prezzi di listino. Le giustificazioni sono accolte: il ricarico applicabile scende al 240%, la pretesa si riduce a 28.000 euro. Cass. 27018/2018 conferma che il ricarico va calibrato sulla realtà aziendale.

Conclusioni operative

L’art. 39 è una norma a geometria variabile: l’applicazione dipende dall’affidabilità della contabilità e dalla qualità degli indizi. Il professionista presidia la tenuta formale e sostanziale delle scritture (per escludere l’induttivo puro), monitora il punteggio ISA (per attivare i regimi premiali), partecipa al contraddittorio ex art. 6-bis Statuto e, ove l’atto venga emanato, costruisce la difesa con prove contrarie analitiche e tecniche (perizie, listini di settore, dati comparativi territoriali). Resta lo strumento d'elezione del contenzioso tributario d'impresa.

Domande frequenti

Qual è la differenza fra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro ex art. 39?

L’analitico-induttivo (comma 1 lett. d) presuppone una contabilità formalmente regolare ma contraddetta da singoli elementi: l’ufficio integra le scritture con presunzioni «gravi, precise e concordanti» ex art. 2729 c.c., dovendo motivare la qualità degli indizi (scostamento ISA, ricarichi anomali, incongruenze di magazzino). L’induttivo puro (comma 2) consente invece di prescindere dalle scritture e di usare presunzioni semplicissime, ma è ammesso solo nei presupposti tassativi delle lettere a, c, d, d-bis, d-ter: omessa dichiarazione, contabilità assente o sottratta, irregolarità così gravi da rendere inattendibili le scritture nel loro complesso, mancata risposta agli inviti, omessa o infedele compilazione ISA con scostamento maggiore del 15% o di 50.000 euro. La Cassazione 26036/2019 richiede motivazione rinforzata per l’induttivo puro.

Lo scostamento dagli ISA può da solo fondare un accertamento ex art. 39?

No. Lo scostamento dagli ISA (art. 9-bis D.L. 50/2017) costituisce elemento indiziario ma non presunzione qualificata autonoma. La giurisprudenza consolidata sugli studi di settore, applicabile per analogia agli ISA (Cass. SU 26635-26638/2009), richiede che l’ufficio integri lo scostamento con ulteriori elementi presuntivi specifici e attivi il contraddittorio preventivo obbligatorio ex art. 6-bis Statuto. Un avviso fondato esclusivamente sul punteggio ISA basso, senza analisi della singola realtà aziendale e senza confronto con le giustificazioni del contribuente, è annullabile. Viceversa, un punteggio ISA pari o superiore a 8 attiva i regimi premiali (esclusione dall’analitico-induttivo, riduzione dei termini di decadenza, esonero dal visto di conformità entro determinate soglie).

Cosa significa che le presunzioni del comma 1 lett. d) devono essere «gravi, precise e concordanti»?

Il riferimento è all’art. 2729 c.c.: la presunzione è grave quando l’inferenza dal fatto noto al fatto ignoto è probabilisticamente solida e non meramente possibile; è precisa quando il fatto noto è univocamente individuato e non si presta a letture alternative; è concordante quando più indizi convergono verso la medesima conclusione. La Cassazione 27018/2018 ha confermato che le percentuali di ricarico possono integrare presunzioni qualificate solo se calcolate su campioni rappresentativi del core business dell’impresa, non su medie astratte di settore. L’ufficio deve illustrare nel dettaglio la costruzione logica della presunzione, e il contribuente può contrastarla con prova contraria analitica o con presunzioni semplici di segno opposto.

Il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio negli accertamenti ex art. 39?

Dal 18 gennaio 2024, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 e l’introduzione dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, il contraddittorio preventivo è obbligatorio per tutti gli atti impositivi e sanzionatori, salvo le eccezioni tassative (controlli automatizzati, atti di pronta liquidazione, motivata urgenza). Prima del 2024 valeva la distinzione operata da Cass. SU 24823/2015: obbligo generalizzato per i tributi armonizzati (IVA) e solo casi specifici per i non armonizzati. Oggi la violazione del contraddittorio rende l’atto annullabile, eccepibile entro i termini di impugnazione. Per gli accertamenti ex art. 39 il contraddittorio diventa la sede privilegiata in cui far valere giustificazioni, prova contraria e richieste di motivazione rinforzata.

L’ufficio può contestare contemporaneamente accertamento ex art. 39 e abuso del diritto ex art. 10-bis Statuto?

No, il rapporto è di residualità reciproca. L’art. 39 disciplina la rettifica del reddito d'impresa basata su componenti non dichiarati, costi indebitamente dedotti, errori di applicazione delle norme TUIR, presunzioni qualificate. L’art. 10-bis Statuto (introdotto dal D.Lgs. 128/2015) disciplina invece il disconoscimento di operazioni economicamente prive di sostanza, formalmente legittime ma volte a conseguire vantaggi fiscali indebiti: opera con garanzie procedurali specifiche (contraddittorio rinforzato di 60 giorni, motivazione qualificata, esclusione delle sanzioni penali). L’amministrazione deve qualificare correttamente la contestazione: la giurisprudenza ha annullato avvisi che mescolavano i due binari in violazione del diritto di difesa. Il professionista verifica sempre la corretta base giuridica dell’atto come primo motivo difensivo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.