Art. 43 Cont. Trib. – Ripresa del processo sospeso o interrotto
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell’art. 30.
2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l’interruzione del processo la parte colpita dall’evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest’ultimo provvede a norma del comma precedente.
3. La comunicazione di cui all’art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati all’art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall’evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall’evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.
Stesso numero, altri codici
- Art. 43 Codice Civile: Domicilio e residenza
- Articolo 43 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 43 Codice del Consumo: Rinvio al testo unico bancario
- Articolo 43 Codice della Strada: Segnalazioni degli agenti del traffico
- Articolo 43 Codice di Procedura Civile: Regolamento facoltativo di competenza
- Articolo 43 Codice di Procedura Penale: Sostituzione del giudice astenuto o ricusato
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