Art. 45 Cont. Trib. – Estinzione del processo per inattività delle parti
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. L’estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d’ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
4. L’estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla commissione che provvede a norma dell’art. 28.
Stesso numero, altri codici
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- Articolo 45 Codice della Strada: Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni
- Articolo 45 Codice di Procedura Civile: Conflitto di competenza
- Articolo 45 Codice di Procedura Penale: Casi di rimessione<ref>Articolo così modificato dalla [[L. 7 novembre 2002, n.248 - Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale]].</ref>
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