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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 47 Bis Cont. Trib. – Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell’esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: “decisione di recupero”, la corte di giustizia tributaria di primo grado può concedere la sospensione dell’efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell’aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la corte di giustizia tributaria di primo grado provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all’immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell’atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l’istanza di sospensione dell’atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perchè individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell’articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l’impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell’articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l’abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell’articolo 47; ai fini dell’applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.

4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la corte di giustizia tributaria di primo grado entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l’ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dell’ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.

6. La sentenza è depositata nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l’avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.

7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.

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In sintesi

  • Art. 47BIS D.Lgs. 546/1992 disciplina sospensione aiuti di Stato nel processo tributario riformato L. 130/2022.
  • La norma assicura le garanzie del giusto processo ex art. 111 Cost. con riferimento a sospensione aiuti di Stato.
  • Dal 2027 confluirà nel Testo Unico ex D.Lgs. 175/2024 senza modifiche sostanziali.
Indice dei contenuti

L'articolo 47-bis disciplina la sospensione degli atti volti al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione UE, con tutela urgente.

Contenuto della disposizione

La sospensione può essere concessa solo quando ricorrono gravi motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero o all'impossibilità di recupero effettivo. Il giudice tributario decide con ordinanza motivata, contemperando interesse erariale e tutela del contribuente.

Ratio e inquadramento sistematico

La norma attua l'obbligo di recupero degli aiuti di Stato illegittimi (art. 108 TFUE) limitando la sospensione cautelare a casi eccezionali, in coerenza con la giurisprudenza UE (Atzeni, Lucchini).

Profili operativi e casi tipici

Il difensore deve provare con rigore gravi motivi: vizi della decisione UE non sanabili, impossibilità sopravvenuta del recupero (es. fallimento), violazione di principi UE. L'ordinanza è impugnabile davanti alla corte di secondo grado.

Coordinamento normativo e giurisprudenziale

Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).

Quadro normativo aggiornato 2026-2027

Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.

Domande frequenti

Quando si sospendono gli atti di recupero di aiuti di Stato?

Solo per gravi motivi su legittimità della decisione UE o impossibilità di recupero effettivo.

Quale norma UE rileva?

L'art. 108 TFUE e il Regolamento UE 2015/1589 sulla procedura aiuti di Stato.

La sospensione cautelare è impugnabile?

Sì, davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado con appello immediato.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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