Testo dell'articoloVigente
Art. 46 Cont. Trib. – Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata […] con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell’art. 28.
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 46 disciplina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, quando l'oggetto della lite viene meno per fatti sopravvenuti.
Contenuto della disposizione
Il processo si estingue per cessata materia quando, in pendenza di causa, l'atto impugnato è annullato in autotutela, è oggetto di definizione agevolata o le parti raggiungono accordo conciliativo extragiudiziale. Il giudice dichiara l'estinzione con sentenza che provvede sulle spese.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma riflette il principio di economia processuale: venuta meno la pretesa, non vi è ragione di proseguire il giudizio. Tipica applicazione: definizioni agevolate (rottamazione, stralcio), autotutela, ristoro condonale.
Profili operativi e casi tipici
Il difensore segnala tempestivamente l'evento estintivo (provvedimento di autotutela, ricevuta di definizione agevolata) con istanza nel PTT; il giudice dichiara l'estinzione con sentenza. Sulle spese, di regola, compensazione o condanna proporzionale alla causa estintiva.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Quando si estingue il processo per cessata materia?
Quando l'atto impugnato è annullato in autotutela, definito in via agevolata o oggetto di accordo conciliativo extragiudiziale.
Chi paga le spese?
Di regola compensate; possibili condanne sulla parte cui è imputabile l'estinzione tardiva.
Come segnalare al giudice l'evento estintivo?
Con istanza tempestiva nel PTT corredata del provvedimento di autotutela o della prova della definizione agevolata.