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Art. 46 Cont. Trib. – Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata […] con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell’art. 28.
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Stesso numero, altri codici
- Art. 46 Codice Civile: Sede delle persone giuridiche
- Articolo 46 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 46 Codice del Consumo: Esclusioni
- Articolo 46 Codice della Strada: Nozione di veicolo
- Articolo 46 Codice di Procedura Civile: Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza
- Articolo 46 Codice di Procedura Penale: Richiesta di rimessione
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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