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Art. 29 Cont. Trib. – Riunione dei ricorsi
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 29 Codice Civile: Divieto di nuove operazioni
- Articolo 29 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 29 Codice del Consumo: Prescrizioni
- Articolo 29 Codice della Strada: Piantagioni e siepi
- Articolo 29 Codice di Procedura Civile: Forma ed effetti dell’accordo delle parti
- Articolo 29 Codice di Procedura Penale: Cessazione del conflitto
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