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Art. 26 Cont. Trib. – Assegnazione del ricorso
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all’art. 29, comma 1, il presidente della commissione potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinchè i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.
Stesso numero, altri codici
- Art. 26 Codice Civile: Coordinamento di attività e unificazione di
- Articolo 26 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 26 Codice del Consumo: Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Articolo 26 Codice della Strada: Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
- Articolo 26 Codice di Procedura Civile: Foro dell’esecuzione forzata
- Articolo 26 Codice di Procedura Penale: Prove acquisite dal giudice incompetente
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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