Testo dell'articoloVigente
Art. 28 Cont. Trib. – Reclamo contro i provvedimenti presidenziali
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.
2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notificazione, a pena d’inammissibilità rilevabile d’ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall’art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell’articolo richiamato.
3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.
4. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.
5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l’inammissibilità del ricorso o l’estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 28 disciplina il reclamo al collegio contro i provvedimenti monocratici del presidente di sezione emessi in via preliminare ex art. 27.
Contenuto della disposizione
Il reclamo si propone con atto depositato nel PTT entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto. Il collegio decide con ordinanza non impugnabile separatamente, eventualmente assegnando la causa per la trattazione di merito.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma assicura un controllo collegiale sulle decisioni monocratiche del presidente, salvaguardando il contraddittorio e la collegialità tipica del giudizio tributario.
Profili operativi e casi tipici
Il difensore predispone reclamo motivato indicando ragioni di fatto e di diritto; allega documenti rilevanti. Se il decreto è revocato la causa prosegue normalmente verso la trattazione; se confermato si avvia il giudizio di impugnazione contro la sentenza.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Come impugno il decreto presidenziale?
Con reclamo al collegio depositato nel PTT entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto.
Chi decide il reclamo?
Il collegio della stessa sezione che ha emesso il decreto, con ordinanza non separatamente impugnabile.
Cosa succede dopo la decisione sul reclamo?
Se il collegio accoglie, la causa prosegue per il merito; se rigetta, il vizio del decreto si trasla nella sentenza definitiva.