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Art. 27 Cont. Trib. – Esame preliminare del ricorso
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.
2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 27 Codice Civile: Estinzione della persona giuridica
- Articolo 27 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 27 Codice del Consumo: Autodisciplina
- Articolo 27 Codice della Strada: Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
- Articolo 27 Codice di Procedura Civile: Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione
- Articolo 27 Codice di Procedura Penale: Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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