Art. 27 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui dividendi [n.d.r. dal 2027 art. 55
In vigore dal 1/1/1974
del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del medesimo testo unico nonchè agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del medesimo testo unico. (2) La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell’articolo 47 del medesimo testo unico. (3) 1 bis. Nei casi di cui all’articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull’intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. (4) 2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del predetto testo unico, l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 109 del citato testo unico. (5) 3. La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3- ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 34 bre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. […] (6) L’aliquota della ritenuta è ridotta all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 (7). I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo (8) e dalle società ed enti indicati nel comma 3- ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi (9) della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. (10) (11) (12) 3 bis. I soggetti cui si applica l’articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e 3-ter (13) sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell’articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. (14) 3 ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. (15) 4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l’associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 (16) del testo unico e non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d’acconto: a) […] (17) b) sull’intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 35 b) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis. (18) La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull’intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. (19) 4 bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2. (20) 5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all’atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all’attività di impresa […] (21). Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l’aliquota del 27 per cento ed a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società. (22) 6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta o all’imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Note: (1) Ai sensi dell’art. 3 del DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89, le ritenute sui dividendi di cui al presente articolo sono stabilite nella misura del 26% a partire dai dividendi percepiti dall’1.7.2014. Fino al 30.6.2014, le ritenute devono essere applicate in misura pari al 20%, prevista dall’art. 2, comma 6, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 14. (2) Periodo sostituito ai precedenti periodi primo e secondo dall’art. 1, comma 1003, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Testo precedente: “Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico qualora il valore dell’apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni […].“. In precedenza, le parole “ovvero non sia superiore al 25 per cento del valore individuato nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo unico qualora l’associante determini il reddito di impresa ai sensi dell’articolo 66 del medesimo testo unico”, erano state soppresse dall’art. 14, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 193. (3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 77 del medesimo testo unico.“. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. (5) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della società, i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente.“. (6) Periodo soppresso dall’art. 2, comma 13, lett. c), n. 1), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24 la disposizione esplica effetto a decorrere dall’1.1.2012. Testo precedente: “L’aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio.“. (7) Le parole “, e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238” sono state inserite dall’art. 16, comma 2, lett. a), DLgs. 3.8.2022 n. 114, pubblicato in G.U. 8.8.2022 n. 184. (8) Le parole “e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo” sono state sostituite alle precedenti “di cui al periodo precedente” dall’art. 16, comma 2, lett. b), DLgs. 3.8.2022 n. 114, pubblicato in G.U. 8.8.2022 n. 184. (9) Le parole “degli undici ventiseiesimi” sono state sostituite alle precedenti “di un quarto” dall’art. 3, comma 4, DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89. Ai sensi del successivo art. 4, comma 1, la disposizione ha effetto a decorrere dall’1.7.2014. In precedenza, le parole “di un quarto” erano state sostituite alle precedenti “dei quattro noni” dall’art. 2, comma 13, lett. c), n. 2), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24 la disposizione esplicava effetto a decorrere dall’1.1.2012. (10) Periodo inserito dall’art. 1, comma 631, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. Ai sensi del successivo comma 632, la disposizione si applica agli utili percepiti a decorrere dall’1.1.2021. (11) Comma sostituito dall’art. 24, comma 1, L. 7.7.2009 n. 88, pubblicata nel S.O. n. 110 alla G.U. 14.7.2009 n. 161. Testo precedente: “La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’ali- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 36 quota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L’aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.“. In precedenza, le parole “diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter,“ erano state inserite dall’art. 1, comma 67, lett. a), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, e le parole “e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter” erano state inserite dall’art. 1, comma 67, lett. a) n. 2, della legge medesima. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L’aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.”. (12) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli utili distribuiti a decorrere dal 29.7.2009, ex art. 24, comma 2, L. 7.7.2009 n. 88, pubblicata in G.U. 14.7.2009 n. 161, S.O. n. 110. Fino all’emanazione del DM del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente comma 3, gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al DM 4.9.1996, pubblicato in G.U. 19.9.1996 n. 220, emanato in attuazione dell’art. 11, comma 4, lett. c), DLgs. 1.4.1996 n. 239, pubblicato in G.U. 3.5.1996 n. 102. (13) Le parole “di cui ai commi 3 e 3-ter” sono state sostituite alle precedenti “di cui al comma 3” dall’art. 1, comma 67, lett. a), n. 3), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 68 della legge medesima, si applica agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a partire dall’esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi. (14) Comma inserito dall’art. 1, DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172. (15) Comma sostituito dall’art. 11, comma 2, DL 27.3.2026 n. 38, da convertire entro il 26.5.2026. Ai sensi del successivo comma 5, la presente disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2026. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 52, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42; – l’art. 1, comma 62, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70; – l’art. 1, comma 67, lett. a) n. 4, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (16) Le parole “qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e cbis) del comma 1 dell’articolo 67” sono state sostituite alle precedenti “non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 67” dall’art. 1, comma 1003, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. (17) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1003, lett. c), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Testo precedente: “a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico, non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65;“. (18) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “sull’intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4 del citato testo unico o, se ivi residenti, sia avvenuta la dimostrazione a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167 dello stesso testo unico, che, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 87 del citato testo unico.“ Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 3, comma 2, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. – l’art. 1, comma 84, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (19) Comma sostituito dall’art. 14, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 193. Testo precedente: “Sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 73 del citato testo unico a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni e agli associati dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del medesimo testo unico, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta, del 12,50 per cento a titolo d’imposta dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta operata sulla quota imponibile degli utili corrisposti è a titolo d’acconto in relazione a partecipazioni e ai contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65. La ritenuta dei periodi precedenti è operata al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.“. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “Sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonché ai fondi indicati nel comma 1, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta si applica a titolo d’acconto, nei confronti delle persone fisiche, e a titolo d’imposta nei confronti dei fondi.“. (20) Comma inserito dall’art. 14, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 193. (21) Le parole “o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico” sono sta- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 bis 37 te soppresse dall’art. 1, comma 1003, lett. d), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. (22) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “La ritenuta di cui al comma 1 è operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non è operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all’atto della riscossione degli utili. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate con l’aliquota del 27 per cento ed a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche.“.
In sintesi
Funzione sistematica dell’art. 27 nel regime delle ritenute sui dividendi
L’art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è la disposizione cardine del sistema di tassazione alla fonte degli utili societari distribuiti a persone fisiche residenti in Italia. Esso si colloca al crocevia tra la disciplina dell’imposta sulle società (IRES, ex art. 73 del TUIR) e quella dell’imposizione personale dei soci (IRPEF), definendo le modalità con cui il prelievo fiscale viene effettuato prima che le somme raggiungano il patrimonio del percipiente.
Il meccanismo della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta opera come prelievo liberatorio: il socio persona fisica residente non deve includere i dividendi nella propria dichiarazione dei redditi, in quanto la tassazione si esaurisce con l’applicazione dell’aliquota del 26%. Questo sistema, introdotto in forma definitiva con la riforma del 2017 (L. 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di bilancio 2018), ha eliminato le precedenti distinzioni di regime fiscale tra partecipazioni qualificate (PQ) e non qualificate (PNQ) per i soci persone fisiche non imprenditori.
Aliquota e base imponibile
L’aliquota è fissata nella misura del 26% sull’intero ammontare degli utili distribuiti, a prescindere dalla percentuale di partecipazione del socio nel capitale della società distributrice. La base imponibile è costituita dall’utile netto distribuito, comprensivo di eventuali anticipazioni di dividendi e delle distribuzioni in natura valutate al valore normale ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 27, quando gli utili sono distribuiti in natura il socio che non disponga della liquidità per corrispondere la ritenuta ha la facoltà di optare per la sostituzione con un dividendo di minore ammontare, consentendo così all’assemblea di deliberare la distribuzione senza che il socio debba procurarsi risorse esterne per il pagamento dell’imposta.
Applicazione a partecipazioni qualificate e non qualificate
Il comma 1 dell’art. 27 richiama espressamente le partecipazioni qualificate (art. 67, comma 1, lettera c) TUIR) e non qualificate (lettera c-bis) per le persone fisiche residenti. Nella disciplina previgente alla L. 205/2017, i dividendi da partecipazioni qualificate concorrevano parzialmente alla formazione del reddito imponibile IRPEF (49,72% per gli utili formatisi fino al 2022); dal 2018 la ritenuta del 26% si applica a entrambe le tipologie in modo uniforme.
Fanno eccezione i dividendi percepiti nell’esercizio d'impresa da persone fisiche (art. 59 TUIR) e quelli imputati per trasparenza ai soci di società di persone (art. 5 TUIR): in questi casi non opera la ritenuta a titolo d'imposta bensì la concorrenza alla formazione del reddito d'impresa o del reddito complessivo.
Ritenuta sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti
Il comma 3 dell’art. 27 disciplina l’applicazione della ritenuta agli utili corrisposti a soci non residenti. L’aliquota ordinaria è del 26%, ma può essere ridotta in applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese di residenza del beneficiario. Le convenzioni OCSE tipicamente prevedono aliquote convenzionali del 5%, del 10% o del 15% a seconda della percentuale di partecipazione detenuta.
Per beneficiare dell’aliquota convenzionale ridotta, il percipiente non residente deve presentare al sostituto d'imposta italiano una certificazione della propria residenza fiscale nello Stato estero, rilasciata dall’autorità fiscale competente, nonché una dichiarazione attestante l’assenza di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia connessa. In alternativa, la ritenuta può essere applicata in misura piena e il non residente può richiedere il rimborso dell’eccedenza all’Agenzia delle Entrate entro i termini decadenziali ordinari.
Distribuzione di riserve in sospensione e il comma 1-bis
Il comma 1-bis dell’art. 27, introdotto dalla L. 205/2017, disciplina i casi particolari in cui la distribuzione di utili avviene nelle fattispecie degli artt. 47, commi 5 e 7, del TUIR (distribuzione di riserve in sospensione d'imposta, distribuzione di riserve di rivalutazione e simili). In tali ipotesi, se il socio non comunica il valore fiscalmente riconosciuto della propria partecipazione, la ritenuta si applica sull’intero ammontare delle somme distribuite, senza possibilità di portare in detrazione il costo fiscale delle quote. Ciò costituisce un incentivo a conservare e comunicare tempestivamente la documentazione relativa al costo di acquisto della partecipazione.
Versamento e adempimenti del sostituto d'imposta
La società distributrice deve versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui ha operato la ritenuta, mediante il modello F24 con il codice tributo 1035 per le ritenute sui dividendi a persone fisiche residenti. I dati devono essere riportati nel modello 770 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta) nel quadro riservato ai dividendi. L’omesso versamento della ritenuta espone la società alle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (pari al 30% dell’importo non versato), oltre agli interessi legali.
Il regime transitorio per i dividendi da partecipazioni qualificate formatisi ante 2018
Un aspetto pratico di particolare rilievo riguarda i dividendi distribuiti nel 2018 e negli anni successivi ma relativi a utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017: per questi utili, il legislatore ha previsto un regime transitorio con l’applicazione dell’imposta sui redditi in misura ridotta (il 49,72% del dividendo per le partecipazioni qualificate) in luogo della ritenuta del 26%. Il regime transitorio si è applicato per le distribuzioni deliberate entro il 31 dicembre 2022, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 2018. I dividendi da partecipazioni qualificate formatisi dal 1° gennaio 2018 in poi sono invece tassati con la ritenuta del 26% a prescindere dalla data della delibera di distribuzione.
Domande frequenti
Qual è l’aliquota della ritenuta sui dividendi per le persone fisiche residenti in Italia ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 600/1973?
L’aliquota è del 26% a titolo d'imposta sull’intero importo degli utili distribuiti, a prescindere dall’entità della partecipazione (qualificata o non qualificata). Dal 2018, con la Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), è stata eliminata la distinzione di regime tra le due tipologie: in entrambi i casi la ritenuta ha effetto liberatorio e i dividendi non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF del socio.
Come si applica la ritenuta sui dividendi se il socio non residente ha diritto a un’aliquota convenzionale ridotta?
Il socio non residente deve presentare al sostituto d'imposta italiano la certificazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità estera e una dichiarazione di assenza di stabile organizzazione in Italia. In questo caso la ritenuta può essere applicata direttamente all’aliquota convenzionale (5%, 10% o 15% secondo la convenzione). In alternativa, la ritenuta si applica al 26% e il non residente richiede il rimborso dell’eccedenza all’Agenzia delle Entrate.
Cosa succede se gli utili sono distribuiti in natura e il socio non ha liquidità per pagare la ritenuta?
Il comma 2 dell’art. 27 riconosce al socio la facoltà di scegliere un dividendo di valore inferiore, così da consentire alla società di applicare la ritenuta sulla differenza senza che il socio debba reperire risorse aggiuntive. Se invece la distribuzione in natura avviene ugualmente, la società è tenuta ad applicare la ritenuta sul valore normale del bene attribuito ai sensi dell’art. 9 TUIR e ad anticiparla per poi rivalersi sul socio.
Il socio persona fisica che percepisce dividendi nell’esercizio dell’attività d'impresa è soggetto alla ritenuta dell’art. 27?
No. Per i dividendi percepiti nell’esercizio d'impresa da persone fisiche (art. 59 TUIR) non si applica la ritenuta a titolo d'imposta dell’art. 27: il dividendo concorre parzialmente alla formazione del reddito d'impresa (nella misura del 5% se proveniente da partecipazione detenuta in regime d'impresa). L’art. 27 si applica quindi alle sole persone fisiche che detengono la partecipazione al di fuori dell’esercizio d'impresa.
Qual è il codice tributo per versare le ritenute sui dividendi e qual è il termine di versamento?
La società che eroga dividendi deve versare la ritenuta dell’art. 27 mediante modello F24 con codice tributo 1035 (ritenute su dividendi e utili). Il termine ordinario è il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata operata. I dati vanno poi dichiarati nel modello 770 dell’anno successivo. Il ritardato o omesso versamento comporta la sanzione del 30% ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi.