Art. 27 ter D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Azioni in deposito accentrato presso la
In vigore dal 1/1/1974
Monte Titoli S.p.A. [n.d.r. dal 2027 art. 57 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] 1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1, 3 e 3-ter (1) dell’articolo 27, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo. (2) 2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all’articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli. 3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l’ammontare dell’imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, con valuta pari alla data dell’effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l’imposta sostitutiva ai percipienti, all’atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 4 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell’applicazione dell’imposta sosti- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 ter 39 tutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono: a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l’applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell’aliquota applicabile ai sensi della convenzione; b) un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L’attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione. 5. Nell’ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui al comma 3, ultimo periodo, dell’articolo 27. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell’esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2, non applicano l’imposta sostitutiva. 6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell’articolo 27-bis, l’imposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non è applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano: a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 27- bis; b) una certificazione delle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi. 7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. 8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (3). Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a: a) versare l’imposta sostitutiva di cui al presente articolo; b) effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745; (4) c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6; d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell’amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l’imposta sostitutiva di cui al comma 1. 9. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalità semplificate per l’attribuzione ai soggetti non residenti del credito d’imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l’Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l’acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per l’acquisizione dell’attestazione di cui al comma 4, lettera b), e può essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, purché da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 6 dello stesso decreto. Note: (1) Le parole “commi 1, 3 e 3-ter” sono state sostituite alle precedenti “commi 1 e 3”, dall’art. 1, comma 67, lett. c), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 68 della legge medesima, si applica agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a partire dall’esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi. (2) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), DLgs. 12.12.2003 DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 28-29 40 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Testo precedente: “Sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 27, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.“. (3) Le parole “una banca o una società di intermediazione mobiliare … del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” sono state sostituite alle precedenti “una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti” dall’art. 41, comma 3, DL 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003 n. 326. (4) A norma dell’art. 12, comma 6, DLgs. 21.11.1997 n. 461, le disposizioni del presente comma riguardanti le comunicazioni previste dall’art. 7, L. 29.12.1962 n. 1745, “si applicano con riferimento agli utili di cui è deliberata la distribuzione dall’1.1.1998”. Si vedano anche il secondo e terzo periodo del predetto comma 6, art. 12, DLgs. 21.11.1997 n. 461.
In sintesi
Ruolo dell’art. 27-ter nel sistema del deposito accentrato
L’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 introduce un regime di imposta sostitutiva alternativo alla ritenuta ordinaria prevista dall’art. 27, specificamente calibrato sulle caratteristiche tecnico-operative del sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., oggi denominata Euronext Securities Milan S.p.A. per effetto della sua integrazione nel gruppo Euronext. Il deposito accentrato consiste nella gestione accentrata di strumenti finanziari in forma dematerializzata, in cui i titoli non esistono fisicamente ma sono rappresentati da scritture contabili, e la loro circolazione avviene mediante accrediti e addebiti nei conti tenuti dagli intermediari aderenti al sistema.
La ratio della norma è di adeguare il regime della tassazione alla fonte alla peculiare struttura operativa del mercato finanziario dematerializzato: in tale contesto, non è tecnicamente possibile per la società emittente identificare il socio finale e applicare la ritenuta all’atto del pagamento del dividendo, poiché i titoli sono intestati agli intermediari depositari e non direttamente ai soci. È dunque necessario «trasferire» il ruolo di sostituto d'imposta dagli emittenti agli intermediari depositari.
Meccanismo applicativo dell’imposta sostitutiva
Il comma 1 dell’art. 27-ter stabilisce che sugli utili derivanti da azioni e strumenti finanziari similari immessi nel sistema di deposito accentrato Monte Titoli è applicata, in luogo della ritenuta dell’art. 27, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote e alle medesime condizioni previste dall’art. 27 stesso. La «sostituzione» è dunque formale, non sostanziale: il carico fiscale è identico, ma cambia il soggetto che lo applica e le modalità tecniche dell’applicazione.
L’imposta sostitutiva è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati (gli intermediari aderenti al sistema Monte Titoli) ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all’art. 10 della L. 19 giugno 1986, n. 289. Possono essere soggetti applicatori anche gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato a loro volta aderenti al sistema Monte Titoli (i c.d. CSD esteri collegati), come Euroclear o Clearstream.
Flusso contabile: conto unico e valute
Il comma 3 dell’art. 27-ter disciplina il flusso contabile del prelievo: gli intermediari depositari accreditano, con separata evidenza, l’ammontare dell’imposta sostitutiva applicata al «conto unico» istituito ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. Il conto unico è un conto di tesoreria centralizzato tramite il quale le imposte sostitutive sugli strumenti finanziari vengono gestite in modo accentrato e poi riversate all’Erario.
La valuta dell’accredito al conto unico deve essere uguale alla data dell’effettivo pagamento degli utili da parte dell’emittente. Gli intermediari addebitano, con la medesima valuta, l’imposta sostitutiva ai percipienti, i quali si trovano così a ricevere il dividendo già al netto dell’imposta. Si applicano le disposizioni dell’art. 4 del D.Lgs. 239/1996 per quanto riguarda la disciplina dei versamenti, dei rimborsi e degli adempimenti dichiarativi connessi.
Applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni
Il comma 4 dell’art. 27-ter disciplina il caso in cui gli utili spettino a soci residenti in Stati con cui l’Italia ha stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione. In tale ipotesi, l’imposta sostitutiva può essere applicata nella misura prevista dalla convenzione (ad esempio il 5% o il 15%), anziché nella misura interna del 26%. Per beneficiare dell’aliquota convenzionale, gli intermediari depositari devono acquisire:
a) Una dichiarazione del socio non residente che attesta la residenza fiscale nello Stato estero convenzionato, il possesso del requisito di beneficiario effettivo e l’assenza di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile;
b) Una certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera che confermi la residenza fiscale dichiarata.
La documentazione deve essere acquisita prima del pagamento del dividendo. Se viene acquisita successivamente, l’intermediario può richiedere il rimborso della differenza tra l’imposta applicata in misura ordinaria e quella applicabile in misura convenzionale.
Coordinamento con la normativa CONSOB e MiFID II
Il sistema di deposito accentrato gestito da Euronext Securities Milan opera nel contesto normativo definito dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), dalla normativa europea sui mercati finanziari (regolamento CSDR, Reg. UE 909/2014) e dai relativi regolamenti CONSOB. La dematerializzazione dei titoli ha reso strutturalmente necessario il meccanismo dell’art. 27-ter: senza di esso, l’emittente non potrebbe sapere in tempo reale chi detiene le azioni al momento dello stacco del dividendo, rendendo impossibile l’applicazione delle ritenute in misura differenziata a seconda della natura del socio percipiente.
Il conto unico e il flusso operativo nella pratica di mercato
Nella pratica del mercato finanziario italiano, il meccanismo del conto unico dell’art. 27-ter funziona in modo automatizzato attraverso il sistema di regolamento e liquidazione di Euronext Securities Milan. Al momento dello stacco del dividendo (ex-dividend date), il sistema identifica i soggetti depositari presso cui sono custoditi i titoli e calcola l’imposta sostitutiva dovuta per ciascuna categoria di percipiente. Gli importi sono automaticamente addebitati ai percipienti e accreditati al conto unico, da cui l’Erario li riceve. Questo sistema consente la coerenza e la tempestività del prelievo fiscale anche in presenza di titoli scambiati su mercati internazionali e detenuti da investitori di nazionalità diversa, garantendo al contempo l’applicazione differenziata delle aliquote convenzionali per i non residenti convenzionati.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra la ritenuta dell’art. 27 e l’imposta sostitutiva dell’art. 27-ter del D.P.R. 600/1973?
La sostanza fiscale è identica: stesse aliquote (26% ordinario) e stesse condizioni. La differenza è operativa: l’art. 27 prevede che la ritenuta sia applicata direttamente dalla società emittente al momento della distribuzione; l’art. 27-ter prevede che, quando i titoli sono dematerializzati e immessi nel sistema di deposito accentrato Monte Titoli, l’imposta sostitutiva sia applicata dagli intermediari depositari, che sono gli unici soggetti in grado di identificare il titolare finale delle azioni.
Come funziona il meccanismo del conto unico per la gestione dell’imposta sostitutiva dell’art. 27-ter?
Gli intermediari depositari accreditano, con separata evidenza, l’importo dell’imposta sostitutiva al conto unico istituito ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 239/1996, con valuta pari alla data di pagamento degli utili. Contestualmente addebitano la stessa imposta ai percipienti, che ricevono il dividendo già al netto. Il conto unico funziona come un meccanismo di tesoreria centralizzato che raccoglie i prelievi di tutti gli intermediari e li riversa all’Erario.
Un investitore francese che detiene azioni italiane tramite Euroclear può beneficiare dell’aliquota convenzionale ridotta del 5% ai sensi della convenzione Italia-Francia?
Sì, a condizione che fornisca all’intermediario depositario la dichiarazione di residenza fiscale in Francia e la certificazione rilasciata dall’autorità fiscale francese. La convenzione Italia-Francia prevede un’aliquota del 5% per i dividendi percepiti da società che detengono almeno il 25% del capitale, e del 15% negli altri casi. L’intermediario applica l’aliquota convenzionale e accredita la differenza rispetto all’aliquota interna del 26%.
Cosa sono i sistemi esteri di deposito accentrato collegati a Monte Titoli richiamati dall’art. 27-ter?
Sono i centrali di deposito titoli (CSD) stranieri che hanno stabilito un collegamento operativo con Euronext Securities Milan. I più rilevanti sono Euroclear Bank (Belgio) e Clearstream Banking (Lussemburgo). Tramite tali collegamenti, gli investitori non residenti possono detenere azioni italiane nei propri conti presso i CSD esteri, e le imposte vengono gestite attraverso il meccanismo dell’art. 27-ter dagli intermediari aderenti al sistema collegato.
Il regime dell’art. 27-ter si applica anche alle obbligazioni e ai titoli di debito emessi da società italiane quotate?
No. L’art. 27-ter si applica specificamente agli utili derivanti da azioni e strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art. 44 del TUIR. Per i titoli di debito (obbligazioni, titoli atipici, ecc.) la disciplina delle ritenute è contenuta nell’art. 26 del D.P.R. 600/1973 e nel D.Lgs. 239/1996, che prevedono un regime diverso con un conto unico analogo ma riferito agli interessi e non ai dividendi.