Art. 26 quinquies D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici [n.d.r. dal 2027 art.
In vigore dal 1/1/1974
58 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OI- CR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decretolegge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all’articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 20 per cento. (2) Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. 2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a: a) versare la ritenuta di cui al comma 1; b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (3). Con decreto del Ministro DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 26 quinquies 32 dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. (4) 4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta. 5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso è attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia (5). 5 bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. (6) 6. Ai fini dell’applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza […] (7). Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. (8) In questi casi (9), il contribuente fornisce al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista. 6 bis. Nel caso di società di gestione estera che istituisce e gestisce (10) in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell’articolo 23, che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. In caso di negoziazione la ritenuta è applicata dai soggetti di cui al citato articolo 23 incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonchè dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. (11) Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni. (12) 6 ter. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. (12) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 63, DL 29.12.2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2011 n. 10. Ai sensi del successivo comma 69, la disposizione ha effetto a decorrere dall’1.7.2011. (2) Periodo sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. a), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U. 25.3.2014 n. 70. Testo precedente: “Sui proventi di cui alla lettera g) dell’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 27 33 o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all’articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento.“. (3) Le parole “e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati” sono state inserite dall’art. 4, comma 8, DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89. (4) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. b), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U. 25.3.2014 n. 70. Testo precedente: “La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.“. In precedenza, le parole da “al netto di una quota dei proventi” fino a “della quota dei proventi di cui al periodo precedente.“ erano state inserite dall’art. 2, comma 13, lett. b), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (5) Le parole “e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso è attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia” sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 16.4.2012 n. 47, pubblicato in G.U. 28.4.2012 n. 99, S.O. n. 86. (6) Comma inserito dall’art. 4, comma 4, DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89. (7) Le parole “, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione” sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLgs. 16.4.2012 n. 47, pubblicato in G.U. 28.4.2012 n. 99, S.O. n. 86. (8) Periodo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c), DLgs. 16.4.2012 n. 47, pubblicato in G.U. 28.4.2012 n. 99, S.O. n. 86. (9) Le parole “questi casi” sono state sostituite alle precedenti “questo caso” dall’art. 10, comma 1, lett. c), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U. 25.3.2014 n. 70. (10) Le parole “istituisce e gestisce” sono state sostituite alla precedente “istituisce” dall’art. 10, comma 1, lett. d), n. 1), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U. 25.3.2014 n. 70. (11) Periodo inserito dall’art. 10, comma 1, lett. d), n. 2), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U. 25.3.2014 n. 70. (12) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. d), DLgs. 16.4.2012 n. 47, pubblicato in G.U. 28.4.2012 n. 99, S.O. n. 86.
In sintesi
Contesto sistematico e ratio dell’art. 26-quinquies
L’art. 26-quinquies del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47 per riformare la tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). La norma si inserisce nel quadro della riforma complessiva della fiscalità degli OICR che ha eliminato il regime della tassazione per maturazione (c.d. equalizzatore) a favore di un sistema per cassa, più allineato con la prassi degli altri ordinamenti europei.
La disposizione si applica ai proventi di cui all’art. 44, comma 1, lettera g), del TUIR, derivanti dalla partecipazione a OICR istituiti in Italia (diversi da quelli immobiliari, disciplinati separatamente) e agli OICR lussemburghesi «storici» di cui all’art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, ossia i fondi lussemburghesi autorizzati al collocamento in Italia prima dell’entrata in vigore della disciplina armonizzata UCITS.
Aliquota della ritenuta e base imponibile
L’aliquota ordinaria applicata dalla norma è pari al 26%, come allineata alla misura generale prevista per i redditi di natura finanziaria dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66. La base imponibile è costituita dalla differenza positiva tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il loro costo o valore di acquisto.
Occorre tenere presente che il regime è «di risparmio amministrato» per le quote e azioni detenute in regime di deposito amministrato presso un intermediario abilitato. In tale ipotesi, il calcolo della base imponibile è effettuato dall’intermediario depositario su ciascuna operazione di disinvestimento, secondo il metodo del costo medio ponderato (LIFO, FIFO o costo medio, a seconda del regime prescelto dal risparmiatore all’atto dell’apertura del rapporto).
Soggetti obbligati all’applicazione della ritenuta
Il comma 1 dell’art. 26-quinquies individua un elenco tassativo di soggetti tenuti all’applicazione della ritenuta:
- Le società di gestione del risparmio (SGR), che gestiscono fondi comuni di investimento italiani;
- Le SICAV e le SICAF, ossia le società di investimento a capitale variabile o fisso;
- I soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli OICR lussemburghesi storici di cui all’art. 11-bis D.L. 512/1983;
- I soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. 600/1973 incaricati della negoziazione delle predette quote o azioni.
In presenza di un sistema di deposito accentrato (gestito da Euronext Securities Milan, già Monte Titoli S.p.A.), la ritenuta è applicata dagli intermediari depositari aderenti al sistema, sia residenti sia non residenti che abbiano aderito al sistema tramite sistemi esteri di deposito accentrato collegati.
Soggetti non residenti e rappresentanza fiscale
Il comma 2 dell’art. 26-quinquies stabilisce che i soggetti non residenti che operano come intermediari del sistema di deposito accentrato devono nominare un rappresentante fiscale in Italia. Tale soggetto deve essere scelto tra le banche residenti, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le stabili organizzazioni in Italia di banche o imprese di investimento non residenti, ovvero le società di gestione accentrata di strumenti finanziari. Il rappresentante risponde in solido del versamento dell’imposta e degli adempimenti connessi.
Esclusioni soggettive: percettori istituzionali
L’art. 26-quinquies non si applica quando i proventi sono percepiti da soggetti per i quali il reddito non concorre alla base imponibile o che godono di regimi di esenzione specifici. In particolare, sono esclusi dall’applicazione della ritenuta:
- I fondi pensione di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che applicano un’imposta sostitutiva propria pari all'11% sulla gestione finanziaria netta;
- Gli OICR italiani (altri fondi comuni e SICAV), che non scontano imposte sui proventi percepiti;
- I soggetti che hanno optato per il regime del risparmio gestito (gestione patrimoniale), nei cui confronti l’intermediario gestore calcola e versa l’imposta sostitutiva sulla plusvalenza complessiva maturata nella gestione.
Rapporto con la normativa UCITS e sviluppi recenti
Il regime dell’art. 26-quinquies si applica in via residuale agli OICR non compresi in altri regimi speciali (ad esempio quelli immobiliari, soggetti a imposta patrimoniale dell'1% annua, o quelli riservati a investitori qualificati con regime opzionale). La riforma del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 prevede la riunificazione della disciplina delle ritenute sui proventi degli OICR nell’art. 58 del nuovo testo organico, con efficacia a decorrere dal 2027, senza modifiche sostanziali all’impianto impositivo vigente.
Regime transitorio per gli OICR lussemburghesi storici
Gli OICR lussemburghesi «storici» di cui all’art. 11-bis del D.L. 512/1983 sono un’eredità del passato: si tratta di fondi autorizzati prima dell’entrata in vigore della normativa UCITS armonizzata che non si sono adeguati alla nuova disciplina europea. Il loro numero si riduce progressivamente per effetto delle liquidazioni e delle trasformazioni in fondi UCITS. L’art. 26-quinquies continua ad applicarsi alle quote di tali fondi ancora in circolazione e collocate in Italia. La ritenuta del 26% si applica ai proventi distribuiti e alle plusvalenze realizzate in sede di rimborso o cessione delle quote. Gli intermediari depositari sono tenuti a calcolare correttamente la base imponibile tenendo conto degli eventuali crediti d'imposta maturati in capo ai fondi stessi nei periodi d'imposta anteriori all’entrata in vigore del regime per cassa.
Adempimenti dichiarativi e versamento dell’imposta
Gli intermediari che applicano la ritenuta ai sensi dell’art. 26-quinquies devono versare l’importo entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento dei proventi, con il codice tributo 1061 per le ritenute sui proventi degli OICR. I dati devono essere riportati nel modello 770 ordinario, nel quadro dedicato alle ritenute sui redditi di capitale. Gli intermediari sono inoltre tenuti a rilasciare una certificazione agli investitori non soggetti all’obbligo di dichiarazione, attestante i proventi percepiti e le ritenute subite, necessaria a questi ultimi per eventuali conguagli o per la prova del prelievo alla fonte nei confronti di amministrazioni fiscali estere.
Domande frequenti
Quale aliquota di ritenuta si applica ai proventi degli OICR italiani ai sensi dell’art. 26-quinquies del D.P.R. 600/1973?
L’aliquota ordinaria è pari al 26%, allineata alla misura generale per i redditi di natura finanziaria introdotta dal D.L. 66/2014. La base imponibile è la differenza positiva tra il valore di rimborso o cessione e il costo di acquisto delle quote o azioni. Per gli OICR che investono in titoli di Stato l’aliquota effettiva è ridotta in proporzione alla componente investita in tali titoli.
Chi applica la ritenuta se le quote dell’OICR sono detenute tramite un intermediario in deposito accentrato?
Quando le quote o azioni sono immesse nel sistema di deposito accentrato di Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.), la ritenuta è applicata dagli intermediari depositari aderenti al sistema, siano essi residenti o non residenti. I soggetti non residenti devono nominare un rappresentante fiscale in Italia, che risponde in solido per l’applicazione e il versamento dell’imposta.
I fondi pensione devono subire la ritenuta dell’art. 26-quinquies sui proventi degli OICR?
No. I fondi pensione di cui al D.Lgs. 252/2005 sono esclusi dall’ambito applicativo della ritenuta perché soggetti a un regime sostitutivo specifico: scontano un’imposta sostitutiva dell'11% sulla gestione finanziaria netta annua, calcolata sul risultato del fondo al lordo dei proventi percepiti.
Quali sono gli OICR lussemburghesi storici richiamati dall’art. 26-quinquies?
Sono i fondi lussemburghesi già autorizzati al collocamento in Italia prima dell’entrata in vigore della normativa UCITS armonizzata, disciplinati dall’art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649. La norma si applica limitatamente alle quote o azioni di tali fondi collocate nel territorio italiano.
Quando si applica l’art. 26-quinquies in luogo dell’art. 26-quater o dell’art. 27-ter del D.P.R. 600/1973?
L’art. 26-quinquies si applica specificamente ai proventi da OICR italiani (diversi da quelli immobiliari) e agli OICR lussemburghesi storici. L’art. 26-quater riguarda invece l’esenzione da ritenuta su interessi e canoni infragruppo UE, mentre l’art. 27-ter disciplina l’imposta sostitutiva sugli utili da azioni depositate presso il sistema accentrato Monte Titoli. Ciascuna norma ha un proprio ambito oggettivo distinto.