Testo dell'articoloVigente
L’art. 33 del DPR 600/1973 disciplina accessi, ispezioni e verifiche per l’accertamento delle imposte sui redditi, rinviando alle regole dell’art. 52 del DPR 633/1972 (autorizzazioni, garanzie, orari): la Guardia di Finanza coopera con gli uffici, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria per l’utilizzo di dati acquisiti in sede penale.
Art. 33 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Accessi, ispezioni e verifiche
In vigore dal 1/1/1974
1. Per l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (1) 2. Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l’accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell’art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell’articolo 32 (2) allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell’ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l’esattezza delle risposte allorchè l’ufficio abbia fondati so- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 33 52 spetti che le pongano in dubbio (3). 3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all’articolo 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale (4), utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. 4. Ai fini del necessario coordinamento dell’azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell’ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. 5. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell’inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L’ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all’organo che sta eseguendo l’ispezione o la verifica l’esecuzione di specifici controlli e l’acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell’accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l’ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti. 6. Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell’articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l’Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell’accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell’ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. (5) 7. Nell’art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi: “In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l’attestazione non è esibita e se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma”. Note: (1) Si vedano gli artt. 12 (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e 15 (“Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie”), L. 27.7.2000 n. 212, pubblicata in G.U. 31.7.2000 n. 177. (2) Le parole “e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell’articolo 32” sono state sostituite alle precedenti “e presso le aziende e istituti di credito e l’Amministrazione postale” dall’art. 23, comma 26, lett. a), n. 1), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (3) Le parole “allo scopo di procedere direttamente … fondati sospetti che le pongano in dubbio” sono state sostituite alle precedenti “allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell’ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l’esattezza, allorchè l’ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l’Amministrazione postale” dall’art. 23, comma 26, lett. a), n. 2), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (4) Le parole “previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale” sono state sostituite alle precedenti “previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto” dall’art. 23, comma 1, DLgs. 10.3.2000 n. 74, pubblicato in G.U. 31.3.2000 n. 76. (5) Comma sostituito dall’art. 23, comma 26, lett. b), DL 6.7.2011 n. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 34-36 53 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. Testo precedente: “Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l’Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell’ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante di zona, da funzionari dell’Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell’ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.“.
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In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione dell’art. 33 nel sistema dei controlli
L’art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è la norma che attribuisce all’Amministrazione finanziaria i poteri istruttori « sul campo » più incisivi in materia di imposte sui redditi: l’accesso, l’ispezione documentale e la verifica. Si tratta dello strumento attraverso cui l’ufficio (o la Guardia di Finanza) entra fisicamente nei locali del contribuente per esaminare scritture contabili, documenti e ogni altro elemento utile alla ricostruzione della reale capacità contributiva. La disposizione non descrive analiticamente le modalità operative, ma opera un rinvio integrale all’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dettato in materia di IVA: ne deriva una sostanziale unitarietà della disciplina degli accessi tra i due principali comparti impositivi.
Accesso, ispezione e verifica: i tre poteri
I tre termini non sono sinonimi. L’accesso è l’ingresso autoritativo nei locali; l’ispezione è l’esame delle scritture contabili e dei documenti obbligatori; la verifica è il riscontro più ampio, che può estendersi a beni, impianti, giacenze di magazzino e ad ogni altro elemento idoneo a controllare la corrispondenza tra dato dichiarato e dato reale. L’accesso nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali è disposto su autorizzazione del capo dell’ufficio; quando i locali sono adibiti anche ad abitazione, o quando si tratta di locali diversi, l’art. 52 richiamato impone la previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica e, per l’abitazione in senso stretto, la presenza di gravi indizi di violazione.
Il ruolo della Guardia di Finanza e il coordinamento dei controlli
L’art. 33 disciplina anche la cooperazione tra gli uffici delle imposte e la Guardia di Finanza: il Corpo procede, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, ad accessi, ispezioni e verifiche, e può utilizzare ai fini fiscali i dati e i documenti acquisiti nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria in relazione ad eventuali esigenze di segreto. La norma assicura inoltre lo scambio di informazioni e il coordinamento delle attività ispettive, per evitare duplicazioni di controllo sullo stesso contribuente.
Le garanzie del contribuente
Il potere di accesso, per quanto ampio, non è privo di limiti. Oltre alle autorizzazioni già richiamate, le operazioni di verifica devono svolgersi nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente (art. 12 della L. 27 luglio 2000, n. 212): la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente è contenuta entro limiti temporali, le ragioni del controllo devono essere comunicate, è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un professionista e di formulare osservazioni e rilievi. Il mancato rispetto di tali garanzie può incidere sulla legittimità dell’attività istruttoria e degli atti di accertamento che ne conseguono.
Domande frequenti
Che cosa disciplina l’art. 33 del D.P.R. 600/1973?
Disciplina i poteri di accesso, ispezione e verifica degli uffici finanziari e della Guardia di Finanza ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, rinviando per le modalità di esecuzione all’art. 52 del D.P.R. 633/1972 in materia di IVA.
Serve un’autorizzazione per accedere nei locali del contribuente?
Sì. L’accesso nei locali dell’attività è disposto su autorizzazione del capo dell’ufficio; per i locali adibiti anche ad abitazione, o per locali diversi, occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica e, per l’abitazione, la presenza di gravi indizi di violazione.
Che ruolo ha la Guardia di Finanza?
La Guardia di Finanza coopera con gli uffici ed esegue accessi, ispezioni e verifiche di propria iniziativa o su richiesta; può utilizzare a fini fiscali i dati acquisiti in attività di polizia giudiziaria, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Quali garanzie ha il contribuente durante la verifica?
Si applicano le garanzie dell’art. 12 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000): limiti alla durata della permanenza dei verificatori, comunicazione delle ragioni del controllo, diritto di assistenza di un professionista e di formulare osservazioni.