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- L’art. 34 del D.P.R. 600/1973, rubricato «Certificazione delle passività bancarie», è stato abrogato dall’art. 18, comma 1, lettera h), della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
- Il testo originario obbligava le aziende di credito a certificare le passività bancarie dei soggetti verificati su richiesta degli uffici delle imposte.
- L’abrogazione è avvenuta contestualmente alla riforma che ha introdotto l’obbligo di comunicazione dei dati dei conti correnti all’Anagrafe tributaria.
- Le funzioni già svolte dalla certificazione delle passività bancarie sono oggi assorbite dalla disciplina degli operatori finanziari dell’art. 32 e dall’Archivio dei rapporti finanziari.
- La norma mantiene rilevanza storica per comprendere l’evoluzione del sistema italiano di accesso alle informazioni bancarie a fini fiscali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 33 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Accessi, ispezioni e verifiche
In vigore dal 1/1/1974
1. Per l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (1) 2. Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l’accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell’art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell’articolo 32 (2) allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell’ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l’esattezza delle risposte allorchè l’ufficio abbia fondati so- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 33 52 spetti che le pongano in dubbio (3). 3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all’articolo 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale (4), utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. 4. Ai fini del necessario coordinamento dell’azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell’ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. 5. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell’inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L’ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all’organo che sta eseguendo l’ispezione o la verifica l’esecuzione di specifici controlli e l’acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell’accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l’ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti. 6. Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell’articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l’Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell’accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell’ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. (5) 7. Nell’art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi: “In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l’attestazione non è esibita e se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma”. Note: (1) Si vedano gli artt. 12 (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e 15 (“Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie”), L. 27.7.2000 n. 212, pubblicata in G.U. 31.7.2000 n. 177. (2) Le parole “e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell’articolo 32” sono state sostituite alle precedenti “e presso le aziende e istituti di credito e l’Amministrazione postale” dall’art. 23, comma 26, lett. a), n. 1), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (3) Le parole “allo scopo di procedere direttamente … fondati sospetti che le pongano in dubbio” sono state sostituite alle precedenti “allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell’ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l’esattezza, allorchè l’ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l’Amministrazione postale” dall’art. 23, comma 26, lett. a), n. 2), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (4) Le parole “previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale” sono state sostituite alle precedenti “previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto” dall’art. 23, comma 1, DLgs. 10.3.2000 n. 74, pubblicato in G.U. 31.3.2000 n. 76. (5) Comma sostituito dall’art. 23, comma 26, lett. b), DL 6.7.2011 n. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 34-36 53 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. Testo precedente: “Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l’Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell’ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante di zona, da funzionari dell’Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell’ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.“.
Stesso numero, altri codici
- Art. 33 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento dell'accisa sull'alcole
- Articolo 33 L. 184/1983: Ingresso irregolare di minori stranieri
- Art. 33 Reg. (UE) 2024/1689 — Affiliate degli organismi notificati e subappaltatori
- Art. 33 Cod. Amb. — Oneri istruttori
- Art. 33 D.Lgs. 148/2015 — Contributi di finanziamento
- Art. 33 D.Lgs. 159/2011 — L'amministrazione giudiziaria dei beni personali
Commento
Il contenuto originario dell’art. 34 e la sua funzione storica
L’art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella sua formulazione originaria rubricata «Certificazione delle passività bancarie», disciplinava un meccanismo di accesso alle informazioni bancarie particolarmente rilevante per l’accertamento dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo. La norma obbligava le aziende di credito a rilasciare, su richiesta degli uffici delle imposte, una certificazione delle passività bancarie dei soggetti sottoposti a verifica, ossia dell’ammontare dei debiti e degli scoperti registrati sui conti correnti e sulle altre linee di credito intrattenute dal contribuente con la banca.
La certificazione delle passività bancarie aveva una funzione probatoria indiretta nell’accertamento: consentiva all’ufficio di quantificare l’indebitamento bancario del contribuente e di verificarne la coerenza con la capacità reddituale dichiarata. Un’impresa con elevate passività bancarie e redditi dichiarati modesti poteva essere il sintomo di una sottodichiarazione dei ricavi, poiché l’indebitamento elevato lasciava presupporre la necessità di finanziare acquisti o investimenti non coperti dal reddito dichiarato.
Le ragioni dell’abrogazione nel 1991
L’art. 34 è stato abrogato dall’art. 18, comma 1, lettera h), della L. 30 dicembre 1991, n. 413, nell’ambito di una riforma organica del sistema di accesso alle informazioni bancarie a fini fiscali. L’abrogazione è contestuale all’introduzione di un sistema molto più pervasivo e sistematico di accesso alle informazioni bancarie: la riforma del 1991 ha introdotto il nuovo testo dell’art. 32, commi 1, n. 7), e 2, del D.P.R. 600/1973, che ha significativamente ampliato i poteri degli uffici delle imposte di richiedere direttamente alle banche e agli intermediari finanziari dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto con il contribuente verificato.
In particolare, la riforma del 1991 ha istituito l’obbligo per le aziende di credito di comunicare all’Anagrafe tributaria i dati identificativi di tutti i soggetti con cui intrattengono rapporti continuativi, nonché i saldi e i movimenti dei conti. Questo sistema di comunicazione sistematica ha reso obsoleta la certificazione puntuale delle passività bancarie prevista dall’art. 34: l’ufficio delle imposte poteva ormai accedere direttamente ai dati bancari tramite interrogazione dell’Anagrafe tributaria o tramite richieste formali all’operatore finanziario ai sensi del nuovo art. 32.
L’eredità dell’art. 34 nell’attuale sistema di accesso alle informazioni bancarie
Sebbene l’art. 34 sia stato abrogato da oltre trent'anni, la funzione che esso svolgeva è stata non solo preservata ma enormemente amplificata dall’evoluzione normativa successiva. L’attuale sistema di accesso alle informazioni bancarie si articola su tre pilastri principali:
1) Le richieste formali ex art. 32 del D.P.R. 600/1973: gli uffici delle imposte e la Guardia di finanza possono richiedere agli operatori finanziari la trasmissione di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto. Gli operatori devono rispondere entro 60 giorni (prorogabili di altri 20 giorni). Il diniego o la risposta incompleta espone l’operatore a sanzioni.
2) L’Archivio dei rapporti finanziari: istituito con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani), l’Archivio raccoglie i dati di tutti i rapporti finanziari intrattenuti da qualsiasi soggetto con gli intermediari finanziari italiani. L’Agenzia delle Entrate può consultare l’Archivio per verificare la coerenza tra i dati dichiarati e la situazione finanziaria effettiva del contribuente.
3) Lo scambio automatico di informazioni finanziarie (CRS/FATCA): per i rapporti finanziari intrattenuti all’estero, le informazioni vengono acquisite tramite lo scambio automatico di informazioni nell’ambito del Common Reporting Standard (CRS) dell’OCSE e del FATCA per i conti detenuti negli Stati Uniti.
Rilevanza storica e interpretativa
La conoscenza dell’art. 34 e del sistema che esso introduceva conserva un valore storico-interpretativo non trascurabile. Comprendere l’evoluzione del sistema di accesso alle informazioni bancarie dal 1973 a oggi consente di apprezzare la progressiva trasformazione del rapporto tra riservatezza bancaria e potere impositivo statale: da un sistema in cui l’accesso alle informazioni bancarie era l’eccezione riservata a situazioni particolari, si è passati a un sistema in cui la trasparenza finanziaria verso l’Amministrazione fiscale è diventata la regola, e il segreto bancario nei confronti del Fisco è stato di fatto eliminato dall’ordinamento italiano con la riforma del 1991 e i successivi interventi legislativi.
La posizione della Corte di Cassazione sul segreto bancario fiscale
La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente sulla legittimità dell’accesso dell’Amministrazione finanziaria ai dati bancari del contribuente, confermando che dopo la riforma del 1991 non esiste più nell’ordinamento italiano un diritto al segreto bancario opponibile al Fisco. Con la sentenza n. 22253 del 2010, la Suprema Corte ha ribadito che le informazioni acquisite tramite le richieste dell’art. 32 possono costituire il fondamento di un accertamento sintetico del reddito (art. 38 del D.P.R. 600/1973), con l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente che deve giustificare le movimentazioni bancarie non coerenti con il reddito dichiarato. Questa giurisprudenza ha profondamente trasformato la posizione del contribuente nel rapporto con l’Amministrazione fiscale, rendendo il conto corrente bancario uno strumento di accertamento di primaria importanza.
La normativa antiriciclaggio e il superamento della riservatezza bancaria
Il definitivo superamento della riservatezza bancaria nei confronti delle autorità pubbliche italiane non ha riguardato solo il Fisco: il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio) ha esteso gli obblighi di segnalazione degli intermediari finanziari all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e alle autorità investigative. Nell’attuale ordinamento, la banca è tenuta non solo a rispondere alle richieste del Fisco ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973, ma anche a segnalare proattivamente le operazioni sospette di riciclaggio o di evasione fiscale qualificata. Questo sistema integrato di trasparenza finanziaria obbligatoria rappresenta il definitivo superamento del modello del segreto bancario tradizionale che l’art. 35 del D.P.R. 600/1973 cercava ancora di proteggere, sia pure in forma attenuata, nel 1973.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 47/2023
Inammissibilità con monito al legislatore
La Corte ha rivolto al legislatore un esplicito invito a generalizzare il contraddittorio endoprocedimentale a tutte le forme di accertamento, anche quelle "a tavolino" che non comportano accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente, ritenendo non costituzionalmente necessaria ma fortemente auspicabile una disciplina unitaria.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Circolare · n. 32/E del 19 ottobre 2006
Agenzia delle Entrate
Illustra i poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 D.P.R. 600/1973 e dall'art. 51 D.P.R. 633/1972, con particolare attenzione agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche presso sedi di imprese e professionisti, nonché ai presupposti per accedere ai locali ad uso promiscuo.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
L’art. 34 del D.P.R. 600/1973 è ancora vigente?
No. L’art. 34, rubricato «Certificazione delle passività bancarie», è stato abrogato dall’art. 18, comma 1, lettera h), della L. 30 dicembre 1991, n. 413. L’abrogazione è entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Il testo della norma non produce più effetti giuridici, ma mantiene interesse storico per comprendere l’evoluzione del sistema italiano di accesso alle informazioni bancarie a fini fiscali.
Cosa prevedeva originariamente l’art. 34 del D.P.R. 600/1973?
L’art. 34 obbligava le aziende di credito a rilasciare, su richiesta degli uffici delle imposte, una certificazione delle passività bancarie dei soggetti verificati, ossia dell’ammontare dei debiti e degli scoperti registrati sui conti correnti e sulle linee di credito. La certificazione aveva una funzione probatoria indiretta, consentendo all’ufficio di valutare la coerenza tra l’indebitamento bancario del contribuente e la capacità reddituale dichiarata.
Perché l’art. 34 del D.P.R. 600/1973 è stato abrogato?
L’abrogazione del 1991 è stata contestuale alla riforma organica del sistema di accesso alle informazioni bancarie: la L. 413/1991 ha introdotto il nuovo testo dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973, che ha ampliato enormemente i poteri degli uffici di richiedere agli operatori finanziari dati su qualsiasi rapporto, rendendo obsoleta la certificazione limitata alle sole passività bancarie prevista dall’art. 34.
Qual è l’equivalente attuale della funzione svolta dall’art. 34 abrogato?
Le funzioni già svolte dall’art. 34 sono oggi assorbite da tre strumenti: (1) le richieste formali di dati agli operatori finanziari ai sensi dell’art. 32, n. 7) del D.P.R. 600/1973; (2) l’Archivio dei rapporti finanziari (istituito dal D.L. 223/2006), consultabile dall’Agenzia delle Entrate per verificare la situazione finanziaria complessiva del contribuente; (3) lo scambio automatico di informazioni finanziarie (CRS/FATCA) per i conti esteri.
Esiste ancora in Italia il segreto bancario nei confronti del Fisco dopo l’abrogazione dell’art. 34 e le successive riforme?
No, non in senso sostanziale. Il segreto bancario nei confronti dell’Amministrazione finanziaria è stato di fatto eliminato dalla riforma del 1991 e dai successivi interventi legislativi. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza possono richiedere agli operatori finanziari tutti i dati e i documenti relativi ai rapporti con i contribuenti verificati. L’Archivio dei rapporti finanziari rende accessibili in modo sistematico i dati di tutti i rapporti finanziari detenuti in Italia da qualsiasi soggetto.
Vedi anche