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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 30 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui premi e sulle vincite [n.d.r. dal

In vigore dal 1/1/1974

2027 art. 45 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] 1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di lire 50.000 [n.d.r. euro 25,82]; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. 2. L’aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficienza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifesta- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 31-31 bis 42 zioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso. 3. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all’imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro. 4. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco. 5. La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall’Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell’imposta unica prevista dalle leggi vigenti. 6. L’imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell’importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge. 7. […] (1) Note: (1) Comma abrogato dall’art. 6, comma 2, L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. Testo precedente: “La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.“. TITOLO IV – Accertamento e controlli

In sintesi

  • L’art. 30 del D.P.R. 600/1973 disciplina la ritenuta a titolo d'imposta sui premi da operazioni a premio, sulle vincite da giochi e sulle vincite di lotterie e concorsi a premio.
  • Le aliquote variano in base alla tipologia: 10% per lotterie benefiche, 20% per giochi televisivi e sportivi, 25% in ogni altro caso.
  • La ritenuta ha effetto liberatorio (a titolo d'imposta): il vincitore non deve dichiarare il premio nel modello dei redditi.
  • Sono esclusi dalla ritenuta i premi da operazioni a premio il cui valore complessivo nell’anno non supera 25,82 euro per lo stesso soggetto.
  • Se il premio è in natura, il vincitore può scegliere un premio di minor valore per far fronte alla ritenuta in rivalsa.
Premessa: la ratio della ritenuta liberatoria sui premi e sulle vincite

L’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 introduce un regime speciale di tassazione alla fonte, a titolo definitivo, sui premi e sulle vincite corrisposti da soggetti residenti in Italia. La norma si distingue dal regime ordinario delle ritenute a titolo di acconto (come quelle degli artt. 23, 25 e 29) in quanto l’applicazione della ritenuta esaurisce integralmente l’obbligazione tributaria: il percipiente non è tenuto a includere il premio o la vincita nella propria dichiarazione dei redditi, né a effettuare versamenti aggiuntivi o conguagli.

Questa scelta legislativa si giustifica con la peculiare natura dei proventi da gioco e sorte: si tratta di entrate straordinarie, di regola non ricorrenti e spesso percepite da soggetti che non sono abituati agli adempimenti fiscali. L’applicazione di una ritenuta liberatoria alla fonte semplifica il sistema e riduce il rischio di evasione.

Ambito oggettivo: premi e vincite soggetti a ritenuta

L’art. 30 si applica a tre categorie di proventi:

a) Premi da operazioni a premio: si tratta delle somme o dei valori attribuiti ai clienti nell’ambito di campagne promozionali, concorsi a premi e operazioni di marketing fedeltà (raccolte punti, gratta e vinci commerciali, ecc.), quando tali proventi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 6 del TUIR. La norma esclude dall’applicazione della ritenuta i premi da operazioni a premio il cui valore complessivo nell’anno d'imposta corrisposti dallo stesso sostituto allo stesso soggetto non superi il limite di 25,82 euro (già lire 50.000). Superato tale limite, l’intera somma è assoggettata a ritenuta.

b) Vincite da sorte, giochi di abilità, concorsi a premio, pronostici e scommesse: rientrano in questa categoria le vincite di lotterie private, i concorsi televisivi, le vincite di gare e competizioni a premi, le vincite sui pronostici sportivi e sulle scommesse. Sono invece disciplinati da normativa speciale (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, poi confluita nel codice del consumo e nella normativa sui giochi pubblici gestiti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli) le vincite dei giochi pubblici come Lotto, Superenalotto, slot machine e simili.

c) Premi corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai sostituti d'imposta: la norma richiede che l’erogante sia un soggetto qualificato. Non rientrano nell’art. 30 i premi corrisposti tra privati al di fuori di qualunque organizzazione commerciale.

Le aliquote diversificate in base alla tipologia

Il comma 2 dell’art. 30 stabilisce aliquote differenziate in ragione della tipologia del premio o della vincita:

10%: premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficienza. L’aliquota ridotta si giustifica con la finalità solidaristica dell’iniziativa e con l’esigenza di non scoraggiare la partecipazione a raccolte fondi benefiche.

20%: premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità, sull’alea o su entrambe. Rientrano in questa categoria i giochi a premi televisivi, i quiz telefonici, i concorsi sportivi con premi in denaro e simili.

25%: in ogni altro caso non rientrante nelle categorie precedenti, ossia per le vincite da operazioni a premio commerciali, per i concorsi a premio di marketing e per le scommesse in generale.

Premi in natura e modalità di rivalsa

Il comma 3 dell’art. 30 disciplina il caso in cui il premio sia costituito da beni diversi dal denaro o da servizi. In tale ipotesi, il vincitore che non disponga della liquidità per sostenere il costo della ritenuta (che il soggetto erogante deve comunque versare) ha la facoltà di chiedere un premio di valore inferiore, così da consentire all’erogante di applicare la ritenuta sulla differenza di valore senza che il vincitore debba procurarsi risorse aggiuntive. La valorizzazione del premio in natura avviene al valore normale ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

Coordinamento con la disciplina speciale dei giochi pubblici

L’art. 30 si applica in via residuale rispetto alla normativa speciale sui giochi pubblici. Le vincite del Lotto, del Superenalotto, delle lotterie nazionali (Lotteria Italia, ecc.), dei Gratta e Vinci e delle slot machine autorizzate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono disciplinate da normativa specifica (D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 696 e successive modificazioni), che prevede regimi di esenzione o di prelievo erariale differenziati rispetto all’art. 30. L’art. 30 si applica quindi principalmente ai premi commerciali, ai concorsi a premi privati e alle scommesse sportive non rientranti nei circuiti di gioco pubblico.

I premi da fedeltà e le operazioni a premio nella prassi commerciale

Nella prassi commerciale contemporanea, le operazioni a premio assumono forme sempre più articolate: programmi fedeltà con accumulo punti, concorsi a premi online, campagne di cashback, voucher e gift card. L’art. 30 si applica a queste forme di incentivazione commerciale quando il beneficiario è una persona fisica che percepisce il vantaggio non nell’esercizio d'impresa. La soglia di esenzione di 25,82 euro è particolarmente bassa e rimasta invariata dall’introduzione dell’euro, rendendo di fatto quasi sempre applicabile la ritenuta su premi commerciali di un certo rilievo. Le imprese organizzatrici di operazioni a premio devono tenere un registro delle attribuzioni per soggetto e per anno al fine di verificare il superamento della soglia e applicare correttamente la ritenuta. L’omessa ritenuta su premi commerciali è un’area frequentemente contestata nei piani di verifica dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza.

Domande frequenti

La vincita a un concorso a premi televisivo è soggetta alla ritenuta dell’art. 30 del D.P.R. 600/1973? Con quale aliquota?

Sì. I premi assegnati durante spettacoli radiotelevisivi con prove di abilità, alea o entrambe sono soggetti alla ritenuta del 20% a titolo d'imposta ai sensi del comma 2, secondo periodo, dell’art. 30. La ritenuta è applicata dall’emittente o dall’organizzatore dello spettacolo (in qualità di sostituto d'imposta) al momento dell’assegnazione del premio. Il vincitore non deve dichiarare la vincita nella propria dichiarazione dei redditi.

Qual è la soglia di esenzione dalla ritenuta per i premi da operazioni a premio dell’art. 30?

Sono esclusi dalla ritenuta i premi da operazioni a premio (raccolte punti, campagne promozionali) il cui valore complessivo, corrisposto dallo stesso sostituto d'imposta al medesimo soggetto nell’arco dell’anno d'imposta, non superi 25,82 euro (già lire 50.000). Se il valore supera tale soglia, l’intero importo è assoggettato a ritenuta. La soglia non si applica ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Le vincite delle lotterie nazionali come il Superenalotto rientrano nell’art. 30 del D.P.R. 600/1973?

No. Le vincite dei giochi pubblici gestiti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Superenalotto, Lotto, Gratta e Vinci, lotterie nazionali) sono disciplinate da normativa speciale separata dall’art. 30. In particolare, tali vincite godono di un regime di esenzione fiscale o sono soggette a prelievo erariale distinto. L’art. 30 si applica invece ai concorsi a premi privati, alle operazioni a premio commerciali e alle scommesse sportive non rientranti nei circuiti pubblici.

Cosa succede se il premio è in natura (ad esempio un’automobile) e il vincitore non ha liquidità per pagare la ritenuta?

Il comma 3 dell’art. 30 prevede che il vincitore possa scegliere un premio di valore inferiore, così da consentire all’ente erogante di trattenere la ritenuta senza che il vincitore debba procurarsi risorse aggiuntive. Se il vincitore accetta comunque il premio integrale, l’erogante applica la ritenuta sul valore normale del bene (art. 9 TUIR) e può rivalersi sul vincitore richiedendogli il versamento della corrispondente somma di denaro.

Le vincite da scommesse sportive corrisposte da un bookmaker online sono soggette alla ritenuta dell’art. 30?

Le scommesse sportive gestite nell’ambito del sistema dei giochi pubblici (con concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli) seguono la normativa speciale e le aliquote del prelievo erariale unico (PREU). Per le scommesse organizzate privatamente al di fuori del sistema concessorio, si applica invece la disciplina dell’art. 30, con ritenuta del 25% in quanto rientranti nella categoria residuale. Il bookmaker online con concessione italiana opera comunque come sostituto d'imposta sulle vincite erogate.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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