Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 34 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Certificazione delle passività bancarie] (1)

In vigore dal 1/1/1974

[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 18, comma 1, lett. h), L. 30.12.1991 n. 413, pubblicata in G.U. 31.12.1991, n. 305, S.O. n. 91. Testo precedente: “(Certificazione delle passività bancarie). – Se il contribuente afferma l’esistenza, nei confronti di aziende e istituti di credito, di componenti passivi del proprio reddito imponibile o di oneri deducibili, l’ufficio delle imposte può invitarlo a presentare, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, la copia dei conti intrattenuti con l’ente creditore e un certificato dell’ente stesso attestante l’ammontare dei detti componenti ed oneri con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, nonché dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi in atto con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di imposta e ad altre date anteriori o successive indicate dall’ufficio. Il certificato, controfirmato dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, deve essere rilasciato dall’ente creditore nel termine di trenta giorni dalla richiesta scritta del contribuente e deve contenere la esplicita menzione che è stato rilasciato su richiesta del contribuente ai sensi della presente disposizione e che riflette rapporti intrattenuti con tutte le sedi, agenzie filiali o altre ripartizioni territoriali dell’azienda o istituto di credito. Su richiesta del Ministro per le finanze, il servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla l’esattezza delle attestazioni contenute nel certificato.“.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L’art. 34 del D.P.R. 600/1973, rubricato «Certificazione delle passività bancarie», è stato abrogato dall’art. 18, comma 1, lettera h), della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
  • Il testo originario obbligava le aziende di credito a certificare le passività bancarie dei soggetti verificati su richiesta degli uffici delle imposte.
  • L’abrogazione è avvenuta contestualmente alla riforma che ha introdotto l’obbligo di comunicazione dei dati dei conti correnti all’Anagrafe tributaria.
  • Le funzioni già svolte dalla certificazione delle passività bancarie sono oggi assorbite dalla disciplina degli operatori finanziari dell’art. 32 e dall’Archivio dei rapporti finanziari.
  • La norma mantiene rilevanza storica per comprendere l’evoluzione del sistema italiano di accesso alle informazioni bancarie a fini fiscali.
Indice dei contenuti

Il contenuto originario dell’art. 34 e la sua funzione storica

L’art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella sua formulazione originaria rubricata «Certificazione delle passività bancarie», disciplinava un meccanismo di accesso alle informazioni bancarie particolarmente rilevante per l’accertamento dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo. La norma obbligava le aziende di credito a rilasciare, su richiesta degli uffici delle imposte, una certificazione delle passività bancarie dei soggetti sottoposti a verifica, ossia dell’ammontare dei debiti e degli scoperti registrati sui conti correnti e sulle altre linee di credito intrattenute dal contribuente con la banca.

La certificazione delle passività bancarie aveva una funzione probatoria indiretta nell’accertamento: consentiva all’ufficio di quantificare l’indebitamento bancario del contribuente e di verificarne la coerenza con la capacità reddituale dichiarata. Un’impresa con elevate passività bancarie e redditi dichiarati modesti poteva essere il sintomo di una sottodichiarazione dei ricavi, poiché l’indebitamento elevato lasciava presupporre la necessità di finanziare acquisti o investimenti non coperti dal reddito dichiarato.

Le ragioni dell’abrogazione nel 1991

L’art. 34 è stato abrogato dall’art. 18, comma 1, lettera h), della L. 30 dicembre 1991, n. 413, nell’ambito di una riforma organica del sistema di accesso alle informazioni bancarie a fini fiscali. L’abrogazione è contestuale all’introduzione di un sistema molto più pervasivo e sistematico di accesso alle informazioni bancarie: la riforma del 1991 ha introdotto il nuovo testo dell’art. 32, commi 1, n. 7), e 2, del D.P.R. 600/1973, che ha significativamente ampliato i poteri degli uffici delle imposte di richiedere direttamente alle banche e agli intermediari finanziari dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto con il contribuente verificato.

In particolare, la riforma del 1991 ha istituito l’obbligo per le aziende di credito di comunicare all’Anagrafe tributaria i dati identificativi di tutti i soggetti con cui intrattengono rapporti continuativi, nonché i saldi e i movimenti dei conti. Questo sistema di comunicazione sistematica ha reso obsoleta la certificazione puntuale delle passività bancarie prevista dall’art. 34: l’ufficio delle imposte poteva ormai accedere direttamente ai dati bancari tramite interrogazione dell’Anagrafe tributaria o tramite richieste formali all’operatore finanziario ai sensi del nuovo art. 32.

L’eredità dell’art. 34 nell’attuale sistema di accesso alle informazioni bancarie

Sebbene l’art. 34 sia stato abrogato da oltre trent'anni, la funzione che esso svolgeva è stata non solo preservata ma enormemente amplificata dall’evoluzione normativa successiva. L’attuale sistema di accesso alle informazioni bancarie si articola su tre pilastri principali:

1) Le richieste formali ex art. 32 del D.P.R. 600/1973: gli uffici delle imposte e la Guardia di finanza possono richiedere agli operatori finanziari la trasmissione di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto. Gli operatori devono rispondere entro 60 giorni (prorogabili di altri 20 giorni). Il diniego o la risposta incompleta espone l’operatore a sanzioni.

2) L’Archivio dei rapporti finanziari: istituito con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani), l’Archivio raccoglie i dati di tutti i rapporti finanziari intrattenuti da qualsiasi soggetto con gli intermediari finanziari italiani. L’Agenzia delle Entrate può consultare l’Archivio per verificare la coerenza tra i dati dichiarati e la situazione finanziaria effettiva del contribuente.

3) Lo scambio automatico di informazioni finanziarie (CRS/FATCA): per i rapporti finanziari intrattenuti all’estero, le informazioni vengono acquisite tramite lo scambio automatico di informazioni nell’ambito del Common Reporting Standard (CRS) dell’OCSE e del FATCA per i conti detenuti negli Stati Uniti.

Rilevanza storica e interpretativa

La conoscenza dell’art. 34 e del sistema che esso introduceva conserva un valore storico-interpretativo non trascurabile. Comprendere l’evoluzione del sistema di accesso alle informazioni bancarie dal 1973 a oggi consente di apprezzare la progressiva trasformazione del rapporto tra riservatezza bancaria e potere impositivo statale: da un sistema in cui l’accesso alle informazioni bancarie era l’eccezione riservata a situazioni particolari, si è passati a un sistema in cui la trasparenza finanziaria verso l’Amministrazione fiscale è diventata la regola, e il segreto bancario nei confronti del Fisco è stato di fatto eliminato dall’ordinamento italiano con la riforma del 1991 e i successivi interventi legislativi.

La posizione della Corte di Cassazione sul segreto bancario fiscale

La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente sulla legittimità dell’accesso dell’Amministrazione finanziaria ai dati bancari del contribuente, confermando che dopo la riforma del 1991 non esiste più nell’ordinamento italiano un diritto al segreto bancario opponibile al Fisco. Con la sentenza n. 22253 del 2010, la Suprema Corte ha ribadito che le informazioni acquisite tramite le richieste dell’art. 32 possono costituire il fondamento di un accertamento sintetico del reddito (art. 38 del D.P.R. 600/1973), con l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente che deve giustificare le movimentazioni bancarie non coerenti con il reddito dichiarato. Questa giurisprudenza ha profondamente trasformato la posizione del contribuente nel rapporto con l’Amministrazione fiscale, rendendo il conto corrente bancario uno strumento di accertamento di primaria importanza.

La normativa antiriciclaggio e il superamento della riservatezza bancaria

Il definitivo superamento della riservatezza bancaria nei confronti delle autorità pubbliche italiane non ha riguardato solo il Fisco: il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio) ha esteso gli obblighi di segnalazione degli intermediari finanziari all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e alle autorità investigative. Nell’attuale ordinamento, la banca è tenuta non solo a rispondere alle richieste del Fisco ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973, ma anche a segnalare proattivamente le operazioni sospette di riciclaggio o di evasione fiscale qualificata. Questo sistema integrato di trasparenza finanziaria obbligatoria rappresenta il definitivo superamento del modello del segreto bancario tradizionale che l’art. 35 del D.P.R. 600/1973 cercava ancora di proteggere, sia pure in forma attenuata, nel 1973.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 47/2023

INAMMISSIBILITÀ CON MONITO AL LEGISLATORE

La Corte ha rivolto al legislatore un esplicito invito a generalizzare il contraddittorio endoprocedimentale a tutte le forme di accertamento, anche quelle "a tavolino" che non comportano accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente, ritenendo non costituzionalmente necessaria ma fortemente auspicabile una disciplina unitaria.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare

n. 32/E del 19 ottobre 2006

Illustra i poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 D.P.R. 600/1973 e dall'art. 51 D.P.R. 633/1972, con particolare attenzione agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche presso sedi di imprese e professionisti, nonché ai presupposti per accedere ai locali ad uso promiscuo.

Domande frequenti

L’art. 34 del D.P.R. 600/1973 è ancora vigente?

No. L’art. 34, rubricato «Certificazione delle passività bancarie», è stato abrogato dall’art. 18, comma 1, lettera h), della L. 30 dicembre 1991, n. 413. L’abrogazione è entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Il testo della norma non produce più effetti giuridici, ma mantiene interesse storico per comprendere l’evoluzione del sistema italiano di accesso alle informazioni bancarie a fini fiscali.

Cosa prevedeva originariamente l’art. 34 del D.P.R. 600/1973?

L’art. 34 obbligava le aziende di credito a rilasciare, su richiesta degli uffici delle imposte, una certificazione delle passività bancarie dei soggetti verificati, ossia dell’ammontare dei debiti e degli scoperti registrati sui conti correnti e sulle linee di credito. La certificazione aveva una funzione probatoria indiretta, consentendo all’ufficio di valutare la coerenza tra l’indebitamento bancario del contribuente e la capacità reddituale dichiarata.

Perché l’art. 34 del D.P.R. 600/1973 è stato abrogato?

L’abrogazione del 1991 è stata contestuale alla riforma organica del sistema di accesso alle informazioni bancarie: la L. 413/1991 ha introdotto il nuovo testo dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973, che ha ampliato enormemente i poteri degli uffici di richiedere agli operatori finanziari dati su qualsiasi rapporto, rendendo obsoleta la certificazione limitata alle sole passività bancarie prevista dall’art. 34.

Qual è l’equivalente attuale della funzione svolta dall’art. 34 abrogato?

Le funzioni già svolte dall’art. 34 sono oggi assorbite da tre strumenti: (1) le richieste formali di dati agli operatori finanziari ai sensi dell’art. 32, n. 7) del D.P.R. 600/1973; (2) l’Archivio dei rapporti finanziari (istituito dal D.L. 223/2006), consultabile dall’Agenzia delle Entrate per verificare la situazione finanziaria complessiva del contribuente; (3) lo scambio automatico di informazioni finanziarie (CRS/FATCA) per i conti esteri.

Esiste ancora in Italia il segreto bancario nei confronti del Fisco dopo l’abrogazione dell’art. 34 e le successive riforme?

No, non in senso sostanziale. Il segreto bancario nei confronti dell’Amministrazione finanziaria è stato di fatto eliminato dalla riforma del 1991 e dai successivi interventi legislativi. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza possono richiedere agli operatori finanziari tutti i dati e i documenti relativi ai rapporti con i contribuenti verificati. L’Archivio dei rapporti finanziari rende accessibili in modo sistematico i dati di tutti i rapporti finanziari detenuti in Italia da qualsiasi soggetto.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.