Art. 34 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Certificazione delle passività bancarie] (1)
In vigore dal 1/1/1974
[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 18, comma 1, lett. h), L. 30.12.1991 n. 413, pubblicata in G.U. 31.12.1991, n. 305, S.O. n. 91. Testo precedente: “(Certificazione delle passività bancarie). – Se il contribuente afferma l’esistenza, nei confronti di aziende e istituti di credito, di componenti passivi del proprio reddito imponibile o di oneri deducibili, l’ufficio delle imposte può invitarlo a presentare, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, la copia dei conti intrattenuti con l’ente creditore e un certificato dell’ente stesso attestante l’ammontare dei detti componenti ed oneri con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, nonché dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi in atto con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di imposta e ad altre date anteriori o successive indicate dall’ufficio. Il certificato, controfirmato dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, deve essere rilasciato dall’ente creditore nel termine di trenta giorni dalla richiesta scritta del contribuente e deve contenere la esplicita menzione che è stato rilasciato su richiesta del contribuente ai sensi della presente disposizione e che riflette rapporti intrattenuti con tutte le sedi, agenzie filiali o altre ripartizioni territoriali dell’azienda o istituto di credito. Su richiesta del Ministro per le finanze, il servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla l’esattezza delle attestazioni contenute nel certificato.“.
In sintesi
Il segreto bancario nel sistema tributario italiano: un inquadramento storico
L’art. 35 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella sua formulazione originaria rubricata «Deroghe al segreto bancario», rappresentava uno dei nodi più delicati e controversi del sistema italiano di accertamento tributario. La norma operava all’interno di un quadro giuridico in cui il segreto bancario era considerato un principio assoluto di riservatezza, tutelato tanto dal diritto civile quanto dal diritto penale (artt. 622 e 623 del codice penale, relativi alla rivelazione di segreti professionali e commerciali), e il cui superamento a fini fiscali richiedeva una legittimazione normativa espressa e condizioni rigorose.
Il testo originario dell’art. 35, nella versione del 1973, prevedeva che l’ufficio delle imposte potesse chiedere alle banche informazioni sui conti e sui movimenti bancari dei soggetti verificati solo in presenza di determinate condizioni: in genere si richiedeva un’autorizzazione speciale del direttore dell’Ufficio distrettuale delle imposte dirette, supportata da indizi concreti di evasione fiscale. La procedura era macchinosa e poco utilizzata nella pratica, sia per la difficoltà di ottenere le autorizzazioni richieste, sia per la tradizionale reticenza delle banche a cooperare con gli organi fiscali.
Il contenuto del testo originario dell’art. 35
Il testo precedente l’abrogazione, conservato nelle note della versione vigente del D.P.R. 600/1973, disciplinava le «deroghe al segreto bancario» come uno strumento eccezionale e residuale dell’attività di accertamento. L’ufficio poteva accedere alle informazioni bancarie del contribuente in presenza di elementi che facessero presumere l’esistenza di attività non dichiarate o di operazioni finanziarie incompatibili con i redditi dichiarati. Anche in presenza di tali presupposti, la deroga al segreto bancario era soggetta a garanzie procedurali specifiche (autorizzazione gerarchica, motivazione, limitazione alle informazioni strettamente necessarie) che rendevano l’accesso alle informazioni bancarie uno strumento di ultima istanza.
La filosofia sottostante alla norma era quella di un bilanciamento tra l’interesse fiscale dello Stato e la tutela della riservatezza del contribuente nel rapporto con la propria banca. Il segreto bancario era percepito come un diritto del cliente e come un elemento fondante del rapporto fiduciario con l’istituzione creditizia. La sua violazione, anche a fini fiscali, richiedeva una giustificazione forte e una procedura garantita.
La riforma del 1991 e il superamento del segreto bancario fiscale
La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha segnato una svolta radicale nell’approccio del legislatore italiano al rapporto tra segreto bancario e accertamento fiscale. L’abrogazione contestuale degli artt. 34 e 35 del D.P.R. 600/1973 non è stato un mero intervento di pulizia normativa, ma il segnale di un cambio di paradigma: dall’accesso eccezionale e garantito alle informazioni bancarie si è passati all’accesso ordinario e sistematico come strumento ordinario di accertamento tributario.
La riforma ha riscritto il sistema in tre direzioni: (1) il nuovo art. 32 del D.P.R. 600/1973 ha attribuito agli uffici delle imposte il potere di richiedere direttamente agli operatori finanziari, con una semplice richiesta motivata, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto con il contribuente verificato; (2) è stato introdotto l’obbligo delle banche di comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria i dati identificativi dei titolari di conti correnti e i saldi; (3) le garanzie per il contribuente si sono spostate dal momento preventivo (autorizzazioni all’accesso) al momento successivo (impugnazione degli atti di accertamento fondati sui dati bancari).
Sviluppi successivi: dall’Archivio dei rapporti finanziari alla fatturazione elettronica
Il superamento del segreto bancario fiscale avviato nel 1991 ha conosciuto ulteriori sviluppi significativi. Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Visco-Bersani) ha istituito l’Archivio dei rapporti finanziari, una banca dati centralizzata che raccoglie i dati di tutti i rapporti finanziari intrattenuti da qualsiasi soggetto con gli intermediari finanziari italiani. Dal 2017, con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria e del Sistema di Interscambio, la trasparenza fiscale si è estesa anche alle operazioni commerciali, rendendo il sistema di controllo fiscale italiano tra i più avanzati e pervasivi in Europa dal punto di vista tecnologico.
L’art. 35, dunque, rappresenta oggi un pezzo di storia del diritto tributario italiano: la sua abrogazione nel 1991 segna la fine di un’era in cui la riservatezza bancaria era un valore assoluto anche nei confronti del Fisco, e l’inizio di una nuova stagione caratterizzata dalla piena trasparenza finanziaria del contribuente verso l’Amministrazione fiscale.
Il dibattito dottrinale sul bilanciamento tra riservatezza e trasparenza fiscale
La scomparsa del segreto bancario fiscale dall’ordinamento italiano non ha chiuso il dibattito dottrinale sul corretto bilanciamento tra il diritto alla riservatezza del contribuente (tutelato dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dal GDPR) e le esigenze di contrasto all’evasione fiscale. Parte della dottrina tributaristica ritiene che l’attuale sistema italiano di accesso alle informazioni finanziarie sia eccessivamente invasivo e rischi di collocarsi al di là di quanto strettamente necessario per il contrasto all’evasione, con potenziale violazione del principio di proporzionalità elaborato dalla Corte di Giustizia dell’UE. La giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione ha tuttavia costantemente confermato la legittimità del sistema vigente, ritenendo che l’interesse pubblico alla corretta tassazione prevalga sulla riservatezza finanziaria del contribuente nei confronti dell’Amministrazione fiscale.
Domande frequenti
L’art. 35 del D.P.R. 600/1973 è ancora vigente nell’ordinamento italiano?
No. L’art. 35, rubricato «Deroghe al segreto bancario», è stato abrogato dall’art. 18, comma 1, lettera h), della L. 30 dicembre 1991, n. 413, con effetto dal 1° gennaio 1992. Il testo originario non produce più effetti giuridici. La disciplina dell’accesso alle informazioni bancarie a fini fiscali è oggi contenuta nell’art. 32 del D.P.R. 600/1973 e nell’Archivio dei rapporti finanziari.
Cosa prevedeva l’art. 35 del D.P.R. 600/1973 prima della sua abrogazione?
L’art. 35 disciplinava le condizioni eccezionali in cui gli uffici delle imposte potevano accedere alle informazioni bancarie dei contribuenti in deroga al segreto bancario. L’accesso era soggetto a condizioni rigorose (indizi concreti di evasione, autorizzazione gerarchica, motivazione specifica) e aveva carattere residuale, in un sistema in cui il segreto bancario era considerato un principio fondante del rapporto tra banca e cliente.
Esiste ancora il segreto bancario nei confronti del Fisco nell’ordinamento italiano?
No, non in senso sostanziale. Con la riforma del 1991 e i successivi interventi (D.L. 223/2006 sull’Archivio dei rapporti finanziari, obbligo di comunicazione dei dati bancari all’Anagrafe tributaria), il segreto bancario verso l’Amministrazione finanziaria è stato di fatto eliminato. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza possono richiedere e ottenere informazioni su qualsiasi rapporto finanziario del contribuente verificato senza che la banca possa opporre il segreto bancario.
Qual è la differenza tra il regime dell’art. 35 originario e il regime attuale dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973?
L’art. 35 originario prevedeva un accesso eccezionale alle informazioni bancarie, soggetto ad autorizzazione preventiva e condizioni rigorose, in un sistema in cui il segreto bancario era la regola. Il vigente art. 32 prevede invece un accesso ordinario: l’ufficio può richiedere agli operatori finanziari qualsiasi dato o documento sui rapporti con il contribuente verificato con una semplice richiesta motivata, senza necessità di autorizzazioni speciali, e l’operatore è tenuto a rispondere nei termini pena sanzioni.
La conoscenza dell’art. 35 abrogato ha ancora una qualche rilevanza pratica?
Non direttamente sul piano giuridico positivo, poiché la norma è abrogata da oltre trent'anni. Conserva però una rilevanza storica e interpretativa: comprendere il sistema originario del 1973 (segreto bancario tutelato e derogabile solo in via eccezionale) consente di apprezzare l’entità della trasformazione avvenuta con la riforma del 1991 e di inquadrare correttamente l’evoluzione del rapporto tra riservatezza finanziaria e potere impositivo statale nell’ordinamento italiano.