Autore: Andrea Marton

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: tabelle retributive e minimi 2025-2026

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Tabelle retributive CCNL Spedizionieri e Corrieri 2025-2027

    Minimi tabellari, Elemento Professionale d’Area (EPA) e piano degli aumenti del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione dopo il rinnovo del 6 dicembre 2024: tutto quello che spedizionieri, corrieri espressi e operatori doganali devono sapere sulla propria busta paga.

    In sintesi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (rinnovo 6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027) prevede minimi mensili da circa 1.649 euro lordi (6° livello, incluso EPA) a circa 2.575 euro (Quadri) dal 1° gennaio 2026, con un Elemento Professionale d’Area (EPA) aggiuntivo e un piano di aumenti in quattro tranche fino a giugno 2027.

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti datoriali
    Fedespedi · Assoespressi · Assologistica · Fedit · Aiti · Fisi · Confetra (e altre)
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Platea
    Oltre 1 milione di lavoratori

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari + EPA mensili lordi – personale non viaggiante (vigenti dal 1° gennaio 2026)
    Livello Parametro Minimo tabellare + EPA
    Quadri 169 2.574,98 €
    159 2.411,46 €
    146 2.218,22 €
    3° Super (3S) 132 2.000,37 €
    122 1.850,23 €
    4° Junior 119 1.802,92 €
    116 1.761,64 €
    109 1.648,74 €
    Personale viaggiante: C3 2.021,61 € · B3 2.010,37 € · A3 2.002,47 €. Per i Quadri si aggiunge l’indennità di funzione di 51,65 €.

    Nota: gli importi comprendono l’EPA nella misura vigente (prima tranche di 30 € al livello 3S dal 1° gennaio 2025; le tranche successive decorrono dal 1° gennaio e dal 1° giugno 2027). L’aumento del 1° gennaio 2026 è di +40 € al 3S sul minimo, riparametrato sugli altri livelli. Il livello 6J è stato soppresso dal 31 dicembre 2025; i lavoratori già inquadrati sono transitati al 6°. Importi al lordo di contributi e IRPEF.

    Il piano degli aumenti 2024-2027

    Il rinnovo del 6 dicembre 2024 ha definito quattro tranche di aumenti per il personale non viaggiante, calcolate sul livello di riferimento 3S (parametro 132):

    Piano aumenti personale non viaggiante – livello 3S di riferimento
    Decorrenza Aumento minimo tabellare Aumento EPA Totale tranche
    1° gennaio 2025 +90,00 € +30,00 € +120,00 €
    1° gennaio 2026 +40,00 € +40,00 €
    1° gennaio 2027 +30,00 € +30,00 €
    1° giugno 2027 +10,00 € +30,00 € +40,00 €
    Aumento complessivo (3S) +230,00 €

    Per il personale viaggiante (livello 3B di riferimento) l’aumento complessivo è di 260,00 euro lordi mensili a regime (giugno 2027), distribuiti anch’essi in quattro tranche con le stesse decorrenze.

    L’EPA: cos’è e perché conta

    L’Elemento Professionale d’Area (EPA) è una voce retributiva nuova, introdotta dal rinnovo del 2024 in sostituzione dell’Indennità di Contingenza Eccedente (ICE, cessata dal 1° gennaio 2025). A differenza di alcune voci aggiuntive, l’EPA:

    • è non assorbibile da superminimi individuali o futuri aumenti contrattuali;
    • concorre al calcolo di tutti gli istituti contrattuali (tredicesima, quattordicesima, TFR, straordinario, ferie);
    • è erogato mensilmente in busta paga come voce distinta;
    • varia per livello (da 70 euro per i livelli 5° e 6° a 140 euro per i Quadri).

    Scatti di anzianità

    Il CCNL prevede 5 scatti biennali di anzianità, maturati ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Gli importi per scatto (mensili lordi) sono:

    Scatti di anzianità biennali – importo per scatto (lordo mensile)
    Livello Importo per scatto
    Quadri 30,99 €
    29,44 €
    26,86 €
    3° Super 24,79 €
    23,24 €
    4° Junior 22,34 €
    22,21 €

    Gli scatti maturano dalla data di assunzione (o dalla data di inquadramento in quel livello). Il quinto scatto viene erogato dopo 10 anni di servizio continuativo nello stesso livello.

    Come si compone la retribuzione complessiva

    Il minimo tabellare è solo la voce base. La retribuzione globale mensile di uno spedizioniere o corriere comprende tipicamente:

    • Minimo tabellare (voce principale, variabile per livello);
    • EPA (Elemento Professionale d’Area, dal 2025);
    • Scatti di anzianità (fino a 5, biennali);
    • Superminimo individuale (se concordato, assorbibile o non assorbibile);
    • Indennità specifiche: indennità di cassa per chi maneggia denaro, indennità di turno, indennità notturna;
    • Straordinario (calcolato sulla retribuzione oraria con le maggiorazioni contrattuali);
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità (vedi articolo dedicato).

    Casi pratici

    Tizio – Impiegato spedizioni internazionali al 2° livello
    Tizio è inquadrato al 2° livello come addetto alle spedizioni internazionali, con mansioni di concetto e conoscenza delle disposizioni doganali. Dal 1° gennaio 2026 la sua busta paga mostra: minimo tabellare + EPA di 2.218,22 euro + 2 scatti di anzianità (2 × 26,86 = 53,72 euro) = retribuzione globale mensile di circa 2.272 euro lordi, prima di eventuali superminimi o indennità. Il 1° gennaio 2026 ha ricevuto la tranche di aumento riparametrata sul +40 € del livello 3S.
    Caia – Corriere espresso con furgone (Area Professionale C)
    Caia lavora come corriere con un furgone di 3,5 t (patente B) per una società di corriere espresso. È inquadrata nell’Area Professionale C, qualifica 1 (personale viaggiante). Il suo trattamento economico segue le tabelle del personale viaggiante: minimo tabellare + EPA di 2.021,61 euro (parametro C3) dal 1° gennaio 2026, dopo la tranche di aumento di 40,15 euro. La retribuzione globale mensile supera i 2.000 euro lordi prima degli scatti.
    Sempronio – Passaggio dal livello 6J al livello 6°
    Sempronio era inquadrato al livello 6J come addetto alle operazioni di smistamento con contratto avviato nel 2024. Dal 1° gennaio 2026 il livello 6J è stato soppresso e Sempronio è transitato automaticamente al 6° livello. Il suo trattamento minimo è passato al valore del 6° livello: 1.648,74 euro mensili dal 1° gennaio 2026 (incluso EPA), con un beneficio significativo rispetto al precedente inquadramento. Il datore di lavoro ha applicato il passaggio di livello senza necessità di un atto individuale aggiuntivo.

    Domande frequenti

    Quando scattano gli aumenti 2026 per spedizionieri e corrieri?
    Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la seconda tranche di aumenti: per il personale non viaggiante al livello 3S l’incremento sul minimo tabellare è di 40 euro lordi mensili (portando il totale cumulato a 230 euro al completamento del piano nel giugno 2027). Per il personale viaggiante 3B l’aumento della seconda tranche è di 40 euro sul minimo tabellare.
    Cos’è l’EPA e come entra nella busta paga?
    L’EPA (Elemento Professionale d’Area) è una voce retributiva aggiuntiva introdotta con il rinnovo del 6 dicembre 2024, in sostituzione dell’ICE. Non è assorbibile e concorre a tutti gli istituti contrattuali e di legge (tredicesima, TFR, straordinario, ferie). Per il 3° livello Super non viaggiante vale 90 euro mensili, per i Quadri 140 euro mensili.
    Il livello 6J esiste ancora nel 2026?
    No. Con il rinnovo del 6 dicembre 2024 il livello 6J è stato eliminato con decorrenza 31 dicembre 2025. I lavoratori già inquadrati in tale livello sono transitati automaticamente al 6° livello, con conseguente adeguamento della retribuzione.
    Un corriere espresso con furgone è personale viaggiante o non viaggiante?
    I corrieri con veicoli fino a 3,5 t e patente B rientrano nell’Area Professionale C (qualifica 1, parametri G e H) del personale viaggiante. Si applicano quindi le tabelle del personale viaggiante, con EPA di 100-150 euro mensili a seconda del parametro.
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo contrattuale?
    Il mancato rispetto del minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi alle organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per una conciliazione, e in subordine al Giudice del Lavoro per il recupero delle differenze retributive.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. Le cifre si riferiscono alle tabelle in vigore dal 1° gennaio 2026; per le tranche successive (gennaio e giugno 2027) verificare gli aggiornamenti ufficiali su confetra.com. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 78 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

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    Art. 78 L. Fall. – Conto corrente, mandato, commissione

    Conto corrente, mandato, commissione

  • Art. 70 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 70 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 70 L. Fall. – Effetti della revocazione

    Effetti della revocazione

  • CCNL Lavoro Domestico: livelli, mansioni di colf, badanti e babysitter

    CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

    In sintesi

    Il CCNL Lavoro Domestico classifica i lavoratori in 4 livelli (A, B, C, D) con sotto-livelli “S” (super) che indicano formazione specifica. Le mansioni vanno dall’assistente generica non formata (A) all’assistente familiare con formazione e diploma (DS). Il livello determina retribuzione, indennità e vitto-alloggio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
    Ultimo rinnovo
    28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
    Vigenza
    Fino al 31 ottobre 2028
    Platea
    ~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Lavoro Domestico – Profili tipici
    Livello Profilo tipo Requisiti
    A Collaboratore generico non addestrato (es. addetto pulizie) Nessuna esperienza specifica
    AS Addetto compagnia (no servizio domestico, no assistenza) Idoneità a tenere compagnia
    B Collaboratore polifunzionale, assistente a persona autosufficiente Esperienza nelle mansioni
    BS Assistente a persona autosufficiente, custode, baby-sitter Esperienza qualificata
    C Cuoco, assistente persona autosufficiente con totale autonomia Competenze tecniche specialistiche
    CS Assistente a persona NON autosufficiente (badante), no formazione Esperienza nell’assistenza
    D Amministratore beni di famiglia, direttore di casa, capo-cuoco Funzioni direttive
    DS Assistente persona NON autosufficiente FORMATA (badante con diploma OSS/OSA) Diploma di formazione professionale (min. 500h)

    Per i livelli C, CS, D, DS si applica un’indennità mensile aggiuntiva (es. CS: +€ 119,66 conviventi).

    La struttura a 4 livelli con sotto-livelli "S"

    Il CCNL Lavoro Domestico, sottoscritto da Fidaldo, Domina e dalle sigle Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL, Federcolf, è il contratto di riferimento per circa 860.000 lavoratori impiegati nei servizi alla famiglia: collaboratori domestici (colf), assistenti familiari (badanti), babysitter, governanti, cuochi privati.

    L’inquadramento è organizzato in 4 livelli base (A, B, C, D) ciascuno con un sotto-livello “S” (Super) che indica una qualifica specifica o una formazione certificata. La distinzione fondamentale è tra conviventi (alloggio presso la famiglia) e non conviventi (a ore).

    Livello A e AS: mansioni generiche

    Il livello A è quello di partenza per chi entra senza esperienza specifica: addetto pulizie, lavanderia, stiratura, piccoli lavori domestici, aiuto-cuoco. Stipendio minimo: € 908,10 mensili (conviventi).

    Il livello AS è riservato a chi svolge funzioni di compagnia a persona autosufficiente senza prestare servizi domestici né assistenza: € 958,55 mensili.

    Livello B e BS: ruoli polifunzionali

    Il livello B identifica il collaboratore polifunzionale: gestisce tutte le attività domestiche (cucina semplice, pulizie, biancheria, spesa) con autonomia operativa.

    Il livello BS aggiunge funzioni di assistenza a persone autosufficienti (anziani autosufficienti, bambini sopra 6 anni), custode, baby-sitter qualificata.

    Livello C e CS: cuochi e badanti

    Il livello C è del cuoco professionale, dell’assistente a persone autosufficienti con totale autonomia organizzativa.

    Il livello CS identifica l’assistente a persona non autosufficiente (badante) non formata: assistenza diretta a persone non autonome senza diploma OSS. Indennità: +€ 119,66/mese.

    Livello D e DS: figure altamente qualificate

    Il livello D include figure direttive: governante che dirige altri collaboratori, amministratore di beni di famiglia, maggiordomo, capo-cuoco di residenza importante.

    Il livello DS è il livello più alto e identifica il badante formato, con diploma di formazione professionale di almeno 500 ore (OSS, OSA, ASA). È il livello più richiesto per anziani non autosufficienti.

    Casi pratici

    Tizio – Colf B non convivente
    Tizio è colf polifunzionale, lavora 25 ore settimanali a Roma presso una famiglia. Stipendio livello B non convivente: € 7,01/ora × 25h × 4,33 settimane = € 758/mese lordi. Più contributi orari (€ 0,06 di cui € 0,02 a suo carico) e tredicesima.
    Caia – Badante CS convivente
    Caia assiste anziana non autosufficiente, convivente 24/24 con 2 ore di riposo. Livello CS: € 1.193,84 + indennità CS € 119,66 = € 1.313,50/mese. Più vitto e alloggio (€ 6,06/giorno valore convenzionale). Sabato e domenica liberi (11h riposo + 36h consecutive).
    Sempronio – Badante DS con diploma OSS
    Sempronio ha diploma OSS (520 ore) e assiste anziano con Alzheimer. Livello DS convivente: € 1.474,73 + indennità € 207,69 = € 1.682,42/mese. Vale come 14 mensilità con la tredicesima. È il livello più tutelato del CCNL Domestico.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Domestico?
    Quattro livelli base (A, B, C, D) ciascuno con un sotto-livello “S” (Super). In totale sono 8 categorie di inquadramento: A, AS, B, BS, C, CS, D, DS.
    Qual è la differenza tra CS e DS per badanti?
    Il livello CS è per badanti SENZA diploma, il DS richiede una formazione professionale certificata (OSS, OSA, ASA) di almeno 500 ore. DS guadagna ~€ 280/mese in più di CS.
    Una badante convivente quanto guadagna?
    Dipende dal livello: CS € 1.313,50/mese (con indennità), DS € 1.682,42/mese (con indennità), più vitto e alloggio del valore convenzionale di € 6,06/giorno.
    Quanto guadagna un'ora di colf nel 2026?
    Dipende dal livello e dalla convivenza. Per non conviventi: livello A € 6,51/ora, livello B € 7,01, livello BS € 7,45, livello CS € 8,30 (badante non formata).
    Il livello determina anche le ore di lavoro?
    No: il livello determina mansioni, retribuzione e indennità. L’orario massimo (40h conviventi, 30h non conviventi pieno tempo) è uguale per tutti i livelli.
    Posso assumere una colf di livello A senza esperienza?
    Sì, il livello A è proprio per chi entra senza esperienza specifica. Dopo 12 mesi di servizio matura il passaggio automatico al livello B (BS se assistenza).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti e malattia e infortunio di colf e badanti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: tabelle retributive e minimi 2025-2026

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Tabelle retributive e minimi salariali: CCNL Noleggio Autobus con Conducente 2025-2026

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente, rinnovato il 23 maggio 2025 tra ANAV e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, disciplina le retribuzioni di circa 20.000 lavoratori impiegati nel noleggio turistico e nei servizi di noleggio con conducente (NCC). Questa guida illustra la struttura delle tabelle retributive, gli aumenti previsti e il trattamento economico complessivo per ogni livello.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV) aggiornato al 23 maggio 2025 prevede 11 livelli (da C4 a Q1/Q2) con minimi tabellari da 841 € a 1.682 € lordi mensili. Sommando contingenza e EDR, il trattamento economico complessivo va da circa 1.363 € a oltre 2.289 € mensili. Dal luglio 2025 scatta un aumento di 60 € al livello C2 (autista); ulteriori 100 € arrivano dall’agosto 2026. Sono previste 14 mensilità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV (datoriale) · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2025 (accordo economico); testo normativo: 6 ottobre 2022
    Vigenza economica
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Platea
    circa 20.000 lavoratori
    Ambito
    Imprese esercenti noleggio autobus con conducente e NCC (turismo, gran turismo, transfer, escursioni); escluso il TPL di linea pubblico
    Mensilità
    14

    Tabella riepilogativa dei minimi

    Trattamento economico complessivo mensile lordo – Luglio 2025
    Livello Minimo tabellare Contingenza EDR base TEC mensile
    Q1 (quadro con indennità 67 €) 1.682,05 € 529,75 € 10,33 € 2.289,13 €
    Q2 (quadro con indennità 51 €) 1.682,05 € 529,75 € 10,33 € 2.273,13 €
    A1 1.682,05 € 529,75 € 10,33 € 2.222,13 €
    A2 1.581,12 € 527,49 € 10,33 € 2.118,94 €
    B1 1.429,74 € 524,10 € 10,33 € 1.964,17 €
    B2 1.362,46 € 522,46 € 10,33 € 1.895,25 €
    B3 1.303,59 € 521,06 € 10,33 € 1.834,98 €
    C1 1.278,36 € 520,75 € 10,33 € 1.809,44 €
    C2 1.126,97 € 517,26 € 10,33 € 1.654,56 €
    C3 1.051,27 € 515,67 € 10,33 € 1.577,27 €
    C4 841,03 € 511,44 € 10,33 € 1.362,80 €

    Nota: l’EDR di 40 € mensili (EDR 2025) al livello C2, introdotto dall’accordo del 23 maggio 2025, si aggiunge al TEC sopra indicato a partire dal 1° luglio 2025 e è riparametrato per gli altri livelli. Gli importi del minimo tabellare sono quelli consolidati al luglio 2024 (accordo 3 aprile 2024 + rinnovo 2022). Le colonne si riferiscono alla struttura retributiva in essere prima dell’EDR 2025.

    Gli aumenti previsti dall’accordo del 23 maggio 2025

    L’accordo di rinnovo del 23 maggio 2025 ha definito un piano di aumenti in due fasi, calcolati sul livello C2 (conducente di autobus, parametro di riferimento) e riparametrati proporzionalmente sugli altri livelli:

    Aumenti tabellari 2025-2026 – livello di riferimento C2
    Decorrenza Aumento mensile (C2) Tipologia
    1° luglio 2025 +60,00 € Aumento tabellare
    1° luglio 2025 +40,00 € EDR 2025 (Elemento Distinto della Retribuzione)
    1° agosto 2026 +100,00 € Aumento tabellare residuo

    A copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2024 – 31 maggio 2025 (17 mesi), i lavoratori in forza al 23 maggio 2025 hanno ricevuto una somma una tantum di 600 € lordi al livello C2, erogata in due rate uguali con le retribuzioni di giugno 2025 e gennaio 2026. L’una tantum è riparametrata per gli altri livelli e non incide su TFR, tredicesima, quattordicesima e contributi previdenziali.

    La struttura della busta paga: cosa si aggiunge al minimo

    Il minimo tabellare rappresenta la base della retribuzione. Su di esso si stratificano ulteriori voci:

    • Contingenza: voce fissa ereditata dal vecchio sistema di indicizzazione, incorporata nella retribuzione.
    • EDR base: 10,33 € mensili, voce fissa contrattuale.
    • EDR 2025: 40 € mensili al C2 (dal luglio 2025), riparametrato per livello.
    • Scatti di anzianità: importo periodico crescente per ogni biennio di servizio (importi variabili per livello, indicativamente tra 25 € e 33 € mensili per scatto).
    • Indennità di funzione: 67 € per Q1, 51 € per Q2 (livelli con responsabilità di coordinamento).
    • Ticket restaurant: 7 € per ogni giornata lavorativa con orario effettivo, introdotto dal rinnovo 2022.
    • Elementi aggiuntivi aziendali: premi di risultato, superminimi individuali, indennità di trasferta.
    • E.A.R.: 30 € lordi mensili per 13 mensilità, dovuto se l’azienda non aderisce alla bilateralità (EBNA).

    Il settore noleggio autobus: differenze dal TPL pubblico

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente (codice CNEL IC36, ANAV) si applica esclusivamente alle imprese di noleggio privato: autobus turistici, gran turismo, transfer aeroportuali, escursioni organizzate, gite scolastiche e servizi NCC (Noleggio Con Conducente) con veicoli da 9 posti in su. Non si applica alle aziende che svolgono servizio di trasporto pubblico locale di linea (TPL), disciplinato da un contratto separato (CCNL Autoferrotranvieri). La distinzione è rilevante perché i minimi tabellari, i livelli di inquadramento e i fondi di settore sono differenti.

    Tabella di stima del netto in busta paga

    Casi pratici

    Tizio – Autista di autobus turistico al livello B2
    Tizio è assunto come autista di autobus gran turismo, inquadrato al livello B2. Dal 1° luglio 2025 il suo trattamento economico complessivo è di 1.895,25 € mensili (minimo + contingenza + EDR base), cui si aggiunge l’EDR 2025 proporzionalmente riparametrato rispetto al C2. Avendo 6 anni di anzianità, matura anche tre scatti, per una retribuzione base di circa 1.970 € lordi mensili, oltre i ticket restaurant per le giornate lavorate.
    Caia – Impiegata amministrativa al livello A2
    Caia è responsabile prenotazioni e back-office in un’agenzia di noleggio autobus turistici, inquadrata A2. Il suo TEC al luglio 2025 è di 2.118,94 € lordi mensili. Con il primo aumento tabellare (luglio 2025) riceve un incremento proporzionale al C2 e, a gennaio 2026, incassa la seconda rata dell’una tantum di 600 € (riparametrata per il suo livello, quindi superiore al C2). La quattordicesima è corrisposta a giugno.
    Sempronio – Meccanico di officina al livello C1
    Sempronio è addetto alla manutenzione degli autobus, inquadrato C1. Il suo TEC al luglio 2025 è di 1.809,44 € lordi mensili. L’azienda non ha aderito alla bilateralità EBNA, quindi Sempronio riceve l’E.A.R. di 30 € lordi mensili per 13 mensilità in luogo delle prestazioni bilaterali. Il netto in busta è indicativamente di circa 1.440 € mensili per un single senza carichi.

    Domande frequenti

    Quante mensilità prevede il CCNL Noleggio Autobus con Conducente?
    Il CCNL prevede 14 mensilità: la retribuzione ordinaria mensile più tredicesima, quattordicesima e, in alcuni casi, premi contrattuali. Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi in caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno.
    Qual è il livello retributivo dell’autista di autobus turistici?
    L’autista di autobus turistici gran turismo è generalmente inquadrato al livello B1 o B2, con un minimo tabellare rispettivamente di 1.429,74 € e 1.362,46 €, cui si aggiunge la contingenza e gli altri elementi. Il trattamento economico complessivo al luglio 2025 è di circa 1.964 € (B1) e 1.895 € (B2) lordi mensili.
    Quando sono aumentate le retribuzioni nel settore noleggio autobus?
    L’accordo del 23 maggio 2025 ha previsto un aumento tabellare di 60 € al livello C2 dal 1° luglio 2025 e ulteriori 100 € dal 1° agosto 2026. Ai lavoratori in forza al 23 maggio 2025 è stata corrisposta anche una somma una tantum di 600 € lordi (al C2) in due rate.
    Cos’è l’EDR 2025 nel CCNL Noleggio Autobus?
    L’EDR 2025 (Elemento Distinto della Retribuzione) è un nuovo elemento introdotto dall’accordo del 23 maggio 2025, pari a 40 € mensili al livello C2, erogato su 14 mensilità dal 1° luglio 2025. È riparametrato proporzionalmente per gli altri livelli ed è parte integrante della retribuzione.
    Cosa succede se l’azienda non aderisce agli enti bilaterali EBNA?
    Se l’azienda non aderisce agli enti bilaterali (EBNA o ente regionale equivalente), deve corrispondere al lavoratore un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari a 30 € lordi mensili per 13 mensilità, in sostituzione delle prestazioni bilaterali.
    Come si calcola il trattamento economico complessivo?
    Il TEC è la somma di: minimo tabellare + contingenza + EDR base (10,33 €) + eventuale indennità di funzione (livelli Q e con responsabilità). Dal luglio 2025 si aggiunge l’EDR 2025 (40 € al C2, riparametrato). Gli scatti di anzianità, i ticket restaurant e gli eventuali superminimi individuali non rientrano nel TEC di base ma concorrono alla retribuzione complessiva.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo del CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 23 maggio 2025 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni individuali è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tabelle retributive 2024-2027

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tabelle retributive e minimi 2024-2027

    Guida ai minimi tabellari del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie: struttura dei 9 livelli, aumenti programmati in quattro tranche e componenti della busta paga.

    In sintesi

    Il rinnovo del 19 luglio 2024 fissa un aumento complessivo di 165 € per il livello 6 (11,04%), distribuito in quattro tranche: 65 € dal 1° settembre 2024, 20 € dal 1° giugno 2025, 20 € dal 1° giugno 2026, 60 € dal 1° agosto 2027. I minimi 2026 vanno da 1.538 € (livello 7) a 2.521 € (Quadri con indennità). I lavoratori stagionali hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei colleghi a tempo indeterminato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Platea
    circa 60.000 lavoratori
    Ambito
    Aziende ortofrutticole e agrumarie: lavorazione, condizionamento, commercio all’ingrosso e import-export di prodotti ortofrutticoli e agrumi

    Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

    Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (in euro)
    Livello Dal 01/09/2024 Dal 01/06/2025 Dal 01/06/2026 Dal 01/08/2027
    Quadro (Q)* 2.336,65 2.367,00 2.397,00 2.486,95
    1 2.229,65 2.258,50 2.287,15 2.373,00
    2 1.970,16 1.995,90 2.021,00 2.096,95
    3 1.883,91 1.908,40 1.932,55 2.005,00
    4 1.706,50 1.728,40 1.750,40 1.815,95
    5 1.633,10 1.654,00 1.674,95 1.737,90
    6 Super (6S) 1.598,30 1.618,70 1.639,20 1.700,80
    6 1.559,90 1.579,90 1.599,95 1.660,00
    7 1.500,10 1.519,30 1.538,55 1.596,30

    * I Quadri percepiscono, in aggiunta al minimo tabellare, un’indennità di funzione di 160 € mensili, portando la retribuzione base a circa 2.521 € dal 1° giugno 2025. Tutti gli importi sono lordi mensili, da cui si detraggono contributi previdenziali e IRPEF.

    Come si calcola la struttura retributiva

    Il minimo tabellare (o paga nazionale conglobata) costituisce la base della busta paga. Al minimo si aggiungono ulteriori componenti che compongono la retribuzione complessiva:

    • Scatti di anzianità: maturano ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, fino a un massimo di 13 scatti nel corso dell’intero rapporto. L’importo varia per livello.
    • Indennità di funzione: riservata ai Quadri (160 € mensili), riconosce la responsabilità gestionale del ruolo.
    • Indennità di disagio termico: introdotta con il rinnovo 2024. Si applica ai lavoratori esposti a freddo intenso nelle celle frigorifere («disagio freddo») o a calore prolungato da impianti («disagio caldo»): maggiorazione del 10% sulla quota oraria.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità: la prima corrisposta a dicembre, la seconda a giugno (vedi articolo dedicato).
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato con il singolo datore, assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
    • Premi di risultato aziendali: eventuali accordi di secondo livello possono prevedere erogazioni legate alla produttività.

    Aumenti programmati 2024-2027

    Il rinnovo del 19 luglio 2024 ha stabilito un piano di aumenti scaglionato su quattro tranche, calcolate sul livello 6 come parametro di riferimento:

    Piano degli aumenti per il livello 6 – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
    Decorrenza Aumento mensile (liv. 6) Cumulato
    1° settembre 2024 + 65,00 € + 65,00 €
    1° giugno 2025 + 20,00 € + 85,00 €
    1° giugno 2026 + 20,00 € + 105,00 €
    1° agosto 2027 + 60,00 € + 165,00 €

    L’incremento complessivo sull’intero quadriennio è di 165 € lordi mensili per il livello 6, pari all’11,04% della retribuzione tabellare di partenza. Gli aumenti degli altri livelli sono proporzionali.

    Retribuzione dei lavoratori stagionali

    Il settore ortofrutticolo e agrumario è caratterizzato da un’intensa presenza di lavoro stagionale: campagne di raccolta, lavorazione e condizionamento hanno picchi nelle stagioni di produzione (primavera-estate per frutta estiva, autunno per agrumi e mele, ecc.). Il CCNL stabilisce che:

    • I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato stagionale hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei colleghi a tempo indeterminato, per il periodo di effettiva prestazione.
    • La paga oraria si calcola dividendo il minimo mensile per 173 ore (orario standard mensile su 40 ore settimanali).
    • Le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) maturano pro rata temporis anche per i lavoratori stagionali, in proporzione ai mesi lavorati.
    • Il rinnovo 2024 ha ampliato il diritto di precedenza dei lavoratori stagionali per le stagioni successive: chi ha già lavorato per la stessa azienda nella campagna precedente ha un diritto privilegiato di riassunzione.

    Stima del netto mensile

    La conversione lordo/netto dipende da aliquota IRPEF, addizionali territoriali e situazione familiare. A titolo puramente orientativo, per un lavoratore single senza carichi di famiglia:

    Casi pratici

    Tizio – Addetto alla cernita, livello 6, prima stagione
    Tizio viene assunto per la campagna di lavorazione delle arance (novembre-marzo) con contratto a tempo determinato stagionale al livello 6. Dal 1° giugno 2026 il suo minimo tabellare è 1.599,95 € mensili lordi. Lavora 5 mesi: matura anche la quattordicesima e la tredicesima in quota proporzionale (5/12 di ciascuna). La paga oraria è di circa 9,25 € (1.599,95 ÷ 173).
    Caia – Impiegata amministrativa a tempo indeterminato, livello 3
    Caia è assunta stabilmente da un’azienda di commercio ortofrutticolo all’ingrosso, con inquadramento al livello 3. Dal 1° giugno 2026 il suo minimo è 1.932,55 € lordi. Dopo 3 anni di servizio matura il primo scatto di anzianità: la sua busta paga aumenta di conseguenza. A giugno percepisce la quattordicesima pari a un’intera mensilità.
    Sempronio – Quadro responsabile di magazzino
    Sempronio è inquadrato come Quadro in una centrale ortofrutticola con oltre 80 dipendenti. Il suo minimo tabellare dal 1° giugno 2026 è 2.397,00 € più 160 € di indennità di funzione, per un totale base di 2.557,00 € lordi mensili. Lavora su turni in celle frigorifere: matura l’indennità di disagio freddo del 10% sulle ore lavorate in cella, che si aggiunge alla retribuzione base.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un lavoratore al livello 6 nel 2026?
    Dal 1° giugno 2026 il minimo tabellare del livello 6 è di 1.599,95 € lordi mensili, che salgono a 1.660,00 € dal 1° agosto 2027 con l’ultima tranche di aumento.
    Quanti livelli ha il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari?
    Il CCNL prevede 9 livelli: Quadro (Q), 1, 2, 3, 4, 5, 6 Super (6S), 6 e 7. I Quadri percepiscono in aggiunta un’indennità di funzione di 160 € mensili.
    Quando vengono erogati gli aumenti contrattuali 2024-2027?
    Gli aumenti sono distribuiti in quattro tranche: 65 € dal 1° settembre 2024, 20 € dal 1° giugno 2025, 20 € dal 1° giugno 2026 e 60 € dal 1° agosto 2027 (riferimento livello 6).
    I lavoratori stagionali hanno gli stessi minimi dei colleghi fissi?
    Sì, il principio di non discriminazione (D.Lgs. 368/2001 e D.Lgs. 81/2015) impone l’applicazione degli stessi minimi tabellari a prescindere dalla tipologia contrattuale, per il periodo di effettiva prestazione.
    Gli scatti di anzianità sono previsti per i lavoratori stagionali?
    Gli scatti di anzianità maturano sul servizio continuativo. Per i lavoratori stagionali, il D.Lgs. 368/2001 e la giurisprudenza riconoscono il cumulo dei periodi stagionali presso lo stesso datore ai fini dell’anzianità, purché il rapporto sia qualificato come stagionale ricorrente. È consigliabile verificare la situazione specifica con il sindacato o un consulente del lavoro.
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi a Flai-Cgil, Fisascat-Cisl o Uiltucs-Uil, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per una conciliazione, o al Giudice del Lavoro per recuperare la differenza retributiva con interessi e rivalutazione.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 93 D.Lgs. 209/2005 – Deposito e pubblicazione

    Art. 93 D.Lgs. 209/2005 – Deposito e pubblicazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, … sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell' articolo 2435 del codice civile .

    2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione … .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

    4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

  • CCNL Croce Rossa Italiana: tabelle retributive e minimi 2022

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: tabelle retributive e minimi per livello

    Il contratto collettivo della CRI e del Terzo Settore fissa i minimi tabellari per i dipendenti dell’Associazione CRI. Questa guida illustra la struttura retributiva, i valori verificati, gli aumenti triennali e come si compone la busta paga.

    In sintesi

    Il CCNL CRI e Terzo Settore (firmato 27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022, in ultrattività normativa) prevede minimi tabellari verificati al 01/09/2022 da €1.302,72 (A1) a €1.446,01 (A4) per l’Area A. L’aumento triennale sul livello C3 è stato di €70,68 totali (+4,5%), distribuiti in tre tranche. Il rinnovo 2023-2025 è in fase di trattativa congiunta con ANPAS e Misericordie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Sottoscrizione
    27 maggio 2020 (ipotesi: 23 gennaio 2020)
    Vigenza normativa
    1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (in prorogatio)
    Platea
    ~2.132 dipendenti (dato CNEL 2023)
    Codice CNEL
    T19E

    Il quadro contrattuale: Associazione CRI e dualismo post-privatizzazione

    Per comprendere le tabelle retributive occorre prima chiarire a quale contratto si fa riferimento. Con il d.lgs. 178/2012, la Croce Rossa Italiana è stata trasformata in un’associazione con personalità giuridica di diritto privato, a pieno regime dal 1° gennaio 2016. Il personale dipendente dell’Associazione CRI è quindi assoggettato al CCNL privatistico sottoscritto con FP CGIL, CISL FP e UIL FPL — non al CCNL Funzioni Centrali negoziato dall’ARAN per il pubblico impiego.

    Parallelamente, l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), ente pubblico residuo istituito in liquidazione per gestire le passività della vecchia organizzazione, ha applicato il CCNL del comparto Funzioni Centrali fino al suo progressivo esaurimento. I lavoratori dell’Ente Strumentale che non sono transitati all’Associazione hanno dunque avuto un regime contrattuale diverso.

    Questa guida riguarda esclusivamente il CCNL dell’Associazione CRI (codice CNEL T19E), che è il contratto applicabile al personale dipendente neoassunto o transitato nell’associazione privata.

    Tabella riepilogativa dei minimi verificati

    Minimi tabellari mensili lordi Area A — decorrenza 01/09/2022
    Livello Minimo mensile lordo Tredicesima (stima) Lordo annuo (13 mensilità)
    A1 €1.302,72 €1.302,72 €16.935,36
    A2 €1.341,79 €1.341,79 €17.443,27
    A3 €1.380,87 €1.380,87 €17.951,31
    A4 €1.446,01 €1.446,01 €18.798,13

    Nota: I dati dell’Area A (posizioni A1-A4) sono quelli disponibili pubblicamente nelle tabelle CNEL al 01/09/2022. Per le Aree B, C, D ed E i minimi esatti sono contenuti nell’Allegato retributivo al CCNL (art. 52 del contratto); a titolo di riferimento, l’accordo economico triennale ha previsto un aumento complessivo di €70,68 sul livello C3 (+4,5%). Per i valori aggiornati per area e livello consultare il testo integrale disponibile su cri.it o sui siti di FP CGIL e CISL FP.

    Gli aumenti triennali 2020-2022

    Il CCNL firmato il 27 maggio 2020 ha disciplinato gli aumenti economici per l’intero triennio 2020-2022, calcolati sul livello C3 come parametro di riferimento. L’incremento complessivo è stato di €70,68 mensili su 13 mensilità, corrispondenti a un aumento percentuale del 4,5% sulla retribuzione tabellare, distribuito in tre tranche uguali:

    Piano degli aumenti tabellari 2020-2022 (parametro C3)
    Decorrenza Aumento mensile (C3) Aumento cumulato
    1° dicembre 2020 +€23,56 +€23,56
    1° dicembre 2021 +€23,56 +€47,12
    1° settembre 2022 +€23,56 +€70,68

    Gli aumenti sulle altre Aree e livelli sono stati calcolati proporzionalmente al parametro retributivo di ciascun inquadramento.

    Struttura della busta paga: voci fisse e variabili

    Il minimo tabellare è solo la base della retribuzione. Sulla retribuzione lorda si stratificano altre voci:

    • Scatti di anzianità: il CCNL prevede incrementi biennali di anzianità, il cui importo varia per livello. Sono corrisposti automaticamente maturando l’anzianità di servizio.
    • Indennitˆ specifiche: il contratto e gli accordi integrativi prevedono indennitˆ per rischio radiazioni, missioni estere, lavoro in condizioni di disagio, tempo di vestizione e spostamento riconosciuto come orario lavorativo.
    • Tredicesima mensilità: corrisposta entro il mese di dicembre, pari a un’intera mensilità del minimo tabellare più scatti maturati.
    • Superminimo individuale: eventuale importo aggiuntivo concordato individualmente con il datore di lavoro, assorbibile o non assorbibile.
    • Premi e contrattazione di secondo livello: il CCNL valorizza la contrattazione aziendale e decentrata per l’erogazione di premi di produttività o risultato.

    Stato del rinnovo contrattuale

    Il CCNL è scaduto il 31 dicembre 2022 sul versante economico. La contrattazione per il rinnovo 2023-2025 è inserita in un percorso più ampio: le parti (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL) e le organizzazioni datoriali (CRI, ANPAS e Confederazione Nazionale delle Misericordie) stanno lavorando all’unificazione in un unico CCNL del settore del soccorso e dell’emergenza. Al secondo incontro del 14 ottobre 2025 si è avviata l’analisi comparativa dei testi contrattuali; le parti auspicano una rapida conclusione del percorso.

    Fino alla firma del rinnovo, il CCNL continua a produrre effetti normativi per il principio di ultrattività contrattuale: le clausole su livelli, orario, ferie, malattia, TFR restano pienamente operative.

    Volontari e personale militare: nessun rapporto di lavoro subordinato

    Il CCNL riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti dell’Associazione CRI. È importante distinguere:

    • Volontari del Corpo Ausiliario CRI (CD Corpo dei Volontari): non sono lavoratori subordinati; la loro attività è retta dallo statuto dell’associazione e dalla normativa sul volontariato (d.lgs. 117/2017). Non percepiscono salario e non sono coperti dal CCNL.
    • Corpo Militare Volontario CRI: figura di diritto speciale, anch’essa estranea al CCNL privatistico. Le relative norme di stato sono disciplinate da provvedimenti del Ministero della Difesa.
    • Personale dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, apprendistato): è l’unica categoria coperta dal CCNL T19E.

    Casi pratici

    Tizio — Addetto amministrativo Area A2
    Tizio è inquadrato in Area A, posizione A2 presso un comitato territoriale CRI. Dal 1° settembre 2022 il suo minimo tabellare è €1.341,79 mensili lordi. Avendo maturato 4 anni di servizio, percepisce due scatti di anzianità biennali aggiuntivi. La sua retribuzione lorda mensile supera quindi il minimo tabellare. A dicembre riceve la tredicesima pari a un’intera mensilità tabellare più scatti.
    Caia — Autista soccorritrice Area C3
    Caia è autista soccorritrice, figura valorizzata dal CCNL 2020 con il posizionamento nel livello C3. Il suo minimo è superiore ai livelli A. Ha beneficiato degli aumenti triennali: dal 1/12/2020 +€23,56, dal 1/12/2021 ulteriori +€23,56, dal 1/9/2022 ancora +€23,56, per un totale di +€70,68 mensili in tre anni. Percepisce inoltre l’indennitˆ di soccorritore prevista dagli accordi integrativi.
    Sempronio — Infermiere Area D
    Sempronio è infermiere professionale inquadrato nell’Area D. Il suo minimo è superiore a quello dell’Area A. Volendo conoscere l’esatto importo, Sempronio consulta l’Allegato retributivo al CCNL (art. 52) disponibile sul sito cri.it o presso la propria sezione sindacale FP CGIL. Non si fida di importi riportati da fonti terze non ufficiali per evitare errori nella verifica della busta paga.

    Domande frequenti

    Il CCNL CRI è scaduto: si applica ancora?
    Sì. Scaduto il 31 dicembre 2022 sul piano economico, continua a produrre effetti normativi (ultrattività) fino alla firma del rinnovo. Livelli, ferie, orario, malattia, preavviso restano in vigore.
    Quali sono i minimi verificati dell’Area A al 01/09/2022?
    A1: €1.302,72 — A2: €1.341,79 — A3: €1.380,87 — A4: €1.446,01 mensili lordi. Per le Aree B, C, D, E consultare l’Allegato retributivo al CCNL.
    I volontari CRI ricevono lo stipendio previsto dal CCNL?
    No. I volontari del Corpo Ausiliario CRI non sono lavoratori subordinati e non sono coperti dal CCNL. Svolgono attività di volontariato disciplinata dallo statuto associativo e dal d.lgs. 117/2017.
    Quando si concluderà il rinnovo del CCNL CRI?
    Non è possibile indicare una data certa. Al 14 ottobre 2025 le parti erano in fase di analisi comparativa dei testi per l’unificazione con i CCNL ANPAS e Misericordie. Le organizzazioni sindacali hanno espresso l’auspicio di una rapida conclusione.
    Il mio stipendio è sotto il minimo: cosa posso fare?
    Se la retribuzione è inferiore al minimo tabellare del livello di inquadramento, si tratta di inadempimento contrattuale. È possibile rivolgersi al proprio sindacato (FP CGIL, CISL FP o UIL FPL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per una verifica e, se necessario, per avviare la procedura di reclamo.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 e alle tabelle retributive in vigore dal 1° settembre 2022. I dati numerici per le sole posizioni A1-A4 sono stati verificati sulla banca dati CNEL (codice T19E); per le altre Aree fare riferimento all’Allegato retributivo ufficiale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 31 DPR 487/1994 – Graduatorie

    Art. 31 DPR 487/1994 – Graduatorie

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle centri per l’impiego secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata.

    2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell’anno successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell’anno precedente.

    3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle gradutorie di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire dall’anno successivo a quello dell’adozione del decreto di modifica.

    4. Il centro per l’impiego dispone la cancellazione dagli elenchi del lavoratore nei casi previsti dall’ articolo 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 183 D.P.R. 115/2002

    Art. 183 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarità, anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.

    2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.

    3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.

    4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilità speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.

    5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.

  • CCNL Misericordie ANPAS: tabelle retributive e minimi 2024

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Misericordie ANPAS: tabelle retributive e minimi 2024

    Guida ai minimi tabellari del CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie: 36 livelli retributivi da A1 a F6, importi mensili lordi, indennità operative e Elemento di Garanzia Retributiva. Attenzione: questo contratto disciplina i lavoratori dipendenti delle organizzazioni, non i volontari.

    In sintesi

    Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie, firmato il 2 febbraio 2024 (periodo 2020-2022), prevede 36 livelli retributivi (A1-F6) con minimi da 1.302,72 € (A1) a 3.647,59 € (F6) lordi mensili. È previsto un Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) di 120 € lordi annui erogato a luglio per chi non percepisce superminimi individuali.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
    Parti datoriali
    ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
    Parti sindacali
    FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
    Data firma
    2 febbraio 2024 (errata corrige 17 aprile 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (prorogato tacitamente)
    Ambito
    Personale dipendente non dirigente di organizzazioni socio-sanitarie, assistenziali, trasporto sanitario, emergenza-urgenza extraospedaliera

    Volontario e dipendente: una distinzione fondamentale

    Le Misericordie d’Italia e le organizzazioni aderenti ad ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) operano prevalentemente attraverso l’attività volontaria, disciplinata dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Il volontario non percepisce retribuzione: il suo rapporto con l’organizzazione è fondato sulla gratuità e sul rimborso spese documentato (art. 17 D.Lgs. 117/2017).

    Il presente CCNL si applica esclusivamente ai lavoratori subordinati dipendenti assunti con contratto di lavoro dalle medesime organizzazioni per svolgere attività stabili e continuative: autisti soccorritori professionali, operatori socio-sanitari (OSS), infermieri, personale amministrativo, coordinatori. Il contratto è irrilevante per i volontari, anche qualora questi operino fianco a fianco con i dipendenti.

    Tabella riepilogativa dei minimi mensili

    Minimi tabellari mensili lordi – CCNL ANPAS-Misericordie (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Livello Minimo mensile lordo Profili di riferimento
    A1 1.302,72 € Addetto servizi ausiliari, ausiliario pulizie
    A2 1.341,79 € Addetto ausiliario con mansioni specifiche
    A3 1.380,87 € Ausiliario anziano, addetto magazzino
    A4 1.446,01 € Ausiliario senior
    A5 1.511,15 € Ausiliario specializzato
    A6 1.576,29 € Ausiliario con funzioni di riferimento
    B1 1.380,87 € Autista, soccorritore base, ausiliario trasporti sanitari
    B2 1.446,01 € Autista soccorritore, centralinista
    B3 1.511,15 € Operatore qualificato, autista con anzianità
    B4 1.576,29 € Operatore specializzato, aiuto cuoco
    B5 1.641,43 € Operatore senior qualificato
    B6 1.732,61 € Operatore esperto con autonomia
    C1 1.511,15 € Animatore sociale, impiegato amministrativo, cuoco
    C2 1.576,29 € Impiegato amministrativo qualificato
    C3 1.641,43 € Operatore specializzato con conoscenze tecniche
    C4 1.732,61 € Infermiere generico, tecnico
    C5 1.836,82 € Operatore senior area C
    C6 1.954,07 € Specializzato area C con funzioni di guida
    D1 1.732,61 € Infermiere, fisioterapista, assistente sociale
    D2 1.836,82 € Tecnico sanitario, ragioniere
    D3 1.958,98 € Infermiere con anzianità, geometra
    D4 2.071,32 € Specialista area D
    D5 2.188,55 € Specialista senior area D
    D6 2.370,95 € Esperto area D con funzioni direttive
    E1 1.836,82 € Direttore unità operativa, pedagogista
    E2 1.954,07 € Psicologo, medico junior
    E3 2.071,32 € Professionista area E
    E4 2.188,55 € Specialista plurispecialistico
    E5 2.370,95 € Senior area E
    E6 2.514,24 € Dirigente operativo area E
    F1 2.071,32 € Coordinatore amministrativo, responsabile area
    F2 2.188,55 € Coordinatore sanitario/tecnico
    F3 2.370,95 € Dirigente intermedio
    F4 2.722,67 € Responsabile di struttura
    F5 3.022,30 € Dirigente senior
    F6 3.647,59 € Posizione apicale con piena autonomia

    Nota: I minimi si riferiscono alla retribuzione tabellare base, al lordo di contributi previdenziali e IRPEF. L’assegnazione alla posizione economica (da 1 a 6) avviene in base all’anzianità contrattuale maturata nella stessa categoria. Gli importi sono stati aggiornati con decorrenza 1° dicembre 2022 e confermati per il 2024.

    Come si compone la busta paga

    La retribuzione mensile netta di un dipendente ANPAS-Misericordie è data da più componenti che si sommano al minimo tabellare:

    • Minimo tabellare: importo fisso per livello e posizione economica, garantito dal CCNL.
    • Indennità di turno: per chi lavora su cicli a rotazione. Il CCNL prevede indennità specifiche per turni su 3 cicli (diurno-pomeriggio-notte) o su 2 cicli.
    • Maggiorazione per lavoro notturno: 2,50 € per ora lavorata nella fascia 22:00-06:00.
    • Maggiorazione per lavoro festivo: 2,00 € per ora nelle giornate festive.
    • Straordinario: maggiorazione dal 20% (diurno feriale) al 50% (festivo notturno) sulla tariffa oraria.
    • Elemento di Garanzia Retributiva (EGR): 120 € lordi annui erogati a luglio, solo se il lavoratore non percepisce già superminimi o premi individuali aggiuntivi.
    • Tredicesima mensilità: corrisposta entro il 20 dicembre (vedi articolo dedicato).

    L’Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)

    Il CCNL ANPAS-Misericordie 2024 conferma l’EGR di 120 € lordi annui erogato nel mese di luglio di ogni anno. Si tratta di un istituto perequativo: garantisce un minimo di incremento economico a quei lavoratori che non beneficiano di alcun trattamento aggiuntivo individuale (superminimi, premi aziendali, integrazioni locali).

    Condizioni di erogazione:

    • Il lavoratore deve essere in servizio alla data di erogazione (luglio).
    • L’importo è proporzionale ai mesi di lavoro nell’anno di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre).
    • Per i rapporti a tempo parziale l’importo è riproporzionato.
    • L’EGR non viene erogato se il lavoratore ha già percepito nell’anno precedente compensi aggiuntivi di importo uguale o superiore.
    • Gli enti in difficoltà economica possono concordare con le rappresentanze sindacali la sospensione, la riduzione o la dilazione dell’EGR.

    Una tantum 2024 e arretrati

    Il contratto firmato il 2 febbraio 2024, a copertura del periodo 2020-2022, ha previsto il pagamento di 450 € di una tantum a ristoro dei mancati aumenti per gli anni 2020 e 2021, erogata in due tranche: 250 € nel mese di giugno 2024 e 200 € nel mese di settembre 2024. Sono stati inoltre erogati gli arretrati degli aumenti tabellari con decorrenza dicembre 2022, secondo il seguente calendario:

    • Aprile 2024: arretrati dicembre 2022 – marzo 2023
    • Luglio 2024: arretrati aprile – luglio 2023
    • Ottobre 2024: arretrati agosto – ottobre 2023
    • Novembre 2024: arretrati novembre – dicembre 2023

    L’una tantum spetta a tutti i lavoratori in forza alla data della firma (2 febbraio 2024), comprese le assunzioni a tempo determinato e gli apprendisti, a prescindere dal periodo di servizio già prestato.

    Come calcolare tariffa oraria e giornaliera

    La tariffa oraria contrattuale si calcola con la formula stabilita dal CCNL:

    • Tariffa giornaliera = minimo mensile ÷ 26 (giorni convenzionali)
    • Tariffa oraria = tariffa giornaliera ÷ 6,33 ore

    Esempio per un B3 (minimo 1.511,15 €): tariffa giornaliera = 58,12 €; tariffa oraria = 9,18 €. Le maggiorazioni per straordinario (dal 20% al 50%) si calcolano su questa tariffa base.

    Casi pratici

    Tizio – Autista soccorritore neoassunto
    Tizio viene assunto come autista soccorritore in una Misericordia locale con inquadramento B1 (1.380,87 € mensili lordi). Non avendo anzianità contrattuale nella stessa categoria, inizia dalla posizione economica più bassa. Nel corso degli anni, al maturare dell’anzianità contrattuale, scalerà le posizioni B2, B3 ecc. con incrementi automatici. Riceve ogni luglio l’EGR di 120 € lordi non avendo superminimi individuali.
    Caia – OSS con anzianità pregressa
    Caia è un’operatrice socio-sanitaria (OSS) che ha già lavorato 5 anni in una cooperativa applicante lo stesso CCNL. Al momento dell’assunzione in un’associazione ANPAS, viene inquadrata in C3 (1.641,43 €) anziché C1, per il riconoscimento dell’anzianità pregressa ai fini della posizione economica. Questo riconoscimento è oggetto di negoziazione in sede di assunzione.
    Sempronio – Infermiere con turni notturni
    Sempronio è un infermiere inquadrato D2 (1.836,82 € base) che lavora su turni a rotazione con frequenti notti. Ogni ora notturna aggiunge 2,50 € alla sua retribuzione oraria base. In un mese con 8 turni notturni da 12 ore, la maggiorazione notturna vale circa 240 € lordi aggiuntivi, che si sommano al tabellare.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare per un autista soccorritore nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    Il profilo autista soccorritore, collocato indicativamente in categoria B, ha un minimo che varia da 1.380,87 € (B1) a 1.732,61 € (B6) lordi mensili, in base alla posizione economica maturata e all’anzianità contrattuale.
    Cos’è l’EGR nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    L’Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) è una voce di 120 € lordi annui erogata a luglio di ogni anno ai lavoratori dipendenti che non percepiscono superminimi o premi individuali. Ha funzione perequativa e non costituisce retribuzione continuativa.
    Quante mensilità sono previste dal CCNL ANPAS-Misericordie?
    Il CCNL prevede 13 mensilità: le 12 mensili ordinarie più la tredicesima, corrisposta entro il 20 dicembre. Non è prevista contrattualmente una quattordicesima mensilità.
    Come si calcola la retribuzione oraria nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    La tariffa oraria si ottiene dividendo il minimo mensile per 26 (giorni convenzionali) e il risultato per 6,33 ore. Per esempio, un B3 con minimo 1.511,15 € ha una tariffa oraria base di circa 9,17 €.
    Dove trovo le tabelle retributive ufficiali aggiornate?
    Le tabelle ufficiali sono pubblicate sul sito di ANPAS (anpas.org), della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia (misericordie.it) e sui portali delle sigle sindacali FP-CGIL, CISL-FP e UIL-FPL.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024 (periodo 2020-2022). I minimi tabellari riportati fanno riferimento alle tabelle in vigore dal 1° dicembre 2022, confermate per il 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): tabelle retributive e minimi 2026

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: tabelle retributive e minimi 2026-2028

    Il rinnovo del 20 gennaio 2026 ha aggiornato i minimi tabellari per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali aderenti ad Aeranti-Corallo, con tre tranche di aumento fino al 2028.

    In sintesi

    Il CCNL Aeranti-Corallo 2026-2028 (firmato il 20 gennaio 2026) prevede minimi mensili da circa 1.060 euro (5° livello radio) a 1.562 euro (Quadro B radio) e fino a 2.035 euro (Quadro A TV), con aumenti distribuiti in tre tranche: febbraio 2026, gennaio 2027 e gennaio 2028.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriale)
    Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
    Parti firmatarie (sindacali)
    CISAL Terziario con assistenza CISAL
    Data sottoscrizione
    20 gennaio 2026
    Vigenza
    1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
    Ambito
    Personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali (NON giornalisti)

    Importi minimi

    Gli importi tabellari di questo CCNL (paga base, indennità e voci accessorie per i diversi livelli) sono fissati dagli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie e aggiornati con i rinnovi contrattuali. Per gli importi esatti al centesimo, in vigore alla data corrente, si rinvia alle tabelle retributive ufficiali allegate al testo del CCNL e all’archivio dei contratti collettivi del CNEL.

    Dove trovare i minimi ufficiali per livello

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo) sono fissati per ciascun livello dalle tabelle allegate all’accordo di rinnovo vigente. Per gli importi esatti per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL.

    Il CCNL Aeranti-Corallo: chi riguarda

    Il CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese radiofoniche e televisive di ambito locale che aderiscono al sistema associativo Aeranti-Corallo (federazione che riunisce Aeranti e Associazione Corallo). Si tratta di un contratto distinto da quello che regola i rapporti delle grandi emittenti private aderenti a Confindustria Radio Televisioni, firmato invece con SLC-CGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL.

    Una precisazione fondamentale: il CCNL Aeranti-Corallo oggetto di questa guida non si applica ai giornalisti. Il personale giornalistico delle emittenti locali è disciplinato da un contratto collettivo separato, stipulato tra Aeranti-Corallo e la FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), la cui vigenza attuale va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Le due sfere normative non si sovrappongono: redattori e pubblicisti rientrano nel contratto FNSI, mentre tecnici, amministrativi, speaker non giornalisti e personale di supporto rientrano nel presente CCNL.

    Struttura retributiva: cosa compone la busta paga

    Il trattamento economico mensile del lavoratore dipendente da un’emittente locale Aeranti-Corallo è composto da più voci:

    • Minimo tabellare: la base contrattuale per livello e settore (radio o TV), aggiornata dalle tranche di rinnovo.
    • Scatti di anzianità: aumenti biennali automatici maturati ogni due anni di servizio, fino a un massimo di cinque bienni. L’importo varia per livello e settore.
    • Indennità di funzione quadri: un importo aggiuntivo mensile riservato ai lavoratori con qualifica di Quadro A o Quadro B.
    • Tredicesima mensilità: erogata a dicembre (o pro quota alla cessazione del rapporto).
    • Superminimi individuali: importi aggiuntivi eventualmente concordati a livello individuale o aziendale, assorbibili o non assorbibili.
    • Maggiorazioni: per lavoro straordinario, notturno, festivo o a turni (vedi articolo dedicato).

    Aumenti programmati 2026-2028

    Il rinnovo del 20 gennaio 2026 ha introdotto incrementi retributivi strutturali distribuiti in tre tranches:

    • 1° febbraio 2026: prima tranche di aumento (decorrenza contratto).
    • Gennaio 2027: seconda tranche.

    Indennità una tantum per la vacanza contrattuale

    A tutela del potere d’acquisto durante il periodo intercorso tra la scadenza del precedente contratto e il rinnovo del 20 gennaio 2026, le parti hanno concordato un’indennità risarcitoria (una tantum), erogata in tre rate annuali. L’importo massimo è di 240 euro annui per il settore televisivo (Quadro A) e di 215 euro annui per il settore radiofonico (Quadro B), con importi proporzionalmente ridotti per i livelli inferiori.

    La una tantum non ha natura retributiva ai fini del calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive, salvo diversa previsione contrattuale o applicazione del principio generale di onnicomprensività.

    Differenza tra CCNL Aeranti-Corallo e CCNL Confindustria RadioTV

    Chi lavora nel settore radiotelevisivo privato deve verificare quale contratto applicato il proprio datore di lavoro. Le due filiere sono:

    • CCNL Aeranti-Corallo (CISAL): emittenti locali di piccole e medie dimensioni, 5 livelli + 2 quadri, struttura retributiva semplificata, rinnovo 2026-2028.
    • CCNL Confindustria RadioTV (SLC-CGIL / Fistel-CISL / Uilcom-UIL): emittenti di maggiori dimensioni, struttura più articolata (fino a 9 livelli in TV), fondo sanitario «Salute Sempre», fondi pensione Byblos e Mediafond, rinnovo 2025-2027 firmato il 3 novembre 2025 ed entrato in vigore l’8 gennaio 2026.

    Il contratto da applicare si individua attraverso l’iscrizione del datore di lavoro all’una o all’altra associazione datoriale. In caso di dubbio, il consulente del lavoro o il sindacato di riferimento possono verificare il contratto depositato.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico audio al 3° livello (settore radio)
    Tizio lavora come tecnico audio in una web radio locale che applica il CCNL Aeranti-Corallo. Inquadrato al 3° livello, da febbraio 2026 il suo minimo tabellare è di euro mensili. Avendo maturato due bienni di anzianità, riceve uno scatto aggiuntivo che si somma al minimo contrattuale. A gennaio 2028 il suo minimo base salirà di ulteriori rate, portando il totale dell’incremento triennale a circa 204 euro mensili rispetto al valore pre-rinnovo.
    Caia – Speaker/conduttrice al 4° livello (settore TV)
    Caia conduce una rubrica di informazione locale in una televisione locale aderente ad Aeranti-Corallo. Non è iscritta all’Ordine dei Giornalisti e svolge un ruolo di presentatrice/conduttrice non giornalistica: il suo inquadramento è al 4° livello del CCNL Aeranti-Corallo (non FNSI). Dal febbraio 2026 il suo minimo tabellare TV è superiore a quello radiofonico dello stesso livello, e crescerà di circa 195 euro complessivi entro gennaio 2028.
    Sempronio – Responsabile di produzione, Quadro B (settore TV)
    Sempronio è inquadrato come Quadro B in una emittente televisiva locale. Il suo trattamento include il minimo tabellare Quadro B TV (superiore al Quadro B radio), l’indennità di funzione quadri e gli scatti di anzianità maturati. Con il rinnovo 2026-2028 il suo minimo base crescerà complessivamente di euro a regime (gennaio 2028). Sempronio verifica che il proprio cedolino di febbraio 2026 riporti già la prima tranche di aumento.

    Domande frequenti

    Quando sono entrati in vigore i nuovi minimi tabellari Aeranti-Corallo?
    Il rinnovo del CCNL è stato sottoscritto il 20 gennaio 2026 con decorrenza 1° febbraio 2026. Gli importi aggiornati si applicano dal cedolino di febbraio 2026.
    Quanti livelli prevede il CCNL Aeranti-Corallo?
    Il CCNL prevede cinque livelli ordinari (dal 1° al 5°) più due livelli di Quadro (A e B), con tabelle differenziate per il settore televisivo e per quello radiofonico.
    Cosa succede se l’emittente paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento sotto il minimo contrattuale costituisce inadempimento. Il lavoratore può rivolgersi alle organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL o CISAL Terziario) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
    Il minimo tabellare comprende gli scatti di anzianità?
    No. Il minimo tabellare è la base fissa di partenza. Gli scatti di anzianità (biennali, fino a 5 bienni) si aggiungono al minimo e crescono in misura diversa per livello e settore.
    Esistono due CCNL diversi per le emittenti private?
    Sì. Le emittenti aderenti ad Aeranti-Corallo applicano il CCNL sottoscritto con CISAL Terziario (2026-2028). Le emittenti aderenti a Confindustria Radio Televisioni applicano il CCNL firmato con SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL (2025-2027). Questo articolo riguarda il contratto Aeranti-Corallo.
    Il CCNL Aeranti-Corallo si applica ai giornalisti?
    No. I giornalisti delle emittenti locali sono disciplinati da un CCNL separato, firmato da Aeranti-Corallo e FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), attualmente vigente fino al 31 dicembre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario il 20 gennaio 2026 (vigenza 1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.