Art. 444 c.p.c. – Giudice competente
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l’attore [1]. Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza [2].
Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale [3], in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio del porto di iscrizione della nave.
Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale [3], in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
[1] Comma così sostituito dall’art. 86, comma 1a, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.
[2] Periodo aggiunto dall’art. 46, comma 23, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[3] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «tribunale» dall’art. 86, comma 1b, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.