Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 96 D.Lgs. 209/2005 – Direzione unitaria

    Art. 96 D.Lgs. 209/2005 – Direzione unitaria

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.

    ))

    2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti: a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis; b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste all'articolo 97; c) una persona fisica.

    3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.

    4. 4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati; b) la redazione del bilancio consolidato non è richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

    5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata.

    6. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

  • Art. 6 Codice Civile: Diritto al nome

    Art. 6 Codice Civile: Diritto al nome

    Art. 6 c.c. – Diritto al nome

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

    Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

    Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

  • Articolo 157 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 157 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 157 CCII – Obbligazioni ed altri titoli di debito

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

  • Art. 97 D.Lgs. 209/2005 – Esonero dall’obbligo di redazione

    Art. 97 D.Lgs. 209/2005 – Esonero dall’obbligo di redazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.

    2. 2. L'esonero è subordinato alle seguenti circostanze: a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati; b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale; c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio consolidato della controllante; d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

    3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, è depositata presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata.

  • Art. 163 Cod. Amb. – gestione delle aree di salvaguardia

    Art. 163 Cod. Amb. – gestione delle aree di salvaguardia

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.

    2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all’altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

  • Art. 126 CPI – Pubblicazione della sentenza

    Art. 126 CPI – Pubblicazione della sentenza

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’autorità giudiziaria può ordinare che l’ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente. In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di cui all’articolo 98.

    1-bis. Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice, nel decidere se adottare una delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto e, in particolare: a) il valore dei segreti commerciali; b) la condotta dell’autore della violazione nell’acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali; c) l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte dell’autore della violazione.

    1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresì se le informazioni sull’autore della violazione siano tali da consentire l’identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata anche in considerazione degli eventuali danni che la misura può provocare alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore.

  • Art. 31 Imp. Reg. – cessione del contratto

    Art. 31 Imp. Reg. – cessione del contratto

    Art. 31 Imp. Reg. – Cessione del contratto

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. La cessione del contratto è soggetta all’imposta con l’aliquota propria del contratto ceduto, con esclusione della cessione prevista dall’articolo 5 della parte I della tariffa.

    2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l’imposta si applica con l’aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.

  • Art. 120 DPR 230/2000 – Assistenti volontari

    Art. 120 DPR 230/2000 – Assistenti volontari

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno. L'autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.

    2. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.

    3. L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata.

    4. La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ai centri di servizio sociale secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l'esecuzione delle misure alternative.

    5. Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.

  • Art. 186 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione all’esercizio radioelettrico

    Art. 186 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione all’esercizio radioelettrico

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per le classi di navi di cui all’articolo 183, comma 2, la licenza di esercizio di cui all’articolo 160 è rilasciata a nome della società titolare di autorizzazione generale.

    2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all’articolo 183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di esercizio di cui all’articolo 160 è accordata all’armatore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 102 D.Lgs. 209/2005 – Revisione legale del bilancio

    Art. 102 D.Lgs. 209/2005 – Revisione legale del bilancio

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

    ))

    2. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali. A tal fine, l'IVASS individua con regolamento i criteri per la determinazione della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette tecniche attuariali alla luce delle quali deve essere espresso il giudizio del revisore o della società di revisione legale, nonché le modalità e i termini di espressione del giudizio medesimo.

    3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.

    4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall' IVASS nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 .

  • CCNL Florovivaismo: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

    In sintesi

    Il CCNL florovivaismo fissa i termini di preavviso in base alla qualifica e all’anzianita del lavoratore. Le dimissioni volontarie devono rispettare il preavviso; il licenziamento puo avvenire per giusta causa (senza preavviso) o per giustificato motivo (con preavviso). Gli OTD non hanno preavviso alla scadenza naturale del contratto. Le tutele in caso di licenziamento illegittimo dipendono dalla dimensione aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, accordo nazionale per il quadriennio 2026-2029 degli operai agricoli e florovivaisti
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029, integrato dai contratti provinciali di lavoro che fissano i salari effettivi. Aumento del 5,1% per il biennio economico 2026-2027: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati
    Platea
    ~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso – CCNL operai florovivaisti
    Qualifica Anzianita Preavviso (giorni di calendario)
    Operaio comune / qualificato Fino a 2 anni 8 giorni
    Operaio comune / qualificato Oltre 2 anni 15 giorni
    Operaio specializzato / OSS Fino a 2 anni 15 giorni
    Operaio specializzato / OSS Oltre 2 anni 30 giorni
    Capo squadra / responsabile tecnico Qualsiasi 30-45 giorni (da CPL)

    Dimissioni: come si rassegnano

    Le dimissioni degli operai florovivaisti OTI si rassegnano con comunicazione scritta al datore e rispettando il periodo di preavviso. Dal 2016 (D.Lgs. 151/2015), le dimissioni volontarie devono essere rassegnate esclusivamente in modalita telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro (o tramite patronato/CAF), pena l’inefficacia.

    Se il lavoratore non rispetta il preavviso, il datore ha diritto a trattenere dalla liquidazione l’indennita sostitutiva del preavviso (pari alla retribuzione del periodo non lavorato).

    Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

    Il licenziamento puo essere:

    • Per giusta causa (art. 2119 c.c.): mancanza grave che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoriamente. Esempi: furto, aggressione, abbandono del posto. Nessun preavviso, ma TFR spetta sempre.
    • Per giustificato motivo soggettivo: inadempimento contrattuale non grave (insubordinazione reiterata, assenze ingiustificate). Richiede preavviso e procedura disciplinare.
    • Per giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive (es. cessazione di attivita, riduzione organico). Richiede preavviso e tentativo di conciliazione per aziende con piu di 15 dipendenti.

    Tutele in caso di licenziamento illegittimo

    Le tutele variano in base alla dimensione aziendale e alla data di assunzione:

    • Aziende con >15 dipendenti, assunti prima del 7 marzo 2015: tutela reale (art. 18 Statuto dei Lavoratori); reintegra o indennita da 12 a 24 mensilita.
    • Assunti dal 7 marzo 2015: tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015); indennita da 2 a 12 mensilita (raddoppiata a 6-36 da sentenza Corte Cost. 194/2018).
    • Piccole aziende (<15 dipendenti): tutela obbligatoria ridotta; reintegra solo per licenziamenti discriminatori.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni senza preavviso: trattenuta
    Tizio e operaio qualificato OTI con 3 anni di anzianita. Preavviso dovuto: 15 giorni. Si dimette senza rispettare il preavviso. Il datore trattiene dalla liquidazione l’indennita sostitutiva: 15 giorni x quota giornaliera (1.400 € / 26 gg lavorativi = 53,85 €/gg) = circa 807 € trattenuti. La trattenuta e legittima.
    Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    L’azienda di Caia (20 dipendenti) decide di esternalizzare la manutenzione del verde. Il datore licenzia Caia per GMO con preavviso di 30 giorni. Prima del licenziamento, in azienda con >15 dipendenti, deve avviare la procedura di conciliazione obbligatoria in DTL. Se Caia non accetta la conciliazione, puo impugnare il licenziamento entro 60 giorni e ricorrere al giudice entro 180 giorni.
    Sempronio – OTD: scadenza del contratto senza preavviso
    Sempronio e OTD con contratto a termine di 6 mesi. Alla scadenza, il contratto cessa automaticamente senza necessita di preavviso da nessuna delle parti. Non si tratta di licenziamento: Sempronio ha diritto al TFR maturato, al rateo di tredicesima, alle ferie residue (o alla liquidazione della componente gia inglobata nella paga OTD).

    Domande frequenti

    Quanto dura il preavviso per un operaio qualificato con 3 anni di anzianita?
    15 giorni di calendario, secondo il CCNL operai florovivaisti. I CPL possono prevedere termini diversi (in miglioramento).
    Le dimissioni devono essere scritte?
    Si, e devono essere rassegnate in modalita telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro (o patronato/CAF), pena l’inefficacia. La comunicazione verbale non ha valore legale.
    Il TFR spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa?
    Si. Il TFR e un diritto del lavoratore maturato per ogni anno di servizio e spetta sempre, indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto, anche in caso di licenziamento per giusta causa.
    Entro quanto tempo si deve impugnare un licenziamento?
    Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento, con impugnazione stragiudiziale (lettera raccomandata o PEC). Il ricorso giudiziale deve essere depositato entro i successivi 180 giorni.
    Gli OTD ricevono il TFR alla scadenza del contratto?
    Si. Ogni contratto OTD genera TFR proporzionale alla durata. Il datore e obbligato a liquidare TFR, rateo tredicesima e ferie non godute (o quota gia inglobata) alla cessazione di ogni singolo contratto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR e liquidazione a fine rapporto e assunzione OTD, OTI e contratti stagionali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 11 L. 24/2017 – Estensione della garanzia assicurativa

    Art. 11 L. 24/2017 – Estensione della garanzia assicurativa

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.