Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Chimici Industria: orario 37h40, straordinari, ROL

    CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

    In sintesi

    Il CCNL Chimica Industria prevede un orario di 37 ore e 40 minuti settimanali, uno dei più bassi tra i CCNL industriali. Per i turnisti 2×5 e 2×6 l’orario medio settimanale è 37h45. Si aggiungono 72 ore di ROL e 32 ore di ex-festività (totale 104h annue retribuite). Maggiorazioni straordinari dal 25% al 50% per festivo/notturno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~200.000 (chimica, farmaceutica, gomma-plastica industria)

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni CCNL Chimica Industria
    Voce Quantità/Maggiorazione Note
    Orario settimanale standard 37h40 Su 5 giorni (di norma)
    Orario turnisti 2×5 / 2×6 37h45 medie Turni mattina-pomeriggio
    Orario turnisti 3×7 ~36h (turno notte) Con maggiorazione notturna
    ROL annui 72 ore Riduzione orario lavoro
    Ex-festività 32 ore 4 ex-festività × 8h
    Straordinario diurno +25% Prime 8h/sett oltre 37h40
    Straordinario notturno +50% 22-6
    Straordinario festivo +50% Domenica e festività
    Notturno regolare turnista +30-35% Indennità turno

    Orario 37h40: uno dei più bassi in Italia

    Il CCNL Chimica Industria fissa un orario di lavoro di 37 ore e 40 minuti settimanali, distribuiti tipicamente su 5 giorni (7h32 al giorno). È uno dei CCNL industriali con orario più ridotto, frutto della tradizione contrattuale di settore.

    Per i turnisti sono previste modalità specifiche:

    • Turno 2×5 (mattina-pomeriggio, 5 giorni): media 37h45
    • Turno 2×6 (mattina-pomeriggio, 6 giorni): media 37h45
    • Turno 3×7 (mattina-pomeriggio-notte, 7 giorni): ~36h medie con indennità di turno

    ROL ed ex-festività: 104 ore annue

    Si aggiungono all’orario base 104 ore di permessi retribuiti annui:

    • 72 ore di ROL (Riduzione Orario Lavoro): permessi annuali per ridurre l’orario effettivo. Possono essere accumulati e fruiti come giornate intere o ore singole, con preavviso. Non utilizzati: monetizzati in busta paga a fine anno o anno successivo.
    • 32 ore di ex-festività (4 giorni di 8 ore): equivalenti alle 4 ex-festività soppresse (19 marzo, 29 giugno, 4 novembre, etc). Fruibili come permessi retribuiti.

    Totale: 104 ore = 13 giornate di permesso aggiuntive all’anno.

    Lavoro a turni e indennità

    Il settore chimico-farmaceutico è caratterizzato da lavoro a turni (impianti che funzionano 24/7). Indennità:

    • Turno notturno (22-6): maggiorazione 30-35% sulla retribuzione oraria
    • Doppio turno (M-P): indennità turno fissa €30-50/mese
    • Turno 3×8 ciclo continuo: maggiorazione cumulata 35-40%

    L’indennità è cumulabile con le maggiorazioni di straordinario solo per le ore eccedenti il turno standard.

    Straordinari e limiti

    Le maggiorazioni di straordinario nel CCNL Chimica:

    • +25% per le prime 8 ore settimanali oltre le 37h40
    • +30% per ore oltre la 45ª settimanale
    • +50% per straordinario notturno e festivo/domenicale

    Limite massimo: 250 ore annue di straordinario (250 ore × media €11/h × 1,25 = ~€3.450 lordi extra). Il consenso preventivo del lavoratore è necessario salvo emergenze.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio D con 30 ore straordinario/mese
    Tizio è D, paga oraria base €10,79 (€1.870/37h40 × 4,33). 30 ore straordinario diurno mese: 30 × €10,79 × 1,25 = €404,63 lordi/mese extra. Su 12 mesi: ~€4.850 annui aggiuntivi.
    Caia – Conduttrice turnista 3×7
    Caia è D conduttore impianto, turnista 3×7. Orario medio: 36h/settimana. Indennità turno notturno: 35% sulle ore 22-6. Stipendio base €1.870 + indennità turno ~€350/mese = €2.220 lordi mensili.
    Sempronio – Conversione ROL in monetizzazione
    Sempronio ha accumulato 40 ore di ROL non godute (lavora in regime di intensa attività). A fine anno chiede monetizzazione: 40 × €11 (paga base) × 1,15 (maggiorazione monetizzazione) = €506 lordi in busta paga.

    Domande frequenti

    Quante ore alla settimana si lavorano in Chimica?
    37 ore e 40 minuti settimanali per lavoratori diurni, uno dei più bassi tra i CCNL industriali. Per turnisti 2×5/2×6 la media è 37h45. Per turnisti 3×7 ciclo continuo: ~36h con indennità di turno.
    Cosa sono i ROL?
    Permessi annuali di Riduzione Orario Lavoro: 72 ore/anno (9 giornate di 8h) retribuite, fruibili come giornate o ore singole con preavviso. Le non godute vengono monetizzate a fine anno con maggiorazione del 15%.
    Le ex-festività sono retribuite?
    Sì, il CCNL Chimici prevede 32 ore di ex-festività annue (4 giorni × 8h) come permessi retribuiti aggiuntivi. Possono essere fruiti come permessi orari o giornata intera, con preavviso.
    Quanto pagano lo straordinario in Chimica?
    Diurno: +25% per prime 8 ore/settimana oltre 37h40, +30% oltre la 45ª ora. Notturno e festivo/domenicale: +50%. Limite max 250 ore annue di straordinario complessivo.
    Posso rifiutare il lavoro straordinario?
    Sì, salvo emergenze tecniche o di sicurezza documentate. Il consenso preventivo del lavoratore è normalmente necessario. Il rifiuto immotivato di emergenza può essere oggetto di sanzione disciplinare.
    Esiste l'indennità per il lavoro notturno?
    Sì, maggiorazione del 30-35% sulla retribuzione oraria per le ore 22-6, cumulabile con altre indennità di turno. Vietato per donne in gravidanza e fino al 1° anno del bambino.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 206 D.Lgs. 174/2016 – Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione

    Art. 206 D.Lgs. 174/2016 – Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio decide il merito della causa e dispone la restituzione di quanto sia stato eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.

    2. Non può essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione.

    3. Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

  • CCNL Lavoro Domestico: tredicesima mensilità di colf e badanti

    CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

    In sintesi

    Il CCNL Lavoro Domestico riconosce 13 mensilità annue: 12 ordinarie + tredicesima a dicembre. La tredicesima è pari a una mensilità intera per chi ha lavorato l’intero anno; chi ha lavorato meno riceve una quota proporzionale (1/12 per ogni mese di servizio). La tredicesima va corrisposta entro il 24 dicembre.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
    Ultimo rinnovo
    28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
    Vigenza
    Fino al 31 ottobre 2028
    Platea
    ~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

    Tabella riepilogativa

    Tredicesima CCNL Domestico
    Voce Importo Scadenza
    Tredicesima piena 1 mensilità intera Entro 24 dicembre
    Quota mensile 1/12 stipendio mensile Accantonato ogni mese
    Conviventi: vitto/alloggio In natura, valore convenzionale Non in busta
    Su cessazione Proporzionale ai mesi lavorati In ultima busta paga

    Calcolo della tredicesima

    La tredicesima è pari a una mensilità di retribuzione per chi ha lavorato dall’1 gennaio al 31 dicembre. La retribuzione di riferimento è quella vigente al 30 novembre (data di calcolo).

    Per chi ha lavorato meno di 12 mesi: 1/12 della retribuzione per ogni mese di servizio. La frazione di mese di almeno 15 giorni conta intera.

    Esempio: badante CS assunta il 15 luglio 2026 (€ 1.313,50/mese). Mesi lavorati al 31 dicembre 2026: 5,5. Tredicesima: € 1.313,50 × 5,5 / 12 = € 602,02.

    Scadenza e modalità di pagamento

    La tredicesima va corrisposta entro il 24 dicembre di ogni anno (vigilia di Natale). Il datore di lavoro può pagarla anticipatamente (a inizio mese) o in busta paga di dicembre.

    Per i conviventi: la tredicesima è una sola somma in denaro, vitto e alloggio del mese di dicembre restano in natura (non si calcola “tredicesimo” del vitto). Il valore convenzionale di vitto/alloggio fa però parte della base di calcolo della tredicesima.

    Maturazione durante assenze

    La tredicesima matura anche durante alcuni periodi di assenza:

    • Maternità obbligatoria: matura tutta la quota (5 mesi)
    • Malattia pagata dal datore: matura per i giorni pagati
    • Infortunio INAIL: matura
    • Ferie: matura (sono retribuiti come lavoro)
    • Congedo parentale non retribuito: NON matura
    • Aspettativa non retribuita: NON matura

    Differenza vs Commercio (14 mensilità)

    Una differenza importante rispetto ad altri CCNL: il CCNL Domestico prevede 13 mensilità (12 ordinarie + tredicesima), non 14 come il CCNL Commercio. Non è prevista quattordicesima.

    Quando si confrontano stipendi tra settori, il moltiplicatore va corretto:

    • Domestico: 13 × stipendio mensile
    • Commercio: 14 × stipendio mensile
    • Metalmeccanici: 13 × stipendio mensile

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima piena per colf B
    Tizio è colf B non convivente, lavora dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 (40h/sett, € 1.213/mese). Tredicesima dicembre 2026: € 1.213. Pagata entro il 24 dicembre o in busta paga di dicembre.
    Caia – Tredicesima proporzionale per assunzione a metà anno
    Caia è assunta come badante CS dal 1° aprile 2026. Mesi lavorati al 31 dicembre: 9. Stipendio mensile: € 1.313,50. Tredicesima: € 1.313,50 × 9/12 = € 985,13.
    Sempronio – Tredicesima durante maternità
    Sempronio è marito di una colf in maternità obbligatoria da luglio. La moglie matura comunque la tredicesima per i 5 mesi di maternità obbligatoria. Su 12 mesi totali (lavorando 7 + maternità 5): tredicesima piena.

    Domande frequenti

    Quando si paga la tredicesima nel CCNL Domestico?
    Entro il 24 dicembre di ogni anno. Il datore può pagarla anticipatamente o nella busta paga di dicembre. Mai dopo Natale: il ritardo è oggetto di sanzioni e interessi legali.
    Come si calcola la tredicesima proporzionale?
    Stipendio mensile × mesi lavorati / 12. Le frazioni di mese di almeno 15 giorni contano come mese intero. Esempio: assunta dal 10 giugno = 6,5 mesi, tredicesima = stipendio × 6,5/12.
    La tredicesima matura durante la malattia?
    Sì, se la malattia è pagata dal datore (entro il comporto). Durante la malattia non pagata o aspettativa non retribuita NON matura.
    Esiste anche la quattordicesima?
    NO, il CCNL Domestico prevede 13 mensilità (12 + tredicesima). Non è prevista quattordicesima, a differenza del CCNL Commercio o Studi Professionali.
    Sul vitto e l'alloggio si calcola la tredicesima?
    Sì, il valore convenzionale di vitto e alloggio (€ 157,56/mese) fa parte della base di calcolo della tredicesima. La tredicesima è però sempre in denaro (non in natura).
    Cosa succede se il datore non paga la tredicesima?
    Il lavoratore può: (1) richiederla per iscritto con raccomandata, (2) rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro per conciliazione, (3) agire in giudizio (causa civile contro il datore). Il diritto si prescrive in 5 anni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, malattia e infortunio di colf e badanti e periodo di prova di colf e badanti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 191 D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    Art. 191 D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    Articolo abrogato

  • Art. 22 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

    Art. 22 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall’amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; b) l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; c) l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti di cui al precedente comma; d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell’ articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 .

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.

    3. Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1 … .

    4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l’erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a ) a c) .

    5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l’applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

    6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea, e loro controllate.

  • Art. 121 bis CPI – (Diritto d’informazione)

    Art. 121 Bis CPI – (Diritto d’informazione)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell’autore della violazione e da ogni altra persona che: a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbri-cazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

    2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l’altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

    3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma

    1. 4. Il richiedente deve fornire l’indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

    5. Il giudice, ammesso l’interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l’interrogatorio.

    6. Si applicano gli articoli 249 , 250 , 252 , 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile .

  • Art. 134 TUEL – Articolo 134

    Art. 134 TUEL – Articolo 134

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all’adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all’ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

    2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l’esecutività delle stesse fino all’avvenuto esito del controllo.

    3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

    4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

  • Art. 29 Imp. Reg. – transazione – Testo aggiornato

    Art. 29 Imp. Reg. – transazione – Testo aggiornato

    Art. 29 Imp. Reg. – Transazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione nè di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa.

  • Art. 1152 Codice della Navigazione

    Art. 1152 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 135 TUEL – Articolo 135

    Art. 135 TUEL – Articolo 135

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il Prefetto, nell’esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui delegati dal Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 2, comma, 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 , e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

    2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto può chiedere che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i contratti, con le modalità e i termini previsti dall’articolo 133, comma 1. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all’affissione all’albo.

  • Art. 9 L. 24/2017 – Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa

    Art. 9 L. 24/2017 – Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

    2. Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.

    3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.

    4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

    5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all' articolo 1916, primo comma, del codice civile , per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo . Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.

    6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell' articolo 1916, primo comma, del codice civile , per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo . Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.

    7. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte.

  • Separazione dei beni e debiti del coniuge: esempi pratici sull’art. 215 c.c.

    Separazione dei beni e debiti del coniuge: esempi pratici sull’art. 215 c.c.

    In sintesi

    • Con la separazione dei beni ciascun coniuge resta titolare esclusivo dei propri acquisti (art. 215 c.c.).
    • Si sceglie nell’atto di matrimonio o con convenzione per atto pubblico (art. 162).
    • Protegge dai debiti dell’altro coniuge, non dai propri.
    • Se non si prova chi ha comprato un bene, si presume comproprietà al 50% (art. 219), ma solo tra i coniugi.
    • Non è uno scudo anti-creditori come il fondo patrimoniale: sono cose diverse.

    Cosa dice l’art. 215 c.c.

    «I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.»

    È l’alternativa alla comunione legale: in separazione, ciò che ciascuno acquista resta suo, con la sua amministrazione e i suoi frutti. Si adotta con dichiarazione nell’atto di matrimonio o, in seguito, con convenzione notarile (art. 162).

    Cosa protegge davvero (e cosa no)

    Situazione Effetto in separazione dei beni
    Debiti del coniuge A I creditori di A NON toccano i beni esclusivi di B
    Debiti propri (del coniuge A) I creditori di A aggrediscono i beni personali di A (nessuno scudo)
    Bene acquistato insieme Comproprietà ordinaria secondo le quote di acquisto
    Bene di proprietà incerta Presunzione di comproprietà 50% solo tra coniugi (art. 219)

    Il fraintendimento più comune è pensare che la separazione metta al riparo il patrimonio dai propri creditori: non è così. Serve a tenere distinti i patrimoni dei coniugi, non a sottrarli alle proprie obbligazioni.

    La presunzione dell’art. 219

    Quando non si riesce a dimostrare a chi appartiene un bene, l’art. 219 stabilisce che esso si presume di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi. Ma è una presunzione che opera nei rapporti tra i coniugi (tipicamente in caso di separazione personale o divorzio), non verso i creditori terzi. Per questo, in separazione dei beni, è importante documentare gli acquisti (fatture, bonifici, atti) per provare la titolarità esclusiva.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Coniuge imprenditore esposto ai creditori

    Scenario. Uno dei coniugi svolge attività d’impresa con rischio di debiti.

    Inquadramento. In separazione, i creditori dell’imprenditore non possono aggredire i beni esclusivi dell’altro coniuge. Restano però pienamente aggredibili i beni personali dell’imprenditore stesso.

    Cosa curare

    • scelta del regime nell’atto/convenzione;
    • intestazione corretta degli acquisti;
    • tracciamento dei pagamenti;
    • distinzione netta dei patrimoni.

    Caso 2 – Acquisto della casa “insieme”

    Scenario. I coniugi comprano un immobile contribuendo entrambi.

    Inquadramento. Nasce una comproprietà ordinaria secondo le quote indicate nell’atto: in separazione non c’è automatismo della comunione. Le quote vanno definite con attenzione nel rogito.

    Cosa definire

    • quote di proprietà nell’atto;
    • provenienza della provvista;
    • eventuali conguagli;
    • regime fiscale dell’acquisto.

    Caso 3 – Proprietà di un bene contestata in divorzio

    Scenario. In sede di divorzio si discute di chi sia un bene.

    Inquadramento. Se nessuno prova la proprietà esclusiva, scatta la presunzione di comproprietà 50% (art. 219) tra i coniugi. Chi rivendica l’esclusiva deve provarla con ogni mezzo.

    Cosa conservare

    • fatture e ricevute;
    • estratti conto e bonifici;
    • atti di acquisto;
    • documenti di provenienza.

    Spunti pratici

    • Sai cosa protegge: dai debiti dell’altro coniuge, non dai tuoi.
    • Documenta gli acquisti: serve a provare la titolarità esclusiva (art. 219).
    • Definisci le quote negli acquisti comuni, nel rogito.
    • Non confonderla con il fondo patrimoniale: obiettivi diversi.
    • Si può cambiare regime con convenzione notarile, anche dopo le nozze.

    Per scegliere il regime patrimoniale più adatto puoi far valutare separazione, comunione o strumenti di protezione.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 215 (separazione dei beni), art. 219 (prova della proprietà), art. 162 (forma delle convenzioni), art. 177 (comunione legale). Vedi anche fondo patrimoniale e tutela dai creditori.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Cosa significa separazione dei beni?

    È il regime per cui ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215 c.c.): non si forma la comunione legale degli acquisti.

    Come si sceglie la separazione dei beni?

    Con dichiarazione resa nell’atto di matrimonio oppure con convenzione per atto pubblico (art. 162 c.c.). Si può adottare anche dopo, modificando il regime patrimoniale.

    La separazione dei beni protegge dai debiti?

    Protegge dai debiti dell’altro coniuge: i creditori di uno non possono aggredire i beni esclusivi dell’altro. Non protegge dai debiti propri: i creditori del singolo coniuge agiscono sui suoi beni personali.

    Di chi è un bene se non si sa chi l’ha comprato?

    L’art. 219 c.c. prevede che, se nessuno prova la proprietà esclusiva, il bene si presume in comproprietà per pari quota. La presunzione opera tra i coniugi, non verso i creditori terzi.

    Meglio separazione dei beni o fondo patrimoniale?

    Sono strumenti diversi: la separazione regola la titolarità degli acquisti tra coniugi; il fondo patrimoniale vincola beni ai bisogni della famiglia con una limitata protezione esecutiva. Vanno scelti in base all’obiettivo.