CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
Tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore
Il socio lavoratore di cooperativa ha diritto a un trattamento economico non inferiore ai minimi del CCNL di settore applicabile: la Legge 142/2001 fissa il pavimento, il ristorno cooperativo può integrare la remunerazione complessiva.
In sintesi
Il trattamento economico del socio lavoratore non può essere inferiore ai minimi del CCNL di settore applicabile (L.142/2001, art.3). Il regolamento interno della cooperativa indica quale CCNL si applica in base all’attività svolta. Accanto al minimo tabellare, l’assemblea può deliberare ristorni proporzionali agli scambi mutualistici, nel limite del 30% del trattamento complessivo. Gli scatti di anzianità del CCNL di riferimento maturano regolarmente.
Il meccanismo del trattamento economico minimo
La peculiarità del lavoro cooperativo sta nel doppio rapporto che il socio instaura con la cooperativa: un rapporto associativo (da cui discende la partecipazione democratica e la quota di rischio d’impresa) e un rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato (da cui discendono i diritti tipici del prestatore).
La Legge 3 aprile 2001, n. 142 ha disciplinato organicamente questa duplicità e, al suo articolo 3, stabilisce che la cooperativa è tenuta a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.
In pratica: se la cooperativa svolge attività metalmeccanica, il minimo tabellare di riferimento è quello del CCNL Metalmeccanici; se svolge attività edile, si guarda al CCNL Edilizia; se svolge pulizie e multiservizi, al CCNL Multiservizi. Il regolamento interno della cooperativa (obbligatorio ex art.6 L.142/2001) deve indicare esplicitamente quale CCNL si applica.
Struttura della retribuzione del socio lavoratore
La busta paga del socio lavoratore con rapporto subordinato si compone delle stesse voci previste dal CCNL di settore:
- Minimo tabellare: l’importo base per il livello di inquadramento, determinato dal CCNL applicabile.
- Scatti di anzianità: maturano con la stessa cadenza e negli stessi importi previsti dal CCNL di settore.
- Indennità contrattuali: turni, disagio, mansione specifica, secondo il CCNL di riferimento.
- Tredicesima (e, ove prevista, quattordicesima): come da CCNL applicabile.
- Premio di risultato: eventuale, se previsto dalla contrattazione aziendale o di secondo livello.
A queste voci si aggiunge, in modo distinto e separato dalla retribuzione, il ristorno di natura mutualistica.
Il ristorno: cos’è e come funziona
Il ristorno è uno strumento tipico della cooperazione: una restituzione ai soci di una quota dei proventi generati dagli scambi mutualistici, in proporzione alla partecipazione di ciascuno. A differenza della retribuzione, non è un diritto acquisito in busta paga ma una deliberazione dell’assemblea dei soci, subordinata alla sussistenza di utili o avanzi di gestione.
La Legge 142/2001 pone un limite massimo: il ristorno non può superare il 30% dei trattamenti economici complessivi erogati al socio lavoratore nel periodo di riferimento. Il regolamento interno deve disciplinare i criteri di calcolo e di distribuzione.
Il ristorno può essere erogato:
- in denaro;
- mediante aumento della quota sociale del socio;
- mediante emissione di strumenti finanziari.
Dove trovare i minimi ufficiali per livello
Struttura della remunerazione del socio lavoratore
| Componente |
Fonte normativa |
Obbligatorietà |
Note |
| Minimo tabellare |
CCNL di settore applicabile |
Sì – obbligo di legge (L.142/2001, art.3) |
Non derogabile al ribasso |
| Scatti di anzianità |
CCNL di settore |
Sì |
Come da tabelle del CCNL di riferimento |
| Tredicesima / quattordicesima |
CCNL di settore |
Sì (tredicesima); quattordicesima se prevista dal CCNL |
Proporzionale ai mesi di servizio |
| Ristorno |
Statuto e regolamento interno (L.142/2001, art.3, co.2) |
No – delibera assembleare |
Massimo 30% del trattamento complessivo |
| Premio di risultato |
Contrattazione aziendale / di secondo livello |
No – se previsto |
Deducibile con detassazione se accordo depositato |
Gli importi dei minimi tabellari variano in funzione del CCNL di settore applicabile. Per conoscere i valori in vigore occorre consultare le tabelle del CCNL specifico della propria attività cooperativa.
Riduzioni del trattamento in caso di crisi aziendale
La L.142/2001, all’art.6, consente al regolamento interno di prevedere, in caso di crisi temporanea o di forza maggiore, la temporanea riduzione dei trattamenti economici al di sotto dei minimi contrattuali, purché non inferiori ai minimi di legge e previa delibera dell’assemblea. Questa è una delle principali deroghe al principio del minimo contrattuale: la natura mutualistica della cooperativa consente una flessibilità di solidarietà che il lavoro subordinato ordinario non prevede.
Qualsiasi riduzione deve essere temporanea, motivata e approvata dall’assemblea, con successivo recupero nei limiti del possibile. Non è ammessa una riduzione stabile e strutturale dei minimi.
Casi pratici
Tizio – Socio operaio in cooperativa metalmeccanica
Tizio è socio lavoratore di una cooperativa che produce componenti meccanici. Il regolamento interno richiama il CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica). Il suo inquadramento è al livello C3: il minimo tabellare applicabile è quello previsto dal CCNL Metalmeccanici per quel livello. A fine anno, l’assemblea delibera un ristorno pari al 10% del trattamento economico complessivo percepito: Tizio riceve un importo aggiuntivo che non costituisce retribuzione ma partecipazione ai risultati mutualistici.
Caia – Socia lavoratrice in cooperativa di pulizie
Caia lavora per una cooperativa di pulizie che applica il CCNL Multiservizi. Il suo minimo tabellare è determinato dalla tabella del CCNL Multiservizi per il suo livello (secondo le tabelle in vigore alla data). Avendo 6 anni di anzianità maturata continuativamente, le spettano 2 scatti di anzianità secondo le previsioni del CCNL Multiservizi. L’assemblea, in un anno di perdita, non delibera ristorno.
Sempronio – Crisi temporanea e riduzione del minimo
La cooperativa edile di cui Sempronio è socio attraversa una crisi temporanea per calo di commesse. L’assemblea delibera, ai sensi dell’art.6 L.142/2001 e del regolamento interno, una riduzione temporanea del 15% del trattamento economico per sei mesi, con impegno a recupero graduale. La riduzione non scende sotto il minimo di legge. Sempronio, in quanto socio, partecipa alla decisione in assemblea.
Domande frequenti
Cosa si intende per trattamento economico minimo nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro?
È la retribuzione complessiva che la cooperativa deve garantire al socio lavoratore, non inferiore ai minimi previsti dal CCNL del settore merceologico applicabile (metalmeccanico, edile, logistica, ecc.) per prestazioni analoghe, come stabilito dall’art.3 della Legge 142/2001.
Cos’è il ristorno e come si calcola?
Il ristorno è una quota di proventi redistribuita ai soci lavoratori in proporzione agli scambi mutualistici (ore lavorate, mansioni svolte). Non è retribuzione ma ha natura mutualistica; il regolamento interno ne definisce i criteri. Per legge non può superare il 30% dei trattamenti economici complessivi.
Il minimo tabellare del CCNL cooperativo è diverso da quello del CCNL industriale di settore?
In linea di principio il trattamento minimo del socio lavoratore non può essere inferiore al minimo industriale di riferimento (L.142/2001, art.3). Il CCNL specifico delle cooperative di settore può tuttavia prevedere proprie tabelle, purché non inferiori al parametro di legge.
Gli scatti di anzianità maturano anche per il socio lavoratore?
Sì. Il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato matura gli scatti di anzianità previsti dal CCNL di settore applicabile, in quanto lo stesso CCNL si applica in forza del rinvio operato dal regolamento interno della cooperativa.
Il ristorno è soggetto a contributi e imposte?
Il ristorno erogato in denaro è soggetto a tassazione e contribuzione previdenziale secondo la natura del rapporto di lavoro. Per le cooperative a mutualità prevalente possono sussistere specifiche agevolazioni. È opportuno verificare il regime con un consulente del lavoro o fiscale.
La cooperativa può pagare meno del minimo contrattuale?
Solo in via eccezionale e temporanea, per crisi documentata, previa delibera assembleare e nei limiti del regolamento interno (L.142/2001, art.6). Non è mai ammessa una riduzione stabile strutturale al di sotto dei minimi di legge.
Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore, tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore e malattia e infortunio del socio lavoratore.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è la Legge 3 aprile 2001, n. 142. Per i minimi tabellari in vigore occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile alla singola cooperativa. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.