Autore: Andrea Marton

  • Art. 25 Imp. Reg. – atti a titolo oneroso e gratuito nello

    Art. 25 Imp. Reg. – atti a titolo oneroso e gratuito nello

    Art. 25 Imp. Reg. – Atti a titolo oneroso e gratuito

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all’imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l’applicazione dell’imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.

  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: tabelle retributive e minimi 2025-2028

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Tabelle retributive e minimi 2025-2028: guida completa

    Il rinnovo del 31 ottobre 2025 ha introdotto un aumento complessivo di 205 euro lordi mensili distribuiti in quattro tranche fino al 2028. Questa guida illustra i minimi tabellari per ciascuno dei 9 livelli di inquadramento, la struttura della busta paga e il piano degli incrementi.

    In sintesi

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (rinnovo 31 ottobre 2025) fissa 9 livelli retributivi da F a ASQ, con minimi mensili lordi da circa 1.620 € a circa 2.999 €. L’aumento complessivo a regime è di 205 € lordi mensili (parametro 136), distribuiti in quattro tranche: 90 € da ottobre 2025, 55 € da luglio 2026, 55 € da luglio 2027 e 5 € da luglio 2028.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Platea
    circa 18.000 lavoratori
    Ambito
    Produzione di laterizi (mattoni, tegole, tavelle), manufatti in calcestruzzo (prefabbricati, tubi, blocchi), prodotti in fibrocemento e in gesso

    Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

    Minimi tabellari mensili lordi – decorrenza 1° ottobre 2025 (in euro)
    Livello Minimo mensile Contingenza EDR Totale mensile Scatto biennale
    ASQ (Quadro) 2.402,63 € 534,84 € 10,33 € 2.999,45 € 14,72 €
    AS 2.402,63 € 534,84 € 10,33 € 2.947,80 € 14,72 €
    A 2.020,38 € 528,01 € 10,33 € 2.558,72 € 11,70 €
    B 1.649,08 € 521,40 € 10,33 € 2.180,81 € 9,60 €
    CS 1.560,12 € 517,58 € 10,33 € 2.088,03 € 8,70 €
    C 1.484,23 € 517,52 € 10,33 € 2.012,08 € 8,32 €
    D 1.379,12 € 515,99 € 10,33 € 1.905,44 € 7,87 €
    E 1.278,73 € 514,04 € 10,33 € 1.803,10 € 7,23 €
    F 1.093,99 € 511,74 € 10,33 € 1.620,19 € 6,79 €

    Nota: i minimi sono aggiornati alla prima tranche del rinnovo 2025-2028 (decorrenza 1° ottobre 2025). Il livello ASQ comprende anche una indennità di funzione di 51,65 € mensili. Gli importi sono al lordo di contributi previdenziali e imposte. La contingenza e l’EDR sono voci storiche inglobate nella retribuzione.

    Piano degli aumenti 2025-2028

    Il rinnovo del 31 ottobre 2025 ha stabilito quattro tranche di aumento sul parametro 136 (livello di addensamento medio del settore). Gli incrementi su ogni singolo livello sono proporzionali al parametro retributivo del livello stesso.

    Tranche di aumento – parametro 136 (in euro lordi mensili)
    Decorrenza Aumento tranche Incremento cumulato
    1° ottobre 2025 90,00 € 90,00 €
    1° luglio 2026 55,00 € 145,00 €
    1° luglio 2027 55,00 € 200,00 €
    1° luglio 2028 5,00 € 205,00 €

    L’incremento complessivo rappresenta circa il 14,7% della retribuzione tabellare, con copertura integrale dell’inflazione previsionale del triennio. Il montante lordo totale per l’intero periodo contrattuale è stimato in circa 6.000 euro. Grazie all’aliquota di detassazione agevolata al 5%, il beneficio netto a regime sale a circa 195 euro mensili.

    Come si legge la busta paga: voci principali

    Il minimo tabellare è la base della retribuzione mensile garantita dal CCNL. Alla voce minimo si aggiungono altre componenti fisse e variabili:

    • Contingenza: voce storica derivante dalla scala mobile, differente per livello e inglobata nella struttura retributiva.
    • EDR (Elemento Distinto della Retribuzione): 10,33 euro fissi mensili, derivante dall’accordo interconfederale del 1986.
    • Scatti di anzianità biennali: il CCNL riconosce 5 aumenti biennali di servizio presso lo stesso datore. L’importo varia da 6,79 euro (livello F) a 14,72 euro per scatto (livelli AS e ASQ).
    • Indennità di funzione (ASQ): 51,65 euro mensili riservati ai quadri del livello ASQ.
    • Superminimo individuale: importo concordato direttamente con il datore, assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
    • Premi aziendali di secondo livello: eventuale contrattazione integrativa aziendale o territoriale.
    • Tredicesima mensilità: corrisposta a dicembre in misura pari alla retribuzione mensile globale.
    • Welfare contrattuale: contribuzione al Fondo Altea (sanità integrativa) e al Fondo ARCO (previdenza complementare).

    Differenza tra CCNL Laterizi Industria e CCNL PMI

    Occorre distinguere con attenzione tra due contratti distinti che governano lo stesso settore produttivo:

    • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento Industria (Confindustria Ceramica · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil): si applica alle aziende aderenti a Confindustria e Assobeton. È il contratto trattato in questa guida.
    • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento PMI (Confapi / Confimi): si applica alle piccole e medie imprese aderenti a Confapi o Confimi Aniem. Ha tabelle retributive, scatti e preavvisi differenti.

    La corretta applicazione dipende dall’associazione datoriale cui aderisce l’impresa. In caso di dubbio, il lavoratore può verificare il CCNL indicato sul cedolino (di norma riportato nel frontespizio) o rivolgersi ai sindacati di categoria.

    Divisori contrattuali e calcolo orario

    Per convertire la retribuzione mensile in giornaliera o oraria, il CCNL Laterizi Industria stabilisce i seguenti divisori:

    • Divisore giornaliero: 26 (retribuzione mensile / 26 = retribuzione giornaliera).
    • Divisore orario: 174 (retribuzione mensile / 174 = retribuzione oraria per settimana da 40 ore).
    • Divisore annuale: 217,5 (usato per alcune indennità e calcoli specifici).

    Questi divisori rilevano per il calcolo di ferie, ROL, malattia, straordinari, integrazioni salariali e TFR.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio livello C con anzianità
    Tizio è inquadrato al livello C da sei anni. Il suo minimo tabellare dal 1° ottobre 2025 è 1.484,23 €. Aggiungendo contingenza (517,52 €), EDR (10,33 €) e tre scatti biennali (3 × 8,32 = 24,96 €), la sua retribuzione base mensile supera i 2.037 € lordi. A luglio 2026 arriverà la seconda tranche di 55 €, portando il totale a oltre 2.092 €, prima di tredicesima e premi.
    Caia – Impiegata di livello A assunta nel 2026
    Caia viene assunta a gennaio 2026 come impiegata di livello A in un’azienda di prefabbricati. Il suo minimo tabellare è 2.020,38 € più contingenza e EDR per un totale di 2.558,72 € lordi mensili. Non avendo anzianità, non matura ancora scatti. A luglio 2026 il suo totale crescerà di 55 € proporzionati al suo parametro di livello A.
    Sempronio – Quadro ASQ in una fornace
    Sempronio è responsabile di stabilimento inquadrato al livello ASQ. Il suo totale retributivo mensile è 2.999,45 € già dal 1° ottobre 2025, compresa l’indennità di funzione. Con cinque scatti biennali accumulati (5 × 14,72 = 73,60 €) la retribuzione base supera i 3.073 €, oltre a eventuali superminimi e premi aziendali.

    Domande frequenti

    Quali sono i livelli del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento?
    Il contratto prevede 9 livelli: F, E, D, C, CS, B, A, AS e ASQ. Il livello F è il più basso (personale in ingresso), il livello ASQ è il più elevato (quadri con indennità di funzione).
    Di quanto aumentano gli stipendi nel 2026?
    Dal 1° luglio 2026 scatta la seconda tranche di aumento: 55 euro lordi mensili sul parametro 136 (livello medio). L’importo varia proporzionalmente sugli altri livelli. La prima tranche da 90 euro era già partita da ottobre 2025.
    Il minimo tabellare è uguale per operai e impiegati?
    Sì, il CCNL Laterizi utilizza un sistema di classificazione unico (livelli A, B, C ecc.) che comprende sia operai sia impiegati inquadrati allo stesso livello. Il minimo tabellare è lo stesso indipendentemente dalla categoria contrattuale di appartenenza.
    Che cos’è la contingenza e l’EDR?
    La contingenza è la componente retributiva storica derivante dagli accordi sulla scala mobile degli anni Ottanta. L’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) è un importo fisso di 10,33 euro mensili, introdotto nel 1986 in sostituzione di un punto di contingenza e previsto da tutti i principali CCNL industriali.
    Cosa si aggiunge al minimo tabellare in busta paga?
    Al minimo si sommano: contingenza (circa 511-534 € a seconda del livello), EDR (10,33 €), scatti di anzianità biennali (da 6,79 a 14,72 € per scatto), eventuali superminimi individuali, indennità per lavori disagiati (turni, caldo, polveri) e premi aziendali di secondo livello.
    Come si calcolano la retribuzione giornaliera e oraria?
    La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la mensile per 26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la mensile per 174 (su base 40 ore settimanali). Il divisore annuale è 217,5.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 146 Cod. Amb. – risparmio idrico

    Art. 146 Cod. Amb. – risparmio idrico

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a: a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite; b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell’acqua sia interni che esterni, l’obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico; c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; d) promuovere l’informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo; e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione; f) installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collegamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia; h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.

    2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l’assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell’installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.

    3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all’ente di governo dell’ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi.

  • Art. 125 TUEL – Articolo 125

    Art. 125 TUEL – Articolo 125

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

  • Art. 92 D.Lgs. 209/2005 – Esercizio sociale e termine per l’approvazione

    Art. 92 D.Lgs. 209/2005 – Esercizio sociale e termine per l’approvazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

    2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all' articolo 2364, secondo comma, del codice civile può essere prorogato dall'impresa di assicurazione sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato.

    3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto, il termine può essere prorogato dall'impresa di riassicurazione sino al 30 settembre quando particolari esigenze lo richiedano.

    4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si avvalgono della facoltà prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione all' IVASS , specificando le ragioni della proroga.

  • Art. 177 D.P.R. 115/2002

    Art. 177 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati: a) il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario; b) i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente; c) gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto; d) l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto; e) le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento; f) gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente è intestato a soggetto diverso dal beneficiario; g) gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario; h) il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.

    2. Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.

    3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore

    Il socio lavoratore di cooperativa ha diritto a un trattamento economico non inferiore ai minimi del CCNL di settore applicabile: la Legge 142/2001 fissa il pavimento, il ristorno cooperativo può integrare la remunerazione complessiva.

    In sintesi

    Il trattamento economico del socio lavoratore non può essere inferiore ai minimi del CCNL di settore applicabile (L.142/2001, art.3). Il regolamento interno della cooperativa indica quale CCNL si applica in base all’attività svolta. Accanto al minimo tabellare, l’assemblea può deliberare ristorni proporzionali agli scambi mutualistici, nel limite del 30% del trattamento complessivo. Gli scatti di anzianità del CCNL di riferimento maturano regolarmente.

    Dati contrattuali

    Quadro normativo di riferimento
    Legge 3 aprile 2001, n. 142 (socio lavoratore di cooperativa)
    Parti datoriali delle centrali cooperative
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Sigle sindacali di categoria
    CGIL · CISL · UIL (nelle rispettive federazioni di settore)
    CCNL applicabile
    Quello del settore merceologico in cui opera la cooperativa (es. metalmeccanico, edile, logistica, pulizie)
    Ristorno massimo
    30% del trattamento economico complessivo (L.142/2001, art.3, co.2)

    Il meccanismo del trattamento economico minimo

    La peculiarità del lavoro cooperativo sta nel doppio rapporto che il socio instaura con la cooperativa: un rapporto associativo (da cui discende la partecipazione democratica e la quota di rischio d’impresa) e un rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato (da cui discendono i diritti tipici del prestatore).

    La Legge 3 aprile 2001, n. 142 ha disciplinato organicamente questa duplicità e, al suo articolo 3, stabilisce che la cooperativa è tenuta a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

    In pratica: se la cooperativa svolge attività metalmeccanica, il minimo tabellare di riferimento è quello del CCNL Metalmeccanici; se svolge attività edile, si guarda al CCNL Edilizia; se svolge pulizie e multiservizi, al CCNL Multiservizi. Il regolamento interno della cooperativa (obbligatorio ex art.6 L.142/2001) deve indicare esplicitamente quale CCNL si applica.

    Struttura della retribuzione del socio lavoratore

    La busta paga del socio lavoratore con rapporto subordinato si compone delle stesse voci previste dal CCNL di settore:

    • Minimo tabellare: l’importo base per il livello di inquadramento, determinato dal CCNL applicabile.
    • Scatti di anzianità: maturano con la stessa cadenza e negli stessi importi previsti dal CCNL di settore.
    • Indennità contrattuali: turni, disagio, mansione specifica, secondo il CCNL di riferimento.
    • Tredicesima (e, ove prevista, quattordicesima): come da CCNL applicabile.
    • Premio di risultato: eventuale, se previsto dalla contrattazione aziendale o di secondo livello.

    A queste voci si aggiunge, in modo distinto e separato dalla retribuzione, il ristorno di natura mutualistica.

    Il ristorno: cos’è e come funziona

    Il ristorno è uno strumento tipico della cooperazione: una restituzione ai soci di una quota dei proventi generati dagli scambi mutualistici, in proporzione alla partecipazione di ciascuno. A differenza della retribuzione, non è un diritto acquisito in busta paga ma una deliberazione dell’assemblea dei soci, subordinata alla sussistenza di utili o avanzi di gestione.

    La Legge 142/2001 pone un limite massimo: il ristorno non può superare il 30% dei trattamenti economici complessivi erogati al socio lavoratore nel periodo di riferimento. Il regolamento interno deve disciplinare i criteri di calcolo e di distribuzione.

    Il ristorno può essere erogato:

    • in denaro;
    • mediante aumento della quota sociale del socio;
    • mediante emissione di strumenti finanziari.

    Dove trovare i minimi ufficiali per livello

    Struttura della remunerazione del socio lavoratore
    Componente Fonte normativa Obbligatorietà Note
    Minimo tabellare CCNL di settore applicabile Sì – obbligo di legge (L.142/2001, art.3) Non derogabile al ribasso
    Scatti di anzianità CCNL di settore Come da tabelle del CCNL di riferimento
    Tredicesima / quattordicesima CCNL di settore Sì (tredicesima); quattordicesima se prevista dal CCNL Proporzionale ai mesi di servizio
    Ristorno Statuto e regolamento interno (L.142/2001, art.3, co.2) No – delibera assembleare Massimo 30% del trattamento complessivo
    Premio di risultato Contrattazione aziendale / di secondo livello No – se previsto Deducibile con detassazione se accordo depositato

    Gli importi dei minimi tabellari variano in funzione del CCNL di settore applicabile. Per conoscere i valori in vigore occorre consultare le tabelle del CCNL specifico della propria attività cooperativa.

    Riduzioni del trattamento in caso di crisi aziendale

    La L.142/2001, all’art.6, consente al regolamento interno di prevedere, in caso di crisi temporanea o di forza maggiore, la temporanea riduzione dei trattamenti economici al di sotto dei minimi contrattuali, purché non inferiori ai minimi di legge e previa delibera dell’assemblea. Questa è una delle principali deroghe al principio del minimo contrattuale: la natura mutualistica della cooperativa consente una flessibilità di solidarietà che il lavoro subordinato ordinario non prevede.

    Qualsiasi riduzione deve essere temporanea, motivata e approvata dall’assemblea, con successivo recupero nei limiti del possibile. Non è ammessa una riduzione stabile e strutturale dei minimi.

    Casi pratici

    Tizio – Socio operaio in cooperativa metalmeccanica
    Tizio è socio lavoratore di una cooperativa che produce componenti meccanici. Il regolamento interno richiama il CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica). Il suo inquadramento è al livello C3: il minimo tabellare applicabile è quello previsto dal CCNL Metalmeccanici per quel livello. A fine anno, l’assemblea delibera un ristorno pari al 10% del trattamento economico complessivo percepito: Tizio riceve un importo aggiuntivo che non costituisce retribuzione ma partecipazione ai risultati mutualistici.
    Caia – Socia lavoratrice in cooperativa di pulizie
    Caia lavora per una cooperativa di pulizie che applica il CCNL Multiservizi. Il suo minimo tabellare è determinato dalla tabella del CCNL Multiservizi per il suo livello (secondo le tabelle in vigore alla data). Avendo 6 anni di anzianità maturata continuativamente, le spettano 2 scatti di anzianità secondo le previsioni del CCNL Multiservizi. L’assemblea, in un anno di perdita, non delibera ristorno.
    Sempronio – Crisi temporanea e riduzione del minimo
    La cooperativa edile di cui Sempronio è socio attraversa una crisi temporanea per calo di commesse. L’assemblea delibera, ai sensi dell’art.6 L.142/2001 e del regolamento interno, una riduzione temporanea del 15% del trattamento economico per sei mesi, con impegno a recupero graduale. La riduzione non scende sotto il minimo di legge. Sempronio, in quanto socio, partecipa alla decisione in assemblea.

    Domande frequenti

    Cosa si intende per trattamento economico minimo nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro?
    È la retribuzione complessiva che la cooperativa deve garantire al socio lavoratore, non inferiore ai minimi previsti dal CCNL del settore merceologico applicabile (metalmeccanico, edile, logistica, ecc.) per prestazioni analoghe, come stabilito dall’art.3 della Legge 142/2001.
    Cos’è il ristorno e come si calcola?
    Il ristorno è una quota di proventi redistribuita ai soci lavoratori in proporzione agli scambi mutualistici (ore lavorate, mansioni svolte). Non è retribuzione ma ha natura mutualistica; il regolamento interno ne definisce i criteri. Per legge non può superare il 30% dei trattamenti economici complessivi.
    Il minimo tabellare del CCNL cooperativo è diverso da quello del CCNL industriale di settore?
    In linea di principio il trattamento minimo del socio lavoratore non può essere inferiore al minimo industriale di riferimento (L.142/2001, art.3). Il CCNL specifico delle cooperative di settore può tuttavia prevedere proprie tabelle, purché non inferiori al parametro di legge.
    Gli scatti di anzianità maturano anche per il socio lavoratore?
    Sì. Il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato matura gli scatti di anzianità previsti dal CCNL di settore applicabile, in quanto lo stesso CCNL si applica in forza del rinvio operato dal regolamento interno della cooperativa.
    Il ristorno è soggetto a contributi e imposte?
    Il ristorno erogato in denaro è soggetto a tassazione e contribuzione previdenziale secondo la natura del rapporto di lavoro. Per le cooperative a mutualità prevalente possono sussistere specifiche agevolazioni. È opportuno verificare il regime con un consulente del lavoro o fiscale.
    La cooperativa può pagare meno del minimo contrattuale?
    Solo in via eccezionale e temporanea, per crisi documentata, previa delibera assembleare e nei limiti del regolamento interno (L.142/2001, art.6). Non è mai ammessa una riduzione stabile strutturale al di sotto dei minimi di legge.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore, tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore e malattia e infortunio del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è la Legge 3 aprile 2001, n. 142. Per i minimi tabellari in vigore occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile alla singola cooperativa. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 6 L. 24/2017 – Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria

    Art. 6 L. 24/2017 – Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. Dopo l' articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

    2. All' articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.

  • Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Tabelle retributive CCNL UNEBA: minimi per livello e aumenti 2024-2026

    Il CCNL UNEBA per le istituzioni socio-sanitarie-assistenziali-educative, rinnovato il 24 gennaio 2025, fissa minimi tabellari da 1.359,20 € (livello 6) a 2.057,15 € (livello Q), con un aumento complessivo del 10,4% distribuito in tre tranche fino a marzo 2026.

    In sintesi

    Il CCNL UNEBA 2023-2025 prevede minimi da 1.359,20 € (livello 6) a 2.057,15 € (livello Q) al 1° marzo 2026. L'aumento complessivo è di circa il 10,4% per il livello 4S di riferimento (145 €), distribuito in tre tranche: ottobre 2024, luglio 2025, marzo 2026.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
    Platea
    Oltre 135.000 lavoratori
    Ambito
    Enti ecclesiastici e privati no-profit: case di riposo, comunità residenziali, servizi educativi e assistenziali

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi dal 1° marzo 2026 (in euro)
    Livello Minimo mensile Scatto anzianità Profilo tipo
    Q 2.057,15 € 34,09 € Responsabile di struttura / dirigente
    1.934,70 € 32,54 € Coordinatore servizi / responsabile area
    1.824,49 € 30,99 € Assistente sociale, psicologo, infermiere coordinatore
    3S 1.689,78 € 29,95 € Educatore professionale qualificato
    1.628,56 € 28,92 € Educatore, terapista, fisioterapista
    4S 1.542,86 € 28,41 € Operatore Socio-Sanitario (OSS)
    1.493,89 € 27,89 € Operatore assistenziale qualificato
    5S 1.469,42 € 27,37 € Operatore socio-assistenziale
    1.432,66 € 26,86 € Ausiliario qualificato
    6S 1.395,94 € 26,34 € Addetto servizi generali qualificato
    1.359,20 € 25,82 € Addetto pulizie, mensa, portineria

    Nota: importi lordi mensili al netto degli scatti di anzianità. Il livello Q prevede anche un'indennità di funzione di 100 €/mese per le figure con responsabilità gestionali. Il minimo annuo si calcola su 14 mensilità (tredicesima di dicembre + quattordicesima di luglio). Dati aggiornati al rinnovo del 24 gennaio 2025.

    Gli aumenti del rinnovo 2023-2025: struttura e decorrenze

    Il rinnovo firmato il 24 gennaio 2025 ha introdotto un aumento complessivo del 10,4% sulla retribuzione tabellare, prendendo come parametro di riferimento il livello 4S (OSS). In valore assoluto, l'aumento è di 145 euro lordi mensili per il livello 4S, distribuito in tre tranche:

    Piano di aumenti per il livello 4S (parametro di riferimento)
    Decorrenza Aumento mensile (4S) Incremento cumulato
    1° ottobre 2024 +70,00 € +70 €
    1° luglio 2025 +50,00 € +120 €
    1° marzo 2026 +25,00 € +145 €

    Gli aumenti per i livelli diversi da 4S sono proporzionali in base al coefficiente retributivo di ciascun livello. I lavoratori in servizio dal 1° ottobre 2024 hanno ricevuto gli arretrati (differenze ottobre 2024 – gennaio 2025) nel cedolino di febbraio 2025.

    Come si struttura la retribuzione mensile

    Il minimo tabellare è la base della busta paga, ma la retribuzione effettiva include altre voci:

    • Scatti di anzianità: maturano ogni due anni di servizio (con il rinnovo 2023-2025 è stato abolito il vecchio sistema del Trattamento Economico Progressivo — TEP — che li legava a una maturazione progressiva); dal 1° febbraio 2025 tutti i dipendenti hanno diritto al 100% degli scatti dall'inizio del rapporto.
    • Indennità di funzione di coordinamento: 50 €/mese (14 mensilità) per chi svolge funzioni di coordinamento di équipe o servizio; 100 €/mese per il livello Q con responsabilità gestionali.
    • Quattordicesima: erogata il 1° luglio di ogni anno, nella misura di una mensilità lorda. Dal 1° febbraio 2025 matura al 100% per tutti i lavoratori dall'inizio del rapporto (eliminato il TEP progressivo).
    • Indennità per lavoro notturno e festivo: maggiorazioni contrattualmente previste (vedi articolo dedicato all'orario).
    • Contributo sanitario integrativo: 8 €/mese a carico del datore (14 mensilità) dal 1° gennaio 2026, per l'assistenza sanitaria tramite il piano Unisalute.

    Abolizione del livello 7 e reinquadramento

    Il rinnovo 2023-2025 ha soppresso il livello 7, precedentemente previsto per mansioni di carattere elementare (pulizie base, facchinaggio). Dal 1° febbraio 2025 i lavoratori inquadrati al 7° livello sono stati automaticamente reinquadrati al 6° livello, con il conseguente adeguamento del minimo tabellare e degli altri istituti contrattuali. Il passaggio non richiede atti aggiuntivi da parte del datore di lavoro; la lettera di assunzione va aggiornata alla prima occasione utile.

    Stima netto in busta paga

    La conversione lordo/netto dipende da aliquote IRPEF, addizionali regionali e comunali, situazione familiare e detrazioni. Per orientamento indicativo, per un lavoratore single senza carichi familiari:

    Casi pratici

    Tizio — OSS in una casa di riposo, rinnovo contrattuale
    Tizio è inquadrato al livello 4S in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) aderente a UNEBA. Prima dell'ottobre 2024 il suo minimo era 1.377,86 €. Dal 1° ottobre 2024 ha ricevuto +70 € (minimo 1.447,86 €), poi dal 1° luglio 2025 altri +50 € (1.497,86 €), e dal 1° marzo 2026 gli ultimi +25 € portando il minimo a 1.522,86 €. A questo si aggiunge lo scatto di anzianità (28,41 € per ogni biennio maturato) e il rateo di quattordicesima maturato ogni mese.
    Caia — Educatrice professionale, reinquadramento dopo il rinnovo
    Caia è educatrice professionale con laurea in Scienze dell'Educazione. Prima del rinnovo era al livello 3, ora il rinnovo ha chiarito che gli educatori professionali qualificati sono inquadrati al livello 3S (1.689,78 € dal marzo 2026). Caia verifica in busta paga che il proprio livello sia stato aggiornato a 3S; se trova ancora il livello 3, segnala la difformità al datore di lavoro o al proprio sindacato di riferimento.
    Sempronio — Addetto alle pulizie, passaggio da 7° a 6° livello
    Sempronio era inquadrato al 7° livello con mansioni di pulizia. Dal 1° febbraio 2025 è stato automaticamente reinquadrato al 6° livello, con aumento del minimo da circa 1.142,69 € a 1.334,38 € (poi 1.359,20 € dal marzo 2026). Il datore di lavoro ha liquidato le differenze retributive maturate dall'ottobre 2024. Sempronio, una volta verificata la busta paga di febbraio 2025, ha constatato l'applicazione corretta.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un OSS nel CCNL UNEBA nel 2026?
    L'Operatore Socio-Sanitario (OSS) è inquadrato al livello 4S: il minimo tabellare dal 1° marzo 2026 è di 1.542,86 € lordi mensili. A questa cifra si aggiungono scatti di anzianità, eventuali indennità di funzione e il rateo di quattordicesima.
    Quando decorrono gli aumenti previsti dal rinnovo UNEBA 2025?
    Gli aumenti sono stati distribuiti in tre tranche: la prima (70 € al livello 4S) dal 1° ottobre 2024, la seconda (50 €) dal 1° luglio 2025, la terza (25 €) dal 1° marzo 2026. Chi era già dipendente a ottobre 2024 ha ricevuto gli arretrati.
    Il CCNL UNEBA prevede la quattordicesima?
    Sì, il CCNL UNEBA prevede sia la tredicesima (pagata a dicembre) sia la quattordicesima (pagata il 1° luglio). Dal 1° febbraio 2025 tutti i lavoratori maturano il 100% del rateo di quattordicesima dall'inizio del rapporto, eliminando il sistema progressivo (TEP) previgente.
    Cosa significa livello Q nel CCNL UNEBA?
    Il livello Q (Quadro) è il livello apicale del CCNL UNEBA, riservato a responsabili di struttura e figure con elevata autonomia gestionale. Il minimo tabellare al 1° marzo 2026 è di 2.057,15 € lordi mensili, cui si aggiunge un'indennità di funzione di 100 € per chi esercita funzioni dirigenziali.
    Gli scatti di anzianità nel CCNL UNEBA quanto valgono?
    Gli scatti di anzianità variano per livello: dal livello 6 (25,82 €/scatto) al livello Q (34,09 €/scatto). Maturano ogni due anni di servizio continuativo. Con il rinnovo 2023-2025 è stato abolito il TEP che legava alcuni istituti all'anzianità con maturazione progressiva.
    Dove trovo le tabelle retributive ufficiali CCNL UNEBA?
    Le tabelle ufficiali sono pubblicate sul sito UNEBA (www.uneba.org) e nel testo integrale del CCNL firmato il 24 gennaio 2025. Copie sono disponibili anche sui siti di FP CGIL, FP CISL e UIL FPL.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 76 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 76 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 76 L. Fall. – Contratto di borsa a termine

    Contratto di borsa a termine

  • Art. 115 CPI – (Licenze obbligatorie ed espropriazioni)

    Art. 115 CPI – (Licenze obbligatorie ed espropriazioni)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma

    3. 2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

    3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l’utilizzazione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all’alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

    4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.

    5. Il decreto di concessione della licenza può prevedere l’obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.

    6. L’espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  • Art. 113 T.U. Stupefacenti: competenze di regioni e province autonome

    Art. 113 T.U. Stupefacenti – Competenze delle regioni e delle province autonomee

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi: a) le attivita' di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parita' dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale; b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116; c) la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parita' di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate; d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni: 1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia; 2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento; 3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza; 4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della liberta' di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente; 5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione. Torna al sommario