Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 206 D.Lgs. 174/2016 – Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio decide il merito della causa e dispone la restituzione di quanto sia stato eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.

2. Non può essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione.

3. Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

In sintesi

L'articolo 206 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina gli effetti e i limiti dell'impugnazione della sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione. Il collegio, decidendo la revocazione, affronta nel merito la causa e ordina la restituzione di quanto eventualmente pagato in forza della sentenza revocata. La norma vieta di proporre nuovamente la revocazione per gli stessi motivi già esaminati, impedendo una spirale di impugnazioni sullo stesso vizio. Contro la sentenza di revocazione restano però esperibili i medesimi strumenti ordinari di impugnazione che erano disponibili contro la sentenza originaria, garantendo in tal modo l'accesso ai gradi superiori di giudizio.
Indice dei contenuti

La struttura del giudizio di revocazione nella giustizia contabile

Il giudizio di revocazione rappresenta uno strumento straordinario di impugnazione, ammesso solo in presenza dei vizi tassativamente enumerati dal Codice di giustizia contabile. A differenza delle impugnazioni ordinarie che operano per ragioni di diritto o di merito, la revocazione presuppone un errore percettivo o un fatto sopravvenuto che inficia la correttezza della decisione già passata in giudicato o comunque divenuta definitiva. L'articolo 206 interviene a regolare cosa accade dopo che il collegio abbia accolto la domanda di revocazione, definendo l'architettura del giudizio «rescissorio» che segue la fase «rescindente».

Decisione sul merito e restituzione delle somme pagate

Il comma 1 dell'articolo 206 stabilisce che, con la sentenza che pronuncia la revocazione, il collegio decide contestualmente il merito della causa e dispone la restituzione di quanto eventualmente pagato in esecuzione della sentenza revocata. Questa previsione rispecchia il modello «iudicium rescissorium» tipico del processo civile: il giudice non si limita ad annullare la decisione precedente, ma riesamina l'intera vicenda e pronuncia una nuova sentenza definitiva. L'obbligo di restituzione garantisce l'effettività della pronuncia: se il condannato aveva già versato la somma liquidata dalla sentenza poi revocata, ha diritto a recuperarla, evitando che la revisione del giudizio resti priva di conseguenze patrimoniali concrete.

Il divieto di revocazione della sentenza di revocazione per gli stessi motivi

Il comma 2 introduce un limite fondamentale: la sentenza pronunciata in sede di revocazione non può essere impugnata per revocazione per i medesimi motivi. La ratio è chiara: consentire una seconda revocazione fondata sullo stesso vizio già esaminato determinerebbe un processo senza fine, vulnerando il valore costituzionale della certezza del giudicato sancito dall'articolo 111 della Costituzione. Il divieto riguarda tuttavia solo la reiterazione degli stessi motivi, lasciando aperta la porta a motivi di revocazione diversi da quelli già valutati, purché fondati su presupposti autonomi e distinti.

I mezzi di impugnazione ammissibili contro la sentenza di revocazione

Il comma 3 stabilisce che contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza revocata. Ciò significa che se la sentenza originariamente impugnata per revocazione era appellabile, anche la sentenza di revocazione lo è; se era soggetta al solo ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, quella stessa limitazione si applica alla sentenza di revocazione. Il meccanismo assicura continuità e coerenza del sistema delle impugnazioni, evitando che la revocazione costituisca un «terzo grado» anomalo che bypassa le regole ordinarie del processo contabile.

Coordinamento con le disposizioni del codice di procedura civile

Il Codice di giustizia contabile richiama in più punti le disposizioni del codice di procedura civile come fonte integrativa. L'articolo 206, pur non contenendo un rinvio espresso, si colloca in un sistema processuale che recupera le regole generali del processo civile in tema di revocazione (articoli 395-403 c.p.c.) ogni volta che il Codice non disponga diversamente. In particolare, la distinzione tra «iudicium rescindente» e «iudicium rescissorium» che emerge dal comma 1 ricalca la struttura consolidata del processo civile, adattata alle specificità della giurisdizione contabile in materia di responsabilità erariale e pensionistica.

Effetti pratici sul credito erariale e sull'esecuzione

Nella prassi della Corte dei conti, la revocazione assume particolare rilievo nei giudizi di responsabilità: se un condannato per danno erariale ha già versato in tutto o in parte la somma liquidata, e la sentenza viene revocata con esito a lui favorevole, il comma 1 impone la restituzione delle somme versate. Questo crea una situazione creditoria inversa a carico dell'amministrazione, che dovrà provvedere al rimborso secondo le norme ordinarie sulla riscossione e sui pagamenti pubblici. La previsione si pone quindi come garanzia dell'effettività del giudizio di revocazione anche sul piano patrimoniale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa decide il collegio con la sentenza che pronuncia la revocazione?

Il collegio non si limita ad annullare la sentenza precedente, ma decide anche il merito della causa e ordina la restituzione delle somme eventualmente già pagate in esecuzione della sentenza revocata.

E' possibile proporre una seconda revocazione contro la sentenza di revocazione?

No, se si invocano gli stessi motivi gia esaminati. L'articolo 206, comma 2, vieta espressamente tale reiterazione per garantire la certezza del giudicato. Motivi diversi e autonomi potrebbero invece essere valutati.

Quali impugnazioni sono ammesse contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione?

Quelle che erano disponibili contro la sentenza originariamente impugnata per revocazione. Se la sentenza originaria era appellabile, lo e' anche quella di revocazione; se era soggetta solo al ricorso per cassazione, vale lo stesso limite.

Se il condannato aveva gia pagato e la revocazione va a suo favore, recupera le somme?

Si. L'articolo 206, comma 1, dispone esplicitamente che il collegio ordina la restituzione di quanto sia stato eventualmente pagato in esecuzione della sentenza revocata.

Il giudizio rescissorio si svolge davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la revocazione?

In linea generale si, salvo diverse previsioni organizzative: il Codice di giustizia contabile non prevede il rinvio ad altra sezione come invece avviene in alcuni casi nel processo civile, quindi la stessa sezione che accoglie la revocazione procede anche alla decisione sul merito.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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