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Categoria: Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016)

  • Art. 1 D.Lgs. 174/2016 — Ambiti della giurisdizione contabile

    Art. 1 D.Lgs. 174/2016 — Ambiti della giurisdizione contabile

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica.

    2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.

    3. La giurisdizione della Corte dei conti è esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.

  • Art. 2 D.Lgs. 174/2016 — Entrata in vigore

    Art. 2 D.Lgs. 174/2016 — Entrata in vigore

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 agosto 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando

  • Art. 3 D.Lgs. 174/2016 — Principio di concentrazione

    Art. 3 D.Lgs. 174/2016 — Principio di concentrazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nell’ambito della giurisdizione contabile, il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile.

  • Art. 4 D.Lgs. 174/2016 — Giusto processo

    Art. 4 D.Lgs. 174/2016 — Giusto processo

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il processo contabile attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione.

    2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

  • Art. 5 D.Lgs. 174/2016 — Dovere di motivazione e sinteticità degli atti

    Art. 5 D.Lgs. 174/2016 — Dovere di motivazione e sinteticità degli atti

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati.

    2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

  • Art. 6 D.Lgs. 174/2016 — Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività

    Art. 6 D.Lgs. 174/2016 — Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

    2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l’integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    3. I decreti di cui all’ articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri, per l’effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalità di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonché le specifiche per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito, lo scambio e l’estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilità soggettiva, integrità dei contenuti e riservatezza dei dati personali.

    4. Il pubblico ministero contabile e le parti possono effettuare, in conformità ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri.

    5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.

  • Art. 7 D.Lgs. 174/2016 — Disposizioni di rinvio

    Art. 7 D.Lgs. 174/2016 — Disposizioni di rinvio

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III, del presente codice, le quali, se non espressamente derogate, si applicano anche al giudizio pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali.

    2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.

  • Art. 8 D.Lgs. 174/2016 — Organi della giurisdizione contabile

    Art. 8 D.Lgs. 174/2016 — Organi della giurisdizione contabile

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni giurisdizionali di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.

  • Art. 9 D.Lgs. 174/2016 — Sezioni giurisdizionali regionali

    Art. 9 D.Lgs. 174/2016 — Sezioni giurisdizionali regionali

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale.

    2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l’intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente titolare e di quello aggiunto, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. Nei giudizi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio….

    3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

  • Art. 10 D.Lgs. 174/2016 — Sezioni giurisdizionali di appello

    Art. 10 D.Lgs. 174/2016 — Sezioni giurisdizionali di appello

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l’intervento di cinque magistrati compreso un presidente. Il collegio è presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

    2. All’inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione.

  • Art. 11 D.Lgs. 174/2016 — Sezioni riunite

    Art. 11 D.Lgs. 174/2016 — Sezioni riunite

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d’appello, sono l’organo che assicura l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile.

    2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse è assegnato un numero di magistrati determinato all’inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza.

    3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali d’appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale.

    4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresì sui regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo.

    5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all’inizio di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.

    6. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi: a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali; b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT, ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica; c) in materia di certificazione dei costi dell’accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche; d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali; e) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo; f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.

    7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali e regionali, individuati sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.

  • Art. 12 D.Lgs. 174/2016 — Ufficio del pubblico ministero

    Art. 12 D.Lgs. 174/2016 — Ufficio del pubblico ministero

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all’ufficio. 1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l’esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.

    2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d’appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all’ufficio.

    3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l’attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.