Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2 D.Lgs. 174/2016 – Entrata in vigore

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 agosto 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando

In sintesi

L'articolo 2 del D.Lgs. 174/2016 disciplina l'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile, fissandola al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La norma riproduce la formula di promulgazione e autenticazione tipica dei decreti legislativi italiani, con l'indicazione del sigillo dello Stato, dell'inserimento nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e dell'obbligo generale di osservanza. L'articolo ha carattere esclusivamente formale e non incide sulla disciplina sostanziale o processuale del Codice.
Indice dei contenuti

La clausola di entrata in vigore differita

L'articolo 2 stabilisce che il D.Lgs. 174/2016 entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si tratta di una «vacatio legis» di trenta giorni, superiore alla vacatio ordinaria di quindici giorni prevista dall'articolo 10 delle Preleggi (Disposizioni sulla legge in generale). La scelta di un termine più ampio è frequente per i codici e i testi normativi di notevole complessità, al fine di consentire agli operatori - magistrati contabili, pubblici ministeri, difensori e amministrazioni - di acquisire adeguata conoscenza delle nuove norme processuali prima che queste diventino operative. Il D.Lgs. 174/2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016 ed è pertanto entrato in vigore il 7 ottobre 2016.

La formula di promulgazione e autenticazione

Il testo dell'articolo 2 contiene la formula solenne di chiusura dei decreti legislativi italiani: il riferimento al sigillo dello Stato, all'inserimento nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica e all'obbligo di osservanza imposto «a chiunque spetti». Questa formula - di derivazione statutaria e poi transitata nella prassi repubblicana - assolve a una funzione autenticativa e certificativa: attesta che il testo è stato adottato nelle forme previste dalla Costituzione (deliberazione del Consiglio dei ministri, pareri delle Commissioni parlamentari, emanazione del Presidente della Repubblica). I nomi del Presidente della Repubblica (Mattarella), del Presidente del Consiglio (Renzi) e del Guardasigilli (Orlando) figurano in calce quale attestazione della regolare procedura di formazione dell'atto.

Il contesto della delega legislativa

Il D.Lgs. 174/2016 è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 20 della L. 124/2015 (legge Madia di riforma della pubblica amministrazione), che aveva conferito al Governo il potere di riordinare e codificare le norme del processo contabile. La delega fissava criteri e principi direttivi precisi: garanzia del contraddittorio, tutela cautelare, razionalizzazione dei riti, coordinamento con il codice del processo amministrativo. L'articolo 2 chiude il decreto disponendone l'efficacia tempestiva ma non immediata, in coerenza con la complessità della materia riformata.

Effetti sull'applicazione delle norme transitorie

L'entrata in vigore differita ha rilevanza pratica anche in relazione alle disposizioni transitorie contenute nella Parte VI del Codice (articoli 216 e seguenti). Quelle norme hanno disciplinato la «ultrattività» del vecchio rito per i processi pendenti alla data di entrata in vigore: in generale, il nuovo Codice si applica ai giudizi introdotti dopo il 7 ottobre 2016, mentre i giudizi già pendenti proseguono secondo le norme previgenti fino alla prima udienza successiva all'entrata in vigore, salvo eccezioni espressamente previste. La data di entrata in vigore fissata dall'articolo 2 è quindi il discrimine temporale fondamentale per l'individuazione del rito applicabile in tutti i casi in cui sorga una questione di diritto intertemporale.

Il parallelismo con altri codici di rito

La tecnica normativa adottata nell'articolo 2 è la stessa utilizzata per il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), entrato in vigore il 16 settembre 2010 con una vacatio di novanta giorni. L'articolo finale dei codici di rito ha in genere una funzione di chiusura formale, ma la sua collocazione sistematica non è priva di significato: il legislatore delegante e quello delegato hanno scelto di aprire il D.Lgs. 174/2016 con la norma sulla giurisdizione (articolo 1) e di chiuderlo con la norma sull'efficacia temporale (articolo 2), costruendo un impianto che risponde a un'esigenza di completezza formale del testo normativo.

Rilevanza per l'interprete e il difensore

Dal punto di vista dell'interprete e del difensore che opera nei giudizi contabili, l'articolo 2 rileva principalmente come punto di riferimento per risolvere questioni di diritto intertemporale: ogni qualvolta si deve stabilire se si applica il vecchio regime processuale o il nuovo Codice, occorre accertare la data di instaurazione del giudizio in relazione al 7 ottobre 2016. Dopo quasi un decennio dall'entrata in vigore, le questioni di diritto intertemporale sono ormai residuali, ma possono ancora emergere in procedimenti di lunga durata o in fase di esecuzione di decisioni adottate sotto il previgente regime.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando è entrato in vigore il Codice di giustizia contabile?

Il 7 ottobre 2016, trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016.

Perché la vacatio legis è di trenta giorni e non quindici?

Il legislatore ha scelto un termine doppio rispetto alla vacatio ordinaria per consentire agli operatori (giudici, avvocati, amministrazioni) di prendere adeguata conoscenza di un testo normativo complesso e innovativo come il primo codice organico del processo contabile.

I processi pendenti al 7 ottobre 2016 sono stati subito trasferiti al nuovo rito?

No. Le disposizioni transitorie (articoli 216 e seguenti del Codice) prevedono che i giudizi già pendenti proseguano secondo le norme previgenti fino alla prima udienza successiva all'entrata in vigore, salvo eccezioni.

L'articolo 2 ha ancora rilevanza pratica oggi?

Sì, in misura residuale: serve come riferimento temporale per risolvere questioni di diritto intertemporale nei procedimenti di lunga durata o in fase di esecuzione di decisioni adottate prima del 7 ottobre 2016.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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