Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 15 D.Lgs. 174/2016 – Difetto di giurisdizione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio.
2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 15 del Codice di giustizia contabile disciplina il difetto di giurisdizione, cioè la mancanza del potere della Corte dei conti di decidere una determinata controversia. In primo grado, il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi momento, senza necessità di eccezione di parte. Nei giudizi di impugnazione, invece, il difetto di giurisdizione non è più rilevabile d'ufficio: deve essere dedotto dalla parte con uno specifico motivo di impugnazione diretto contro il capo della pronuncia che, in modo esplicito o implicito, ha già statuito sulla giurisdizione. Questa distinzione tra primo grado e gradi successivi riflette la progressiva stabilizzazione del processo: una volta che il giudice di primo grado ha (espressamente o implicitamente) affermato la propria giurisdizione e la parte non ha impugnato sul punto, la questione di giurisdizione si cristallizza.Indice dei contenuti
Il difetto di giurisdizione: nozione e rilevanza nel processo contabile
Il difetto di giurisdizione ricorre quando la controversia portata davanti alla Corte dei conti non rientra nell'ambito delle materie ad essa attribuite dall'articolo 103 della Costituzione e dall'articolo 1 del codice di giustizia contabile. In tal caso, il giudice contabile è privo del potere di decidere nel merito e deve dichiarare il difetto di giurisdizione, eventualmente indicando il giudice che ne è fornito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del codice. Il difetto di giurisdizione è un vizio radicale del processo: se il giudice decide nel merito pur essendo privo di giurisdizione, la decisione è suscettibile di essere annullata.
Il rilevamento d'ufficio in primo grado
Il comma 1 stabilisce che, in primo grado, il difetto di giurisdizione è rilevato «anche d'ufficio». Ciò significa che il giudice può dichiararlo autonomamente, senza che alcuna parte lo eccepisca. Questa facoltà officiosa risponde all'esigenza di non costringere le parti a individuare e sollevare questioni di giurisdizione che possono essere complesse e tecniche, e soprattutto all'interesse pubblico alla corretta allocazione delle cause tra giurisdizioni diverse. Il difetto di giurisdizione, a differenza dell'incompetenza interna, è una questione di ordine pubblico processuale che il giudice è tenuto a verificare.
Il difetto di giurisdizione nei giudizi di impugnazione
Il comma 2 introduce una limitazione importante per i gradi di impugnazione. Nei giudizi di secondo grado (appello) o davanti alle sezioni riunite, il difetto di giurisdizione non è più rilevabile d'ufficio: deve essere «dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione». Questa regola serve a prevenire il rischio di sollevare questioni di giurisdizione a giudizio già avanzato, con effetti destabilizzanti sul processo. Se la parte non ha contestato la statuizione implicita o esplicita sulla giurisdizione con l'atto di impugnazione, la questione è da considerarsi preclusa nei gradi successivi.
La statuizione implicita sulla giurisdizione
Un profilo di particolare delicatezza riguarda la statuizione «implicita» sulla giurisdizione. Il giudice di primo grado, decidendo nel merito senza sollevare questioni di giurisdizione, afferma implicitamente di essere competente a decidere. Il comma 2 equipara questa statuizione implicita a una pronuncia espressa ai fini della necessità di impugnarla con motivo specifico. Chi vuole far valere il difetto di giurisdizione nei gradi successivi non può limitarsi a dedurlo genericamente: deve individuare il capo della pronuncia di primo grado che ha (anche solo implicitamente) affermato la giurisdizione e formulare un motivo di gravame specificamente diretto contro di esso.
Conseguenze processuali del difetto di giurisdizione
Quando il giudice contabile dichiara il difetto di giurisdizione, le conseguenze processuali sono disciplinate principalmente dall'articolo 17 del codice. In particolare, il giudice indica il giudice munito di giurisdizione, se esistente. Le parti possono riproporre la domanda davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria. Questo meccanismo di translatio iudicii evita che la parte interessata perda i propri diritti per effetto del solo errore di individuazione del giudice competente.
Il rapporto con la competenza territoriale e funzionale
Occorre tenere ben distinti il difetto di giurisdizione - oggetto dell'articolo 15 - e il difetto di competenza, disciplinato dall'articolo 20. Il difetto di giurisdizione attiene al riparto tra giurisdizioni diverse (Corte dei conti, tribunali ordinari, giudici amministrativi), mentre il difetto di competenza riguarda la distribuzione della cognizione all'interno della stessa Corte dei conti tra sezioni regionali diverse. Le conseguenze e i rimedi processuali sono differenti: il regolamento preventivo di giurisdizione (articolo 16) e la translatio iudicii (articolo 17) si applicano al difetto di giurisdizione, mentre l'articolo 20 governa le conseguenze del difetto di competenza interna.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cos'è il difetto di giurisdizione nel processo contabile?
Ricorre quando la controversia portata davanti alla Corte dei conti non rientra nelle materie ad essa attribuite. Il giudice deve dichiarare il difetto di giurisdizione e può indicare il giudice competente.
Il giudice contabile può rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione?
Sì, ma solo in primo grado. Nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione deve essere dedotto dalla parte con uno specifico motivo di gravame avverso il capo della pronuncia che ha statuito sulla giurisdizione.
Cosa succede se la sentenza di primo grado non ha espressamente pronunciato sulla giurisdizione?
La decisione nel merito costituisce una statuizione implicita sulla giurisdizione. Chi vuole contestarla in appello deve formulare uno specifico motivo di gravame anche avverso questa statuizione implicita.
Qual è la differenza tra difetto di giurisdizione e difetto di competenza?
Il difetto di giurisdizione riguarda il riparto tra giurisdizioni diverse (Corte dei conti vs. giudice ordinario o amministrativo); il difetto di competenza riguarda la distribuzione interna tra le sezioni della stessa Corte dei conti.