Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 11 D.Lgs. 174/2016 – Sezioni riunite

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d’appello, sono l’organo che assicura l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile.

2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse è assegnato un numero di magistrati determinato all’inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza.

3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali d’appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale.

4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresì sui regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo.

5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all’inizio di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.

6. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi: a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali; b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT, ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica; c) in materia di certificazione dei costi dell’accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche; d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali; e) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo; f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.

7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali e regionali, individuati sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.

In sintesi

L'articolo 11 del Codice di giustizia contabile regola le sezioni riunite della Corte dei conti, articolate in due distinte formazioni. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale assicurano l'uniforme interpretazione delle norme di contabilità pubblica, decidono i conflitti di competenza e le questioni di massima deferite dalle sezioni di appello. Il loro collegio è composto, oltre al presidente, da sei magistrati scelti preferibilmente tra quelli delle sezioni di appello. Le sezioni riunite in speciale composizione, invece, esercitano una giurisdizione esclusiva di unico grado su materie tassativamente elencate: piani di riequilibrio degli enti locali, ricognizione ISTAT delle pubbliche amministrazioni, fondazioni lirico-sinfoniche, rendiconti dei gruppi consiliari regionali e impugnazioni delle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo. Il loro collegio misto include sia magistrati delle sezioni giurisdizionali sia delle sezioni di controllo.
Indice dei contenuti

La funzione nomofilattica delle sezioni riunite in sede giurisdizionale

Le sezioni riunite in sede giurisdizionale rappresentano il vertice interpretativo della giurisdizione contabile. La loro funzione primaria, enunciata al comma 1, è assicurare l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica. Questa funzione nomofilattica è analoga a quella svolta dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione: impedisce che sezioni diverse di appello pervengano a soluzioni contrastanti su questioni giuridiche identiche, con ricadute dirette sulla prevedibilità delle decisioni e sulla certezza del diritto per i soggetti coinvolti nel processo contabile.

Composizione e presidenza delle sezioni riunite in sede giurisdizionale

Il comma 2 stabilisce che le sezioni riunite sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Il numero dei magistrati assegnati è determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente, sentito il consiglio di presidenza. Il comma 5 precisa la composizione del collegio: sei magistrati oltre al presidente, individuati preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni di appello, sulla base di criteri predeterminati mediante interpello. La preferenza per magistrati di appello garantisce che nel collegio allargato siedano soggetti che hanno già maturato esperienza sul secondo grado di giudizio.

I poteri decisori: conflitti di competenza e questioni di massima

Il comma 3 attribuisce alle sezioni riunite la competenza a decidere sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima. I conflitti di competenza possono insorgere quando due sezioni rivendicano o declinano la competenza sullo stesso giudizio. Le questioni di massima, invece, sono quesiti giuridici di particolare rilevanza e difficoltà che una sezione di appello ritiene opportuno sottoporre all'organo supremo per orientare la propria pronuncia. L'iniziativa di deferimento può provenire dalla sezione d'appello stessa, dal Presidente della Corte o su richiesta del procuratore generale, garantendo pluralità di input nel sistema nomofilattico.

I regolamenti di competenza e la sospensione del processo

Il comma 4 assegna alle sezioni riunite in sede giurisdizionale anche la cognizione sui regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, statuendo sulla competenza, non decidono il merito del giudizio, nonché avverso i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo. Si tratta di un meccanismo di controllo sulle fasi processuali preliminari e incidentali, che evita che questioni di rito rimangano prive di un giudice deputato a risolverle in via definitiva, con conseguente paralisi del procedimento.

Le sezioni riunite in speciale composizione: una giurisdizione esclusiva

Il comma 6 disciplina una formazione distinta: le sezioni riunite in speciale composizione, che esercitano una giurisdizione esclusiva di unico grado su materie tassativamente elencate. Tra esse figurano: i piani di riequilibrio degli enti territoriali in crisi finanziaria e l'accesso al Fondo di rotazione; la ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT ai fini del contenimento della spesa pubblica; la certificazione dei costi degli accordi di lavoro nelle fondazioni lirico-sinfoniche; i rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali; le impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo; e le ulteriori materie attribuite dalla legge. L'unico grado di giudizio in queste materie riflette l'esigenza di definire rapidamente controversie che incidono su equilibri finanziari di rilevanza pubblica.

La composizione mista delle sezioni riunite in speciale composizione

Il comma 7 disciplina la composizione del collegio delle sezioni riunite in speciale composizione: sei magistrati oltre al presidente, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo. Questa composizione mista - che mescola magistrati provenienti dalla funzione giurisdizionale con quelli provenienti dalla funzione di controllo - riflette la natura ibrida delle materie trattate, che toccano al contempo profili di accertamento giudiziario e di valutazione della sana gestione delle risorse pubbliche. La selezione avviene mediante interpello, sulla base di criteri predeterminati, a garanzia di trasparenza e imparzialità nella formazione del collegio.

Differenze tra le due formazioni e implicazioni per i ricorrenti

Le due formazioni delle sezioni riunite hanno natura e funzioni profondamente diverse. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale operano come organo di nomofilachia e di risoluzione di conflitti, non come giudice di merito ordinario. Le sezioni riunite in speciale composizione sono invece un vero e proprio giudice di merito, ma di unico grado: le loro decisioni non sono appellabili nel sistema interno alla Corte dei conti, il che pone questioni di compatibilità con il diritto di difesa tutelato dall'articolo 24 della Costituzione, questioni che la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente elaborato ritenendo compatibili simili scelte legislative con il quadro costituzionale quando ricorrono ragioni di interesse pubblico che giustificano la rapidità di definizione del giudizio.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra sezioni riunite in sede giurisdizionale e sezioni riunite in speciale composizione?

Le prime assicurano l'uniforme interpretazione delle norme e risolvono conflitti di competenza e questioni di massima. Le seconde esercitano una giurisdizione esclusiva di unico grado su materie tassativamente indicate dalla legge, come i piani di riequilibrio degli enti locali.

Chi può chiedere il deferimento di una questione di massima alle sezioni riunite?

Il deferimento può avvenire su iniziativa delle sezioni giurisdizionali d'appello, del Presidente della Corte dei conti, ovvero su richiesta del procuratore generale.

Le decisioni delle sezioni riunite in speciale composizione sono appellabili?

No, le sezioni riunite in speciale composizione decidono in unico grado. Le loro decisioni non sono soggette ad appello nel sistema interno della Corte dei conti.

Da quanti magistrati è composto il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale?

Dal presidente e da sei magistrati, individuati preferibilmente tra quelli delle sezioni di appello, sulla base di criteri predeterminati mediante interpello.

I rendiconti dei gruppi consiliari regionali rientrano nella competenza delle sezioni riunite?

Sì, i giudizi sui rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali sono attribuiti in via esclusiva alle sezioni riunite in speciale composizione, che decidono in unico grado.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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