Art. 12 D.Lgs. 174/2016 — Ufficio del pubblico ministero
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all’ufficio. 1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l’esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.
2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d’appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all’ufficio.
3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l’attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.
Stesso numero, altri codici
- Art. 12 D.Lgs. 504/1995 — Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
- Articolo 12 L. 184/1983: Convocazione e audizione dei genitori o parenti
- Art. 12 Reg. (UE) 2024/1689 — Conservazione delle registrazioni
- Art. 12 Cod. Amb. — Verifica di assoggettabilita
- Art. 12 D.Lgs. 148/2015 — Durata
- Art. 12 D.Lgs. 159/2011 — Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale