Art. 24 D.Lgs. 174/2016 – Astensione e ricusazione del consulente
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Si applicano al consulente le cause di astensione e di ricusazione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l’ha nominato.
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In sintesi
L'articolo 24 estende al consulente tecnico nominato nel processo contabile le stesse cause di astensione e ricusazione previste per il giudice dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. ciò significa che il consulente deve astenersi - o può essere ricusato dalla parte - ogni volta che sussistano ragioni di interesse personale, parentela con le parti, precedente coinvolgimento nella vicenda o altre circostanze che possano compromettere la sua imparzialità. La decisione sulla ricusazione del consulente spetta al giudice che lo ha nominato, non a un organo superiore. La norma garantisce la terzierà non solo dell'organo giudicante ma anche dei suoi ausiliari tecnici.
Indice dei contenuti
L'estensione delle garanzie di imparzialità agli ausiliari del giudice
Il giusto processo non richiede soltanto l'imparzialita' del giudice, ma anche quella dei soggetti che lo assistono nell'esercizio delle sue funzioni. Il consulente tecnico d'ufficio è un ausiliario del giudice: le sue conclusioni tecniche incidono in modo determinante sulla valutazione dei fatti e, quindi, sulla decisione finale. Sarebbe contraddittorio garantire l'imparzialita' del giudice e ammettere che il consulente sia portatore di interessi contrari a quelli di una delle parti. L'articolo 24 risolve questa contraddizione estendendo al consulente le medesime cause di astensione e ricusazione previste per il giudice.
Le cause di astensione e ricusazione del consulente
Le cause sono quelle degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Per l'astensione (art. 51 c.p.c.), le ipotesi più frequenti nella pratica contabile sono: il consulente ha interesse nella causa perché è socio o dipendente di uno dei soggetti coinvolti; ha un rapporto di parentela con le parti; ha in precedenza svolto attività di consulenza o revisione per l'ente poi convenuto in giudizio; ha già reso una valutazione tecnica nella stessa vicenda in sede extragiudiziale. Per la ricusazione (art. 52 c.p.c.) si applicano le medesime cause, esclusa quella facoltativa delle gravi ragioni di convenienza che, come per il giudice, non può essere imposta su istanza di parte.
La competenza del giudice che ha nominato il consulente
A differenza della ricusazione del giudice - che viene decisa da un organo diverso (il presidente della sezione o un altro collegio) - la ricusazione del consulente tecnico è decisa dallo stesso giudice che lo ha nominato. Questa scelta è coerente con il regime del codice di procedura civile e si spiega con la diversa natura dell'ausiliare rispetto al giudice: il consulente non decide, ma assiste; è dunque ragionevole che il giudice che lo ha scelto abbia il potere di valutare se la causa di astensione o ricusazione sia fondata e di disporre la sostituzione. In caso di ricusazione accolta, il giudice nomina un nuovo consulente e, se necessario, dispone il rinnovo degli atti compiuti dal consulente ricusato che abbiano influito sulla formazione del convincimento.
L'obbligo di dichiarazione e la procedura di astensione
Anche al consulente si applica, per analogia con il giudice, l'obbligo di dichiarare spontaneamente l'esistenza di cause di astensione al momento dell'accettazione dell'incarico o appena ne venga a conoscenza. La dichiarazione va presentata al giudice che ha conferito l'incarico, il quale decide se autorizzare l'astensione. Il consulente che, pur conoscendo una causa di astensione, non la dichiari e prosegua nell'incarico, può essere esposto a responsabilità disciplinare e la sua relazione potrebbe essere inficiata da un vizio di imparzialità rilevante ai fini della valutazione probatoria.
Rilievo pratico nel processo contabile
Nel processo contabile, il consulente tecnico si trova spesso ad analizzare fatti attinenti alla gestione finanziaria di enti pubblici. È frequente che un professionista del settore contabile-amministrativo abbia in precedenza collaborato con l'ente convenuto in giudizio, abbia fornito pareri in sede di controllo, o abbia avuto rapporti professionali con funzionari che sono parti nel processo. Queste situazioni devono essere dichiarate e valutate con rigore. La correttezza della procedura di nomina del consulente - e in particolare la verifica preventiva delle cause di incompatibilità - è dunque un profilo di garanzia processuale non secondario nel giudizio contabile, dove l'imparzialita' della valutazione tecnica può incidere su somme rilevanti per le finanze pubbliche.
Differenza tra causa di astensione e incompatibilità a essere nominato
L'articolo 24 disciplina l'astensione e la ricusazione del consulente già nominato. Va tenuta distinta la causa di incompatibilità preventiva prevista dall'articolo 23, comma 3, ultimo periodo, che esclude dalla nomina coloro che «prestano attività in favore delle parti del giudizio». Quest'ultima è una causa ostativa alla nomina: il giudice non può nominare un consulente che già lavori per una delle parti. Le cause di astensione e ricusazione dell'articolo 24 riguardano invece situazioni che emergono successivamente alla nomina, o che non erano note al momento del conferimento dell'incarico. La distinzione è rilevante perché cambia il momento in cui opera il rimedio e la procedura applicabile.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Il consulente tecnico nel processo contabile può essere ricusato?
Sì, ai sensi dell'articolo 24 del Codice si applicano al consulente le stesse cause di ricusazione dell'art. 52 c.p.c. La decisione sulla ricusazione spetta al giudice che ha nominato il consulente.
Chi decide sulla ricusazione del consulente tecnico?
Il giudice che ha nominato il consulente, non un organo superiore. A differenza della ricusazione del giudice, che è decisa da un organo terzo, la ricusazione del consulente rimane nella disponibilità dello stesso giudice nominante.
Qual è la differenza tra incompatibilità alla nomina e causa di astensione del consulente?
L'incompatibilita' (art. 23, comma 3) impedisce ab origine la nomina di chi già lavora per una parte. Le cause di astensione e ricusazione (art. 24) riguardano situazioni emerse dopo la nomina o non note al momento del conferimento dell'incarico.
Il consulente che non dichiara la causa di astensione va incontro a conseguenze?
Sì, può essere esposto a responsabilità disciplinare. Inoltre, la sua relazione tecnica può essere inficiata da un vizio di imparzialità, rilevante ai fini della valutazione probatoria da parte del giudice.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 24 estende al consulente tecnico nominato nel processo contabile le stesse cause di astensione e ricusazione previste per il giudice dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. ciò significa che il consulente deve astenersi - o può essere ricusato dalla parte - ogni volta che sussistano ragioni di interesse personale, parentela con le parti, precedente coinvolgimento nella vicenda o altre circostanze che possano compromettere la sua imparzialità. La decisione sulla ricusazione del consulente spetta al giudice che lo ha nominato, non a un organo superiore. La norma garantisce la terzierà non solo dell'organo giudicante ma anche dei suoi ausiliari tecnici.Indice dei contenuti
L'estensione delle garanzie di imparzialità agli ausiliari del giudice
Il giusto processo non richiede soltanto l'imparzialita' del giudice, ma anche quella dei soggetti che lo assistono nell'esercizio delle sue funzioni. Il consulente tecnico d'ufficio è un ausiliario del giudice: le sue conclusioni tecniche incidono in modo determinante sulla valutazione dei fatti e, quindi, sulla decisione finale. Sarebbe contraddittorio garantire l'imparzialita' del giudice e ammettere che il consulente sia portatore di interessi contrari a quelli di una delle parti. L'articolo 24 risolve questa contraddizione estendendo al consulente le medesime cause di astensione e ricusazione previste per il giudice.
Le cause di astensione e ricusazione del consulente
Le cause sono quelle degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Per l'astensione (art. 51 c.p.c.), le ipotesi più frequenti nella pratica contabile sono: il consulente ha interesse nella causa perché è socio o dipendente di uno dei soggetti coinvolti; ha un rapporto di parentela con le parti; ha in precedenza svolto attività di consulenza o revisione per l'ente poi convenuto in giudizio; ha già reso una valutazione tecnica nella stessa vicenda in sede extragiudiziale. Per la ricusazione (art. 52 c.p.c.) si applicano le medesime cause, esclusa quella facoltativa delle gravi ragioni di convenienza che, come per il giudice, non può essere imposta su istanza di parte.
La competenza del giudice che ha nominato il consulente
A differenza della ricusazione del giudice - che viene decisa da un organo diverso (il presidente della sezione o un altro collegio) - la ricusazione del consulente tecnico è decisa dallo stesso giudice che lo ha nominato. Questa scelta è coerente con il regime del codice di procedura civile e si spiega con la diversa natura dell'ausiliare rispetto al giudice: il consulente non decide, ma assiste; è dunque ragionevole che il giudice che lo ha scelto abbia il potere di valutare se la causa di astensione o ricusazione sia fondata e di disporre la sostituzione. In caso di ricusazione accolta, il giudice nomina un nuovo consulente e, se necessario, dispone il rinnovo degli atti compiuti dal consulente ricusato che abbiano influito sulla formazione del convincimento.
L'obbligo di dichiarazione e la procedura di astensione
Anche al consulente si applica, per analogia con il giudice, l'obbligo di dichiarare spontaneamente l'esistenza di cause di astensione al momento dell'accettazione dell'incarico o appena ne venga a conoscenza. La dichiarazione va presentata al giudice che ha conferito l'incarico, il quale decide se autorizzare l'astensione. Il consulente che, pur conoscendo una causa di astensione, non la dichiari e prosegua nell'incarico, può essere esposto a responsabilità disciplinare e la sua relazione potrebbe essere inficiata da un vizio di imparzialità rilevante ai fini della valutazione probatoria.
Rilievo pratico nel processo contabile
Nel processo contabile, il consulente tecnico si trova spesso ad analizzare fatti attinenti alla gestione finanziaria di enti pubblici. È frequente che un professionista del settore contabile-amministrativo abbia in precedenza collaborato con l'ente convenuto in giudizio, abbia fornito pareri in sede di controllo, o abbia avuto rapporti professionali con funzionari che sono parti nel processo. Queste situazioni devono essere dichiarate e valutate con rigore. La correttezza della procedura di nomina del consulente - e in particolare la verifica preventiva delle cause di incompatibilità - è dunque un profilo di garanzia processuale non secondario nel giudizio contabile, dove l'imparzialita' della valutazione tecnica può incidere su somme rilevanti per le finanze pubbliche.
Differenza tra causa di astensione e incompatibilità a essere nominato
L'articolo 24 disciplina l'astensione e la ricusazione del consulente già nominato. Va tenuta distinta la causa di incompatibilità preventiva prevista dall'articolo 23, comma 3, ultimo periodo, che esclude dalla nomina coloro che «prestano attività in favore delle parti del giudizio». Quest'ultima è una causa ostativa alla nomina: il giudice non può nominare un consulente che già lavori per una delle parti. Le cause di astensione e ricusazione dell'articolo 24 riguardano invece situazioni che emergono successivamente alla nomina, o che non erano note al momento del conferimento dell'incarico. La distinzione è rilevante perché cambia il momento in cui opera il rimedio e la procedura applicabile.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Il consulente tecnico nel processo contabile può essere ricusato?
Sì, ai sensi dell'articolo 24 del Codice si applicano al consulente le stesse cause di ricusazione dell'art. 52 c.p.c. La decisione sulla ricusazione spetta al giudice che ha nominato il consulente.
Chi decide sulla ricusazione del consulente tecnico?
Il giudice che ha nominato il consulente, non un organo superiore. A differenza della ricusazione del giudice, che è decisa da un organo terzo, la ricusazione del consulente rimane nella disponibilità dello stesso giudice nominante.
Qual è la differenza tra incompatibilità alla nomina e causa di astensione del consulente?
L'incompatibilita' (art. 23, comma 3) impedisce ab origine la nomina di chi già lavora per una parte. Le cause di astensione e ricusazione (art. 24) riguardano situazioni emerse dopo la nomina o non note al momento del conferimento dell'incarico.
Il consulente che non dichiara la causa di astensione va incontro a conseguenze?
Sì, può essere esposto a responsabilità disciplinare. Inoltre, la sua relazione tecnica può essere inficiata da un vizio di imparzialità, rilevante ai fini della valutazione probatoria da parte del giudice.