Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 25 D.Lgs. 174/2016 – Commissario ad acta
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Per l’esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell’amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta. 1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell’amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 25 prevede la possibilita' per il giudice contabile di nominare un commissario ad acta in due distinte ipotesi. La prima riguarda l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica: quando l'amministrazione non ottemperi alla pronuncia del giudice, quest'ultimo può nominare un commissario che agisca in sostituzione dell'ente inadempiente. La seconda ipotesi, introdotta in seguito, riguarda i giudizi di conto: il collegio può nominare un commissario quando l'amministrazione non fornisca i documenti o gli elementi necessari per decidere, stabilendone il compenso. Il commissario ad acta e' dunque uno strumento di effettivita' della giustizia contabile, che consente di superare l'inerzia amministrativa.Indice dei contenuti
Il commissario ad acta come strumento di effettivita' della tutela giurisdizionale
Il commissario ad acta e' una figura che il giudice utilizza per rendere effettiva la propria decisione quando l'amministrazione rimanga inerte. L'istituto e' noto soprattutto nel processo amministrativo, dove il giudice amministrativo lo utilizza per dare esecuzione alle sentenze di ottemperanza. Nel processo contabile il commissario ad acta assolve funzioni analoghe, ma in due specifici contesti: il giudizio pensionistico e il giudizio di conto. In entrambi i casi la ratio e' la stessa: garantire che la giurisdizione non rimanga sulla carta, ma produca effetti concreti anche nei confronti di amministrazioni che non collaborano con il giudice.
La nomina nel giudizio pensionistico per inadempimento dell'amministrazione
Il comma 1 disciplina la nomina del commissario ad acta «per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica». Quando il giudice contabile ha accertato il diritto di un pensionato alla corresponsione del trattamento previdenziale o alla sua riliquidazione, e l'amministrazione competente non ottemperi alla pronuncia, il giudice può nominare un commissario che agisca in sostituzione dell'ente inadempiente. Il commissario compira' gli atti materiali e giuridici necessari all'esecuzione: la riliquidazione del trattamento, la comunicazione all'ente pagatore, la predisposizione del mandato di pagamento. L'istituto e' particolarmente utile nei confronti di amministrazioni locali o piccoli enti previdenziali che, per inerzia organizzativa o carenza di risorse, non riescano a dare esecuzione tempestiva alle pronunce.
La nomina nel giudizio di conto per mancato deposito di documenti
Il comma 1-bis, introdotto successivamente, amplia l'ambito applicativo dell'istituto ai giudizi di conto. In questa tipologia di giudizi, l'amministrazione ha l'obbligo di depositare il conto giudiziale e i documenti connessi necessari alla definizione del giudizio. Se l'amministrazione non ottempera a tale obbligo, il collegio può nominare un commissario ad acta per acquisire d'ufficio la documentazione necessaria, fissandone anche il compenso. Questo strumento e' essenziale perché il giudizio di conto non può essere definito senza la documentazione contabile: la mancata produzione documentale equivale a un impedimento alla decisione, che il legislatore ha inteso superare con la nomina coattiva di un commissario.
Natura giuridica del commissario ad acta e suoi poteri
Il commissario ad acta non e' un organo dell'amministrazione, né un organo del giudice: e' una figura straordinaria che esercita poteri pubblici in sostituzione dell'ente inadempiente, per un oggetto limitato e temporaneo. Il commissario agisce nell'ambito del mandato conferitogli dal giudice nell'ordinanza di nomina, che ne delimita precisamente i compiti. La sua attività produce effetti giuridici imputabili all'amministrazione, ma e' svolta sotto la supervisione del giudice. Il commissario riferisce al giudice sull'esecuzione del mandato e il giudice può integrare o modificare le istruzioni impartite. Eventuali atti del commissario che eccedano i limiti del mandato sono passibili di impugnazione nelle sedi ordinarie.
Il compenso del commissario ad acta
Il comma 1-bis prevede espressamente che il collegio, nella nomina del commissario nei giudizi di conto, stabilisca anche il suo compenso. Per il commissario nominato nel giudizio pensionistico, il compenso si determina secondo le norme generali sugli ausiliari del giudice contabile, con riferimento alle tariffe applicabili alla tipologia di prestazione svolta. Il compenso e' a carico del bilancio della giustizia e può essere recuperato a carico dell'amministrazione inadempiente attraverso le spese processuali. L'articolo 27 del Codice, che disciplina la liquidazione dei compensi, e' applicabile anche al commissario ad acta per quanto compatibile.
Confronto con il commissario ad acta nel processo amministrativo
Nel processo amministrativo il commissario ad acta e' disciplinato dall'articolo 114, comma 4, lettera d), del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) e viene nominato nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato. Nel processo contabile il commissario può essere nominato anche in fase cautelare o istruttoria, senza attendere il passaggio in giudicato della pronuncia. Questa differenza riflette la specificita' del processo contabile: la mancata cooperazione dell'amministrazione nel depositare i conti o nell'eseguire le pronunce pensionistiche deve essere rimossa immediatamente, non potendosi aspettare i lunghi tempi del giudicato.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
In quali casi il giudice contabile puo' nominare un commissario ad acta?
In due casi: quando l'amministrazione non esegue le decisioni in materia pensionistica, e quando, nei giudizi di conto, l'amministrazione non fornisce i documenti necessari alla decisione.
Il commissario ad acta e' un organo dell'amministrazione?
No, e' una figura straordinaria che agisce in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, nell'ambito del mandato conferitogli dal giudice, producendo effetti giuridici imputabili all'ente.
Chi paga il compenso del commissario ad acta?
Il compenso e' stabilito dal giudice nell'ordinanza di nomina. E' a carico del bilancio della giustizia e puo' essere poi recuperato dall'amministrazione inadempiente attraverso la regolazione delle spese processuali.
Il commissario ad acta puo' essere nominato anche prima della sentenza definitiva?
Si', nel caso dei giudizi di conto il commissario puo' essere nominato durante l'istruttoria per acquisire la documentazione necessaria, senza attendere il passaggio in giudicato della pronuncia.