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Categoria: Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016)

  • Art. 25 D.Lgs. 174/2016 — Commissario ad acta

    Art. 25 D.Lgs. 174/2016 — Commissario ad acta

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Per l’esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell’amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta. 1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell’amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.

  • Art. 26 D.Lgs. 174/2016 — Custode

    Art. 26 D.Lgs. 174/2016 — Custode

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode è stabilito dal giudice che l’ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1. Si applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.

  • Art. 27 D.Lgs. 174/2016 — Liquidazione compensi

    Art. 27 D.Lgs. 174/2016 — Liquidazione compensi

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e del custode nominati dal pubblico ministero è regolata dall’articolo 63.

  • Art. 28 D.Lgs. 174/2016 — Patrocinio

    Art. 28 D.Lgs. 174/2016 — Patrocinio

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.

    2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito.

    3. L’avvocato può compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

    4. In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

    5. La procura può essere sempre revocata e l’avvocato può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte, finchè non sia avvenuta la sostituzione dell’avvocato.

    6. La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

    7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di avvocato con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

  • Art. 29 D.Lgs. 174/2016 — Procura alle liti

    Art. 29 D.Lgs. 174/2016 — Procura alle liti

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile. 1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l’elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell’invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell’articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all’articolo 86.

  • Art. 30 D.Lgs. 174/2016 — Doveri delle parti

    Art. 30 D.Lgs. 174/2016 — Doveri delle parti

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità. In caso di inosservanza di tale dovere il presidente della sezione ne riferisce alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

    2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli interventi orali pronunciati davanti al giudice. Si applicano le disposizioni dell’ articolo 89 del codice di procedura civile.

  • Art. 31 D.Lgs. 174/2016 — Regolazione delle spese processuali

    Art. 31 D.Lgs. 174/2016 — Regolazione delle spese processuali

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.

    2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell’amministrazione di appartenenza, l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

    3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.

    4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell’altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

    5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.

    6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.

  • Art. 32 D.Lgs. 174/2016 — Libertà di forme

    Art. 32 D.Lgs. 174/2016 — Libertà di forme

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

  • Art. 33 D.Lgs. 174/2016 — Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete

    Art. 33 D.Lgs. 174/2016 — Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche.

    2. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

  • Art. 34 D.Lgs. 174/2016 — Nomina del traduttore

    Art. 34 D.Lgs. 174/2016 — Nomina del traduttore

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 33, comma 2.

  • Art. 35 D.Lgs. 174/2016 — Interrogazione della persona sorda o muta

    Art. 35 D.Lgs. 174/2016 — Interrogazione della persona sorda o muta

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o muta, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

    2. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 33, comma 2.

  • Art. 36 D.Lgs. 174/2016 — Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    Art. 36 D.Lgs. 174/2016 — Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso e la comparsa indicano il giudice adito, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza; l’originale è sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata.

    2. La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

    3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.