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Categoria: Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016)

  • Art. 37 D.Lgs. 174/2016 — Contenuto del processo verbale

    Art. 37 D.Lgs. 174/2016 — Contenuto del processo verbale

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.

    2. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal segretario. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.

  • Art. 38 D.Lgs. 174/2016 — Forma dei provvedimenti in generale

    Art. 38 D.Lgs. 174/2016 — Forma dei provvedimenti in generale

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

    2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

    3. Dei provvedimenti collegiali può, se uno dei componenti l’organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che uno o più dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la segreteria dell’ufficio.

  • Art. 39 D.Lgs. 174/2016 — Contenuto della sentenza

    Art. 39 D.Lgs. 174/2016 — Contenuto della sentenza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate “In nome del popolo italiano” e recano l’intestazione “Repubblica italiana”.

    2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere: a) l’indicazione del giudice che ha pronunciato; b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati; c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti; d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare; e) il dispositivo; f) la data della pronuncia; g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell’estensore o del giudice monocratico.

    3. La decisione è nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonché se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l’indicazione che è stato sentito il pubblico ministero.

    4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la può sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

  • Art. 40 D.Lgs. 174/2016 — Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

    Art. 40 D.Lgs. 174/2016 — Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

    2. Il segretario comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

  • Art. 41 D.Lgs. 174/2016 — Forma e contenuto del decreto

    Art. 41 D.Lgs. 174/2016 — Forma e contenuto del decreto

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza, anche verbale, della parte.

    2. Se è pronunciato su ricorso, il decreto è scritto in calce al medesimo.

    3. Quando l’istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.

    4. Il decreto non è motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.

  • Art. 42 D.Lgs. 174/2016 — Notificazioni e comunicazioni

    Art. 42 D.Lgs. 174/2016 — Notificazioni e comunicazioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione può autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forze di polizia.

  • Art. 43 D.Lgs. 174/2016 — Termini e preclusioni

    Art. 43 D.Lgs. 174/2016 — Termini e preclusioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

    2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

    3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d’ufficio.

    4. Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

    5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra le parti.

    6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell’articolo 93, commi 12 e 13.

    7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell’ articolo 155 del codice di procedura civile.

  • Art. 44 D.Lgs. 174/2016 — Rilevanza della nullità

    Art. 44 D.Lgs. 174/2016 — Rilevanza della nullità

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

    2. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

    3. La nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

  • Art. 45 D.Lgs. 174/2016 — Rilevabilità e sanatoria della nullità

    Art. 45 D.Lgs. 174/2016 — Rilevabilità e sanatoria della nullità

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio.

    2. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.

    3. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

  • Art. 46 D.Lgs. 174/2016 — Nullità derivante dalla costituzione del giudice

    Art. 46 D.Lgs. 174/2016 — Nullità derivante dalla costituzione del giudice

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salvo quanto previsto dall’articolo 49.

  • Art. 47 D.Lgs. 174/2016 — Estensione della nullità

    Art. 47 D.Lgs. 174/2016 — Estensione della nullità

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.

    2. La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

    3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

  • Art. 48 D.Lgs. 174/2016 — Nullità della notificazione

    Art. 48 D.Lgs. 174/2016 — Nullità della notificazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 44 e 45.