Testo dell'articoloVigente
Art. 43 D.Lgs. 174/2016 – Termini e preclusioni
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d’ufficio.
4. Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra le parti.
6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell’articolo 93, commi 12 e 13.
7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell’ articolo 155 del codice di procedura civile.
In sintesi
L'articolo 43 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina il sistema dei termini processuali e delle relative preclusioni. I termini sono di regola ordinatori salvo che la legge li dichiari espressamente perentori; i termini per la proposizione di gravami sono sempre perentori e le relative decadenze sono pronunciate d'ufficio. Il giudice può prorogare o abbreviare i termini non decadenziali prima della scadenza; le proroghe sono soggette a limiti e richiedono, se ulteriori, una motivazione per motivi gravi. La parte incorsa in decadenza senza colpa può essere rimessa in termini ai sensi dell'articolo 93 del Codice. Per il computo dei termini si applica l'articolo 155 c.p.c.Indice dei contenuti
Il sistema dei termini processuali: fonte legale e giudiziale
L'articolo 43 stabilisce anzitutto che i termini per il compimento degli atti processuali sono fissati in via principale dalla legge. Il giudice può fissarli - anche a pena di decadenza - soltanto se la legge glielo consente espressamente. Questa riserva di legge relativa mira a garantire la prevedibilità delle sequenze processuali: le parti devono poter calcolare i termini a partire dalla legge, senza essere esposte a poteri discrezionali del giudice non autorizzati dalla norma. Il sistema è coerente con il principio costituzionale del giusto processo e del contraddittorio effettivo: un termine fissato arbitrariamente dal giudice senza base legale non produce decadenza.
Termini ordinatori e termini perentori: distinzione e conseguenze
Il comma 2 enuncia la regola generale secondo cui i termini di legge sono ordinatori, salvo che la legge stessa li dichiari espressamente perentori. I termini ordinatori, se superati, non comportano la decadenza dell'atto; l'atto compiuto tardivamente è irregolare ma efficace, potendo al più dar luogo a una responsabilità disciplinare o processuale della parte inadempiente. I termini perentori, invece, operano diversamente: la loro scadenza produce la decadenza di diritto del potere di compiere l'atto, senza che sia necessaria un'eccezione di parte, dato che il comma 3 impone al giudice di pronunciare la decadenza d'ufficio.
I termini per i gravami: perentorietà assoluta e decadenza d'ufficio
Il comma 3 riserva un trattamento speciale ai termini per la proposizione dei gravami - appello, ricorso per cassazione e gli altri mezzi di impugnazione previsti dal Codice. Questi termini sono sempre perentori, indipendentemente da qualsiasi indicazione espressa della legge: la perentorietà deriva dalla natura stessa dei gravami come meccanismi di chiusura del processo che, se non attivati nei termini, determinano il passaggio in giudicato della sentenza. Il giudice è tenuto a pronunciare d'ufficio la decadenza quando rileva la tardività dell'impugnazione, anche in assenza di eccezione della controparte: la certezza dei giudicati è un interesse pubblico che travalica la disponibilità delle parti.
Proroga e abbreviazione dei termini non perentori
Il comma 4 attribuisce al giudice una serie di poteri gestionali sui termini non perentori. Anzitutto, il giudice può abbreviarli o prorogarli anche d'ufficio, purché lo faccia prima della scadenza: un intervento dopo la scadenza sarebbe privo di effetto. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario - regola che impedisce allungamenti sproporzionati del processo -, né può essere concessa ulteriormente se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato. Quest'ultima previsione introduce un sistema di checks procesuali a cascata: la prima proroga è quasi automatica, mentre quelle successive richiedono una giustificazione che il giudice deve esplicitare nel provvedimento.
L'assoluta immodificabilità dei termini perentori
Il comma 5 sancisce il principio di irriducibilità e immodificabilità dei termini perentori: «non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra le parti». La precisazione sull'accordo tra le parti è significativa: nel processo contabile, dove è parte necessaria il pubblico ministero contabile - portatore di un interesse pubblico sovraindividuale - non sarebbe ammissibile che la disponibilità privata delle parti potesse erodere le scadenze decadenziali. Questo comma garantisce l'indisponibilità processuale dei termini perentori, allineandosi alla medesima regola presente nell'articolo 153 del codice di procedura civile.
La rimessione in termini per causa non imputabile
Il comma 6 disciplina il rimedio eccezionale della rimessione in termini: la parte che dimostri di essere incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 93, commi 12 e 13, del Codice, che dettano il procedimento e i presupposti per la concessione della rimessione. L'istituto è strettamente collegato al diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione: sarebbe iniquo che una decadenza determinata da cause oggettive estranee alla negligenza della parte - come un caso fortuito, una forza maggiore o un errore scusabile indotto da condotte processuali altrui - producesse effetti definitivi senza possibilità di rimedio.
Il computo dei termini: rinvio all'articolo 155 c.p.c.
Il comma 7 rinvia, per il computo dei termini, all'articolo 155 del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce le regole generali di computo: non si conta il giorno iniziale (dies a quo non computatur), si contano i giorni intermedi e il giorno finale; quando la scadenza cade in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo seguente. Il rinvio è coerente con l'approccio sistematico del Codice di giustizia contabile, che evita di duplicare norme tecniche già consolidate nel codice di procedura civile, preferendo il richiamo per relationem a norme unificate e di applicazione ormai pacifica nella prassi forense.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra termine ordinatorio e termine perentorio nel processo contabile?
Il termine ordinatorio, se superato, non comporta la decadenza del potere di compiere l'atto. Il termine perentorio, invece, produce decadenza di diritto alla sua scadenza, e il giudice deve pronunciarla d'ufficio ai sensi del comma 3 dell'articolo 43.
I termini per impugnare la sentenza della Corte dei conti sono sempre perentori?
Sì. Il comma 3 dell'articolo 43 stabilisce che i termini per la proposizione dei gravami sono sempre perentori, indipendentemente da una specifica dichiarazione legislativa, e le decadenze hanno luogo di diritto e sono pronunciate d'ufficio.
Il giudice può prorogare un termine perentorio su accordo delle parti?
No. Il comma 5 dell'articolo 43 precisa che i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati nemmeno in base ad accordo tra le parti. Solo i termini non perentori sono modificabili dal giudice, entro i limiti previsti dal comma 4.
Come si computa un termine processuale nel processo contabile?
Per il computo si applica l'articolo 155 del codice di procedura civile, per effetto del rinvio contenuto nel comma 7 dell'articolo 43: non si conta il giorno iniziale (dies a quo), si computa il giorno finale, e se questo cade in un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno non festivo.
È possibile ottenere la rimessione in termini se si è incorsi in una decadenza per errore del segretario?
Sì. Il comma 6 dell'articolo 43 consente alla parte di chiedere la rimessione in termini quando la decadenza è avvenuta per causa ad essa non imputabile. Il giudice provvede secondo l'articolo 93, commi 12 e 13, valutando la sussistenza dei presupposti.