Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 30 D.Lgs. 174/2016 – Doveri delle parti
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità. In caso di inosservanza di tale dovere il presidente della sezione ne riferisce alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.
2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli interventi orali pronunciati davanti al giudice. Si applicano le disposizioni dell’ articolo 89 del codice di procedura civile.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 30 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) enuncia i doveri di lealtà e probità che gravano sul pubblico ministero, sulle parti e sui loro difensori nel processo contabile. Il comma 1 stabilisce che chiunque partecipi al processo deve tenere un comportamento conforme ai principi di lealtà e probità, e demanda al presidente della sezione di segnalare le violazioni alle autorità disciplinari competenti. Il comma 2 vieta l'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli interventi orali, rinviando all'articolo 89 del codice di procedura civile per le relative sanzioni. La norma riflette la tradizione deontologica del processo e tutela la dignità della funzione giurisdizionale.Indice dei contenuti
La lealtà e la probità come principi generali del processo contabile
L'articolo 30 del D.Lgs. 174/2016 introduce nel processo contabile i doveri di lealtà e probità, principi già noti al processo civile attraverso l'articolo 88 del codice di procedura civile. La scelta di codificare esplicitamente questi obblighi riflette la consapevolezza del legislatore delegato che il processo contabile, pur avendo natura giurisdizionale, si svolge in un contesto di forte interesse pubblico: i giudizi riguardano il patrimonio delle pubbliche amministrazioni e, in ultima analisi, le risorse dei cittadini. La lealtà processuale impone di non affermare consapevolmente fatti falsi, di non produrre documenti alterati, di non chiedere misure cautelari o rinvii in malafede. La probità attiene invece alla correttezza morale complessiva della condotta processuale, che deve essere orientata al giusto componimento della controversia e non alla sua dilatazione strumentale.
I soggetti destinatari: pubblico ministero, parti e difensori
La norma si distingue da analoghi istituti del processo civile per il fatto che include esplicitamente il pubblico ministero tra i soggetti gravati dai doveri di lealtà e probità. Nel processo civile ordinario, queste regole si applicano principalmente alle parti private e ai loro difensori. Nel processo contabile, invece, il pubblico ministero è un organo pubblico con funzioni requirenti che agisce nell'interesse della collettività, ma ciò non lo esime dal rispettare i medesimi standard comportamentali imposti alle parti private. Anzi, essendo il pubblico ministero contabile titolare di poteri investigativi peculiari - accesso ad atti e documenti delle amministrazioni, audizione di testimoni, richiesta di misure cautelari - il dovere di lealtà assume per lui un rilievo ancora più pregnante: l'abuso di queste prerogative costituirebbe una violazione particolarmente grave dei principi di imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.
Le conseguenze della violazione: la segnalazione disciplinare
Il comma 1 individua nel presidente della sezione il soggetto competente a rilevare le violazioni dei doveri di lealtà e probità e a segnalarle alle autorità che esercitano il potere disciplinare. Per gli avvocati difensori, l'autorità disciplinare competente è l'ordine forense di appartenenza, che può irrogare sanzioni che vanno dall'avvertimento alla radiazione. Per i pubblici ministeri contabili, che sono magistrati, le violazioni deontologiche processuali possono dar luogo a procedimenti disciplinari innanzi al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Il meccanismo previsto dall'articolo 30 è dunque «esterno» rispetto al processo: il presidente della sezione non applica direttamente sanzioni endoprocessuali, ma si limita a trasferire l'informativa all'organo deputato a valutare la condotta del professionista nella sede disciplinare appropriata. Ciò differisce, per esempio, dall'istituto della responsabilità aggravata di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, che consente al giudice civile di condannare la parte in malafede direttamente a una sanzione pecuniaria.
Il divieto di espressioni offensive: il rinvio all'articolo 89 c.p.c.
Il comma 2 vieta esplicitamente l'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli interventi orali davanti al giudice. Il rinvio all'articolo 89 del codice di procedura civile incorpora nel processo contabile il regime previsto da quella disposizione: il giudice può ordinare che vengano cancellate le espressioni offensive contenuti negli atti scritti, e può in ogni caso riferire il comportamento scorretto all'autorità che esercita il potere disciplinare. L'applicazione del divieto non riguarda solo le memorie difensive o le comparse, ma si estende a ogni atto scritto del processo, comprese le istanze cautelari, le eccezioni e i motivi di appello. Per quanto concerne gli interventi orali in udienza, il presidente di udienza ha il potere di richiamare all'ordine il difensore che faccia uso di espressioni inappropriate, potere che si affianca al più generale potere di direzione dell'udienza.
Il rapporto con gli obblighi deontologici forensi
I doveri sanciti dall'articolo 30 si sovrappongono, senza sostituirli, agli obblighi deontologici previsti dal codice deontologico forense. L'avvocato difensore che violi i doveri di lealtà e probità in un processo contabile commette un illecito disciplinare forense, indipendentemente dall'eventuale segnalazione del presidente della sezione. La norma processuale e quella deontologica perseguono dunque lo stesso obiettivo - la corretta condotta del difensore nel processo - ma attraverso strumenti diversi e procedimenti separati. La segnalazione del presidente della sezione ai sensi dell'articolo 30 costituisce un elemento di fatto rilevante nel procedimento disciplinare forense, ma non lo vincola né lo pregiudica: il consiglio distrettuale di disciplina valuta autonomamente la condotta dell'avvocato secondo i parametri del codice deontologico.
Il confronto con il processo amministrativo e la specificità contabile
Un istituto analogo è presente nel processo amministrativo, dove l'articolo 26 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) prevede la condanna alle spese per lite temeraria. Il codice di giustizia contabile non ha riprodotto in modo speculare questa disciplina nell'articolo 30, preferendo mantenere il meccanismo della segnalazione disciplinare. Tuttavia, l'articolo 31, comma 4, del codice consente al giudice di condannare la parte soccombente a una somma equitativamente determinata quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti consolidati, avvicinandosi - sul piano degli effetti economici - alla condanna per lite temeraria del processo amministrativo. Il sistema complessivo del codice di giustizia contabile tende quindi a disincentivare comportamenti dilatori e sleali attraverso una combinazione di strumenti: la segnalazione disciplinare dell'articolo 30 e la condanna rafforzata alle spese dell'articolo 31.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
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Domande frequenti
Cosa si intende per «lealtà e probità» nel processo contabile?
Sono doveri comportamentali che impongono a tutte le parti del processo - pubblico ministero, parti e difensori - di agire in modo corretto, senza affermare fatti falsi, senza produrre documenti alterati e senza proporre istanze pretestuose o meramente dilatatorie.
Chi può segnalare la violazione dei doveri di lealtà nel processo contabile?
È il presidente della sezione che ha il compito di rilevare le violazioni e segnalarle alle autorità disciplinari competenti: l'ordine forense per gli avvocati, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti per i magistrati contabili.
Il giudice contabile può cancellare espressioni offensive dagli atti processuali?
Sì. Il comma 2 dell'articolo 30 rinvia all'articolo 89 del codice di procedura civile, che attribuisce al giudice il potere di ordinare la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti processuali.
I doveri di lealtà si applicano anche al pubblico ministero contabile?
Sì. A differenza del processo civile ordinario, l'articolo 30 del codice contabile include esplicitamente il pubblico ministero tra i soggetti gravati dai doveri di lealtà e probità, in considerazione dei poteri investigativi particolarmente incisivi di cui dispone.
La segnalazione del presidente della sezione vincola l'esito del procedimento disciplinare?
No. La segnalazione costituisce un atto di impulso che avvia o integra il procedimento disciplinare, ma l'organo disciplinare competente (ordine forense o Consiglio di Presidenza) valuta autonomamente i fatti secondo i propri parametri.