Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 27 D.Lgs. 174/2016 – Liquidazione compensi

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e del custode nominati dal pubblico ministero è regolata dall’articolo 63.

In sintesi

L'articolo 27 stabilisce che la disciplina della liquidazione dei compensi del consulente tecnico e del custode nominati dal pubblico ministero contabile e' regolata dall'articolo 63 del Codice. Questa disposizione opera come norma di raccordo: mentre gli articoli 23 e 26 disciplinano rispettivamente il consulente tecnico e il custode nominati dal giudice, e rinviano per i compensi all'articolo 27 stesso, quest'ultimo articolo estende la medesima disciplina di liquidazione anche agli ausiliari nominati dal pubblico ministero nella fase preprocessuale. L'articolo 63 contiene la disciplina analitica della liquidazione, garantendo uniformita' di trattamento tra ausiliari del giudice e ausiliari del pubblico ministero.
Indice dei contenuti

Funzione di raccordo dell'articolo 27

L'articolo 27 e' una norma di chiusura e di rinvio: il suo contenuto dispositivo e' minimo, ma la sua funzione sistematica e' rilevante. La norma chiarisce che la disciplina della liquidazione dei compensi degli ausiliari si applica uniformemente sia agli ausiliari nominati dal giudice (consulente tecnico ex art. 23, custode ex art. 26) sia agli ausiliari nominati dal pubblico ministero nella fase preprocessuale o in sede istruttoria. Il rinvio all'articolo 63 garantisce che non vi siano trattamenti differenziati e ingiustificati tra ausiliari che svolgono funzioni analoghe a seconda di chi li abbia nominati. Questa uniformita' risponde a principi di uguaglianza e di certezza dei diritti degli ausiliari giudiziari.

L'articolo 63 e la disciplina analitica della liquidazione

L'articolo 63 del Codice contiene la disciplina sostanziale della liquidazione dei compensi. In base alle regole generali degli ausiliari giudiziari, il compenso del consulente tecnico e' determinato in base alle tariffe stabilite per categoria: per i commercialisti si applicano le tariffe professionali vigenti; per i tecnici (ingegneri, architetti, periti) si applicano i rispettivi decreti ministeriali; per i dipendenti pubblici che svolgono consulenza si applicano le norme sull'equo compenso per incarichi aggiuntivi. Il compenso del custode si determina invece in base alle attività svolte e alla durata della custodia. L'articolo 63 disciplina anche le modalita' procedurali della liquidazione: la richiesta del compenso, la produzione delle note spese, il decreto di liquidazione del giudice o del pubblico ministero, l'impugnabilita' del decreto.

Gli ausiliari del pubblico ministero contabile

Il pubblico ministero contabile, nella fase istruttoria che precede l'esercizio dell'azione di responsabilita', può richiedere l'assistenza di esperti e tecnici per valutare la portata del danno erariale, analizzare documentazione contabile complessa, periziare beni e immobili. Questi ausiliari sono nominati dal pubblico ministero, non dal giudice, e la loro attività si svolge prima che il giudizio sia instaurato. Il legislatore ha ritenuto opportuno assoggettare la loro liquidazione alle stesse regole degli ausiliari giudiziari, evitando che le parti convenute possano sollevare eccezioni sulla regolarita' della nomina o sulla misura del compenso semplicemente in ragione del fatto che l'ausiliare e' stato designato nella fase preprocessuale anziché in sede giudiziale.

Il decreto di liquidazione e la sua impugnabilita'

La liquidazione del compenso avviene con decreto del giudice (o del pubblico ministero per gli ausiliari della fase istruttoria). Il decreto di liquidazione e' impugnabile con i mezzi previsti dall'articolo 63 del Codice, in modo analogo a quanto avviene nel processo civile per i decreti di liquidazione degli ausiliari del giudice civile. L'impugnazione può essere promossa sia dall'ausiliare che ritiene il compenso insufficiente, sia dalla parte obbligata al pagamento che lo reputa eccessivo. La questione e' decisa dal giudice in camera di consiglio, con ordinanza non appellabile, analogamente a quanto previsto per le controversie sulla liquidazione nel processo civile.

Criteri di determinazione del compenso e contenimento della spesa

Il sistema delle tariffe professionali, cui rinvia l'articolo 63 del Codice, deve essere letto in coordinamento con i principi generali sul contenimento della spesa della giustizia. Il giudice non e' vincolato alla tariffa massima: può liquidare il compenso in misura inferiore al massimo tariffario, tenendo conto della complessita' effettiva dell'incarico, della qualita' del lavoro svolto, della celerita' dell'adempimento. Questa discrezionalita' nella liquidazione risponde all'esigenza di razionalizzare la spesa per la giustizia contabile, che e' essa stessa una spesa pubblica e come tale soggiace ai principi di economicita' e efficienza che la Corte dei conti e' istituzionalmente chiamata a presidiare.

Coordinamento con la normativa sugli ausiliari del giudice civile

L'articolo 7, comma 2, del Codice di giustizia contabile prevede l'applicabilita' sussidiaria delle norme del codice di procedura civile «in quanto espressione di principi generali». La disciplina degli ausiliari del giudice civile - articoli 61-68 c.p.c. - e' dunque rilevante anche nel processo contabile, nella misura in cui non sia derogata dalla disciplina speciale del Codice. L'articolo 27 si inserisce in questo coordinamento: la liquidazione degli ausiliari del giudice contabile segue l'articolo 63 del Codice come norma speciale, mentre per tutto quanto non disciplinato si applicano, in quanto principi generali, le disposizioni del processo civile. Il risultato e' un sistema coerente e completo, che evita lacune nella disciplina della retribuzione degli ausiliari della giustizia contabile.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Che differenza c'e' tra gli ausiliari del giudice e gli ausiliari del pubblico ministero?

Gli ausiliari del giudice (consulente tecnico, custode) sono nominati nell'ambito del processo gia' instaurato. Gli ausiliari del pubblico ministero sono nominati nella fase preprocessuale istruttoria, prima che l'azione di responsabilita' sia esercitata. L'art. 27 assoggetta entrambi alla stessa disciplina di liquidazione.

Come viene liquidato il compenso degli ausiliari nel processo contabile?

Secondo le regole dell'art. 63 del Codice, che richiama le tariffe professionali della categoria di appartenenza dell'ausiliare. Il compenso e' liquidato con decreto del giudice (o del pubblico ministero per la fase istruttoria).

Il decreto di liquidazione del compenso e' impugnabile?

Si', nelle forme previste dall'art. 63 del Codice. L'impugnazione puo' essere proposta sia dall'ausiliare che ritiene il compenso insufficiente, sia dalla parte che lo ritiene eccessivo.

Il giudice e' vincolato al massimo della tariffa professionale?

No. Il giudice puo' liquidare un compenso inferiore al massimo tariffario tenendo conto della complessita' effettiva dell'incarico e della qualita' del lavoro svolto, nell'esercizio di una discrezionalita' riconosciuta dall'ordinamento.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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