Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 37 D.Lgs. 174/2016 – Contenuto del processo verbale

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.

2. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal segretario. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.

In sintesi

L'articolo 37 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) stabilisce i requisiti minimi che deve rispettare il processo verbale redatto nel corso delle udienze e degli atti processuali davanti alla Corte dei conti. Il verbale deve documentare le persone intervenute, le circostanze di tempo e di luogo, le attività svolte, le rilevazioni effettuate e le dichiarazioni ricevute. L'atto è sottoscritto dal presidente dell'udienza e dal segretario; a quest'ultimo spetta, salvo diversa previsione di legge, dare lettura del verbale agli altri intervenuti prima della chiusura.
Indice dei contenuti

Il processo verbale come atto documentale del processo contabile

Il processo verbale costituisce lo strumento fondamentale di documentazione dell'attività processuale svolta davanti alla Corte dei conti. Non si tratta di un mero adempimento formale: il verbale cristallizza in forma scritta tutto quanto accade in udienza o nel corso di altri atti processuali, garantendo la ricostruibilità degli avvenimenti e la certezza dei contenuti di dichiarazioni, rilevazioni e attività compiute. In assenza di un verbale conforme alle prescrizioni dell'articolo 37, l'atto processuale documentato potrebbe essere viziato da nullità ai sensi degli articoli 44 e 45 dello stesso Codice.

Il contenuto necessario: persone, luogo, tempo, attività, dichiarazioni

Il comma 1 individua cinque categorie di informazioni che il verbale deve obbligatoriamente contenere. In primo luogo, l'indicazione delle persone intervenute: giudici, pubblico ministero contabile, parti, difensori e testimoni devono essere identificati in modo univoco. In secondo luogo, le circostanze di luogo e di tempo, ossia la sede e la data dell'udienza o dell'atto, elementi necessari per collocare cronologicamente i provvedimenti. In terzo luogo, la descrizione delle attività svolte, che comprende ogni operazione processuale compiuta nell'ambito dell'udienza. In quarto luogo, le rilevazioni fatte, tra cui rientrano le osservazioni istruttorie e le verifiche operate dal giudice o dai suoi ausiliari. Infine, le dichiarazioni ricevute: questa categoria abbraccia le dichiarazioni delle parti, i testimoni escussi e ogni altra manifestazione di volontà o di scienza resa oralmente nel corso dell'atto.

Sottoscrizione e lettura: il ruolo del presidente e del segretario

Il comma 2 disciplina le formalità conclusive del verbale. La sottoscrizione spetta congiuntamente a chi presiede l'udienza e al segretario: la doppia firma attesta l'autenticità del documento e la correttezza della verbalizzazione. Al segretario è attribuito un ulteriore compito: quando vi siano altri intervenuti diversi dal presidente, egli deve dare loro lettura del processo verbale, salvo che la legge disponga altrimenti. Questo adempimento assolve una funzione di garanzia: le parti e i testimoni possono così verificare che le proprie dichiarazioni siano state riportate fedelmente e, se necessario, richiederne la rettifica prima della sottoscrizione del documento.

Rapporto con la disciplina del codice di procedura civile

Il Codice di giustizia contabile, nel dettare la disciplina del processo verbale, si ispira agli articoli 126 e 207 del codice di procedura civile, pur adattandoli alle specificità del giudizio contabile. In particolare, la Corte dei conti opera spesso in composizione collegiale e vede la necessaria presenza del pubblico ministero contabile, che è parte necessaria del processo; entrambi questi elementi rendono la verbalizzazione più articolata rispetto al processo civile ordinario. Quando il Codice non prevede espressamente una disciplina speciale, l'articolo 7 del D.Lgs. 174/2016 prevede il rinvio esterno al codice di procedura civile, in quanto compatibile, garantendo così coerenza sistematica.

Il verbale nelle udienze collegiali e negli atti fuori udienza

Sebbene l'articolo 37 faccia riferimento all'udienza come contesto principale, il processo verbale può essere redatto anche per documentare atti compiuti al di fuori dell'udienza stricto sensu, come le operazioni di ispezione, le verifiche di conto o le audizioni di testimoni in forma diversa. In tali casi il verbale conserva il medesimo valore documentale e deve rispettare gli stessi requisiti di contenuto. Nelle udienze collegiali, il presidente del collegio assume il ruolo di chi presiede ai fini della sottoscrizione finale, anche quando uno dei giudici del collegio non sia presente per l'intera durata dell'udienza.

Conseguenze della violazione: nullità e sanatoria

L'omissione di uno degli elementi prescritti dall'articolo 37 non determina automaticamente la nullità dell'atto documentato, poiché occorre verificare, ai sensi dell'articolo 44, se la nullità sia comminata dalla legge oppure se l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo. La mancata sottoscrizione da parte del presidente o del segretario, tuttavia, costituisce la carenza di un requisito formale indispensabile e può integrare una causa di nullità rilevabile secondo le regole generali dell'articolo 45. La lettura del verbale agli intervenuti, invece, pur essendo obbligatoria, tende a essere qualificata come irregolarità sanabile qualora le parti abbiano comunque avuto cognizione del contenuto dell'atto senza formulare eccezioni tempestive.

Rilevanza pratica nel giudizio di responsabilità

Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'erario, il processo verbale riveste particolare importanza in sede di udienza di discussione, quando vengono rese dichiarazioni dal convenuto, dal suo difensore o dal pubblico ministero contabile. Qualsiasi ammissione, rinuncia o accordo comunicato oralmente al giudice trova il proprio atto fondante nel verbale. La mancata o inesatta verbalizzazione può determinare contestazioni in sede di impugnazione sull'effettivo svolgimento dell'udienza. Per questa ragione, la prassi delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti prevede la massima cura nella redazione del verbale, spesso integrato da allegati quando le dichiarazioni hanno contenuto tecnico o contabile complesso.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi deve sottoscrivere il processo verbale davanti alla Corte dei conti?

Il verbale deve essere sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal segretario. Se vi sono altri intervenuti, il segretario è tenuto a darne lettura prima della chiusura dell'atto, salvo che la legge disponga altrimenti.

Cosa succede se il verbale non contiene tutti gli elementi richiesti dall'articolo 37?

L'omissione non determina automaticamente la nullità: occorre verificare, ai sensi dell'articolo 44, se la nullità sia comminata dalla legge o se l'atto abbia raggiunto il proprio scopo. La mancanza degli elementi indispensabili, come la sottoscrizione, può invece dar luogo a nullità rilevabile ai sensi dell'articolo 45.

Il verbale deve riportare le dichiarazioni delle parti parola per parola?

No, il Codice richiede la «descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute»: è sufficiente una riproduzione fedele del contenuto essenziale, non necessariamente stenografica, purché la dichiarazione sia identificabile in modo univoco.

Il processo verbale si redige solo in udienza?

No: il verbale può essere redatto anche per documentare atti compiuti al di fuori dell'udienza, come verifiche, ispezioni e audizioni extragiudiziali. In tutti i casi deve rispettare i requisiti di contenuto previsti dal comma 1 dell'articolo 37.

Qual è il rapporto tra l'articolo 37 e le norme del codice di procedura civile sulla verbalizzazione?

L'articolo 37 costituisce la norma speciale del processo contabile; per quanto non espressamente disciplinato, si applica in via suppletiva il codice di procedura civile in quanto compatibile, come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 174/2016.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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