leggeinchiaro.it

Categoria: Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016)

  • Art. 60 D.Lgs. 174/2016 — Audizioni personali di soggetti informati

    Art. 60 D.Lgs. 174/2016 — Audizioni personali di soggetti informati

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero può disporre o delegare con decreto motivato l’individuazione e l’audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità.

    2. Il decreto è notificato unitamente all’invito a presentarsi nel luogo in cui sarà esperita l’audizione personale, con l’avvertenza della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si applica l’ articolo 249 del codice di procedura civile.

    3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell’articolo 56.

    4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l’obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all’organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell’audizione che è rinviata a nuova data.

    5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero è applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

  • Art. 61 D.Lgs. 174/2016 — Ispezioni e accertamenti

    Art. 61 D.Lgs. 174/2016 — Ispezioni e accertamenti

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’ispezione consiste nell’accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, per reperire, prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell’indagine, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di ricostruire storicamente e documentalmente i fatti oggetto di istruttoria. Si applica l’ articolo 103 del codice di procedura penale.

    2. Nel corso dell’ispezione possono essere disposti esibizione di atti e documenti, audizioni personali, rilievi fotografici e accertamenti diretti.

    3. L’accertamento diretto consiste nell’accesso a luoghi specifici o a cose individuate, al fine di acquisire elementi informativi e fonti di prova utili alle indagini.

    4. L’ispezione e l’accertamento diretto sono disposti con decreto motivato; copia del decreto è consegnata al soggetto che ha l’attuale disponibilità del luogo o della cosa ispezionati.

    5. Delle operazioni compiute e delle risultanze dell’ispezione e dell’accertamento viene redatto processo verbale sottoscritto dal personale operante; copia del verbale è rilasciata al soggetto di cui al comma 4.

    6. Il pubblico ministero può altresì delegare le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti di cui all’articolo 56, comma 1.

    7. Per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti o funzionari regionali occorre la previa intesa con il presidente della regione.

  • Art. 62 D.Lgs. 174/2016 — Sequestro documentale

    Art. 62 D.Lgs. 174/2016 — Sequestro documentale

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre il sequestro di atti o documenti necessari all’accertamento dei fatti, anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per l’acquisizione o per la genuinità e integrità degli stessi.

    2. Copia del decreto motivato è consegnata al responsabile dell’ufficio o al soggetto che ha l’attuale disponibilità della documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha facoltà di assistere, ove presente, senza diritto di essere avvisato, il responsabile dell’area legale dei soggetti presso i quali si compie il sequestro, purché prontamente reperibile.

    3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di altre Forze di polizia, anche locale, che ricercano e acquisiscono immediatamente gli atti o documenti da sequestrare, e redigono processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma 2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa avviene in un momento successivo, su richiesta della pubblica amministrazione.

    4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, tali documenti devono essere consegnati al pubblico ministero senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

    5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la custodia deve avvenire in luogo diverso e con le modalità determinate dal pubblico ministero. All’atto della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di conservare le cose e tenerle a disposizione del pubblico ministero, nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.

    6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche su istanza dell’amministrazione interessata, il pubblico ministero dispone il dissequestro della documentazione, restituendola all’amministrazione.

    7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse può proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza dell’avvenuto sequestro.

    8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di consiglio è dato avviso alle parti almeno tre giorni prima, affinchè possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando l’atto o il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo all’oggetto dell’istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in parte, il decreto e dispone l’immediato dissequestro degli atti e documenti.

  • Art. 63 D.Lgs. 174/2016 — Consulenze tecniche

    Art. 63 D.Lgs. 174/2016 — Consulenze tecniche

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero, quando deve procedere ad accertamenti per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti tecnici.

    2. La nomina del consulente tecnico avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’ articolo 73 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

    3. Con provvedimento del Segretario generale della Corte dei conti, nella qualità di responsabile del centro di spesa, sono dettate le disposizioni di carattere generale per la liquidazione dei compensi del consulente e del custode.

  • Art. 64 D.Lgs. 174/2016 — Procedimenti d’istruzione preventiva

    Art. 64 D.Lgs. 174/2016 — Procedimenti d’istruzione preventiva

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilità di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, il presidente della sezione o il giudice da lui delegato, su istanza di parte, provvede all’assunzione preventiva del mezzo richiesto.

    2. L’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

    3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

  • Art. 65 D.Lgs. 174/2016 — Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero

    Art. 65 D.Lgs. 174/2016 — Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ove espressamente prevista, ovvero l’audizione assunta in violazione dell’articolo 60, comma 4, secondo periodo, costituiscono causa di nullità dell’atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.

  • Art. 66 D.Lgs. 174/2016 — Atti interruttivi della prescrizione

    Art. 66 D.Lgs. 174/2016 — Atti interruttivi della prescrizione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Con l’invito a dedurre ai sensi dell’articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta.

    2. A seguito dell’interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere l’ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall’esordio dello stesso.

    3. Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo.

  • Art. 67 D.Lgs. 174/2016 — Invito a fornire deduzioni

    Art. 67 D.Lgs. 174/2016 — Invito a fornire deduzioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Prima di emettere l’atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione dell’invito, entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

    2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l’omessa audizione personale, determina l’inammissibilità della citazione.

    3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell’audizione che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, può essere differito comunque entro il termine di cui al comma 1.

    4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha la facoltà di farsi assistere dal difensore, sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o da un appartenente agli organi di cui al comma 1, dell’articolo 56.

    5. Il procuratore regionale deposita l’atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall’articolo 68.

    6. Nel caso l’invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.

    7. Successivamente all’invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l’emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati.

    8. Nell’invito a dedurre, il pubblico ministero può costituire in mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.

    9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal primo agosto al trentuno agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.

  • Art. 68 D.Lgs. 174/2016 — Istanza di proroga

    Art. 68 D.Lgs. 174/2016 — Istanza di proroga

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, può chiedere alla sezione la concessione di eventuali proroghe del termine di cui all’articolo 67, comma 5; l’istanza non può essere presentata per più di due volte.

    2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all’uopo designato dal presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata.

    3. La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l’atto di citazione ovvero a disporre l’archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni.

    4. Quando accoglie l’istanza di proroga, il giudice fissa il termine finale della proroga e quello di comunicazione dell’ordinanza ai destinatari di invito a dedurre.

    5. Avverso l’ordinanza che consente o nega la proroga è ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della segreteria della stessa.

    6. La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal pubblico ministero, l’ordinanza fissa un nuovo termine per il deposito dell’atto di citazione; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal presunto responsabile, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l’atto di citazione ovvero disporre l’archiviazione.

  • Art. 69 D.Lgs. 174/2016 — Archiviazione

    Art. 69 D.Lgs. 174/2016 — Archiviazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi sono elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, il pubblico ministero dispone l’archiviazione del fascicolo istruttorio.

    2. Il pubblico ministero dispone altresì l’archiviazione per assenza di colpa grave ove valuti che l’azione amministrativa si sia conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

    3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, è sottoposto al visto del procuratore regionale.

    4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, è tempestivamente comunicato al destinatario dell’invito a dedurre.

    5. Qualora il procuratore regionale non condivida le motivazioni dell’archiviazione, formula per iscritto le proprie motivate osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario del fascicolo.

    6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il fascicolo istruttorio, adottando personalmente le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione erariale.

  • Art. 70 D.Lgs. 174/2016 — Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato

    Art. 70 D.Lgs. 174/2016 — Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se dopo l’emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati. 1-bis. Della riapertura del fascicolo è data notizia ai soggetti ai quali sia stata precedentemente comunicata l’archiviazione.

  • Art. 71 D.Lgs. 174/2016 — Accesso al fascicolo istruttorio

    Art. 71 D.Lgs. 174/2016 — Accesso al fascicolo istruttorio

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il destinatario dell’invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle liti hanno il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di apposita istanza, salva la tutela della riservatezza di cui all’articolo 52, comma 1.

    2. La visione dei documenti è consentita, ove possibile, al momento della presentazione della domanda.

    3. Il destinatario dell’invito a dedurre ha il diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici. L’ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il destinatario dell’invito a dedurre al fine del loro reperimento.

    4. In deroga alla disciplina vigente, nelle ipotesi di cui al precedente comma tutti i termini dei procedimenti di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico, compresi quelli per l’opposizione dei controinteressati, sono ridotti della metà.

    5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego all’accesso o decorsi inutilmente i termini per l’adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell’invito a dedurre può chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti non già acquisiti al fascicolo istruttorio, specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero dà immediata comunicazione al destinatario dell’invito a dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta è tenuto a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione al richiedente al presidente della sezione giurisdizionale competente, che decide entro cinque giorni. A decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il termine per la presentazione delle deduzioni e dei documenti è sospeso fino alla comunicazione di disponibilità dei documenti o del decreto del presidente della sezione giurisdizionale.