Testo dell'articoloVigente
Art. 60 D.Lgs. 174/2016 – Audizioni personali di soggetti informati
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il pubblico ministero può disporre o delegare con decreto motivato l’individuazione e l’audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità.
2. Il decreto è notificato unitamente all’invito a presentarsi nel luogo in cui sarà esperita l’audizione personale, con l’avvertenza della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si applica l’ articolo 249 del codice di procedura civile.
3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell’articolo 56.
4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l’obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all’organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell’audizione che è rinviata a nuova data.
5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero è applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.
In sintesi
L'articolo 60 disciplina le audizioni personali di soggetti informati sui fatti oggetto dell'istruttoria contabile. Il pubblico ministero puo disporre o delegare le audizioni con decreto motivato, che e notificato unitamente all'invito a presentarsi. Il soggetto convocato ha l'obbligo di presentarsi e rispondere alle domande, ma non puo essere costretto a deporre su fatti che potrebbero rivelare una sua responsabilita: in tal caso ha diritto di essere assistito da un difensore di fiducia. La mancata comparizione senza giustificato motivo comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 1.000 euro. Le audizioni sono sempre verbalizzate.Indice dei contenuti
Le audizioni personali nell'istruttoria contabile
L'articolo 60 introduce le audizioni personali come strumento istruttorio della procura contabile, finalizzate all'acquisizione orale di elementi utili alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione delle responsabilita. Si tratta di un istituto che combina caratteri propri dell'interrogatorio penale con garanzie tipiche del processo civile, adattandoli alla specificita del procedimento contabile. Le audizioni sono strumentali a fare emergere circostanze che difficilmente risultano dai documenti amministrativi, come le dinamiche decisionali interne agli enti, le prassi seguite nella gestione di fondi pubblici, o le responsabilita dei singoli funzionari.
Il decreto di audizione e la sua notificazione
Il comma 1 attribuisce al pubblico ministero il potere di disporre o delegare con decreto motivato l'individuazione e l'audizione dei soggetti informati. Il decreto e notificato unitamente all'invito a presentarsi, indicando il luogo dell'audizione. La motivazione del decreto deve esplicitare le ragioni per cui l'audizione di quel soggetto e necessaria ai fini dell'istruttoria. L'invito deve contenere l'avvertenza della facolta di farsi assistere da un difensore di fiducia, garanzia essenziale per il soggetto che potrebbe essere chiamato a rispondere su fatti che lo riguardano come presunto responsabile.
L'obbligo di presentarsi e di rispondere
Il comma 4 stabilisce un obbligo a doppio livello: il soggetto convocato deve presentarsi al pubblico ministero o all'organo delegato e deve riferire sui fatti e rispondere alle domande che gli sono rivolte. Questo obbligo di collaborazione e coerente con la funzione pubblicistica dell'istruttoria contabile, che mira alla tutela di risorse collettive. Il regime e pero bilanciato da una tutela contro l'autoincriminazione: il soggetto non puo essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilita. In questi casi deve essere avvertito e ha la facolta di farsi assistere da un difensore; l'assenza del difensore impedisce la prosecuzione dell'audizione, rinviata a nuova data.
Il rinvio all'articolo 249 del codice di procedura civile
Il comma 2 richiama l'applicazione dell'articolo 249 del codice di procedura civile, che disciplina le modalita di escussione dei testimoni nell'ambito del processo civile. Questo rinvio stabilisce che le audizioni contabili seguano un modello piu vicino a quello della testimonianza civile che a quello dell'interrogatorio penale, con la necessaria formalizzazione procedurale ma senza gli strumenti coercitivi tipici del processo penale. Il riferimento al c.p.c. e coerente con la natura mista del procedimento contabile, che attinge sia al modello processuale civile che a quello penale, adattandoli alle esigenze della giurisdizione erariale.
La verbalizzazione e le sue funzioni
Il comma 3 prevede l'obbligo di verbalizzazione delle audizioni, curata da un funzionario della Corte dei conti o da un appartenente agli organi delegati. Il verbale e il documento che fissa le dichiarazioni rese durante l'audizione e costituisce l'elemento istruttorio utilizzabile nelle fasi successive del procedimento. La verbalizzazione ha anche una funzione di garanzia: il soggetto udito puo verificare il contenuto di cio che e stato verbalizzato e, se del caso, chiedere rettifiche. Le dichiarazioni verbalizzate possono essere utilizzate dal pubblico ministero nella valutazione dell'azione erariale e, se rilevanti, nella formulazione dell'atto di citazione.
La sanzione per mancata comparizione
Il comma 5 introduce una sanzione pecuniaria per i soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero: non meno di 100 euro e non piu di 1.000 euro, irrogata dalla sezione su richiesta del pubblico ministero. La previsione di una sanzione pecuniaria in luogo di misure coercitive piu pesanti rispecchia la scelta di un sistema in cui l'obbligo di comparizione e presidiato da conseguenze economiche moderate. La sanzione e irrogata dalla sezione giurisdizionale, non direttamente dal pubblico ministero, il che assicura un controllo giurisdizionale anche su questa misura. Il «giustificato motivo» e una condizione esimente che il soggetto deve provare per evitare la sanzione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il soggetto convocato in audizione e obbligato a rispondere a tutte le domande?
No. Non puo essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilita. In questi casi ha diritto di essere avvertito e di farsi assistere da un difensore; senza il difensore l'audizione deve essere rinviata.
Cosa succede se un soggetto non si presenta all'audizione?
Se manca senza giustificato motivo, la sezione, su richiesta del PM, puo applicare una sanzione pecuniaria tra 100 e 1.000 euro.
Le audizioni devono essere sempre verbalizzate?
Si, il comma 3 prevede l'obbligo di verbalizzazione a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi delegati.
Il soggetto convocato puo portare un avvocato all'audizione?
Si. L'invito deve contenere l'avvertenza della facolta di farsi assistere da un difensore di fiducia, e quando il soggetto potrebbe autoincriminarsi, l'assenza del difensore impedisce la prosecuzione dell'audizione.