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Art. 65 D.Lgs. 174/2016 — Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ove espressamente prevista, ovvero l’audizione assunta in violazione dell’articolo 60, comma 4, secondo periodo, costituiscono causa di nullità dell’atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.
Stesso numero, altri codici
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