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Ultimo aggiornamento: 22 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 87 del Codice di giustizia contabile stabilisce una causa specifica di nullità della citazione: essa è nulla quando non vi sia corrispondenza tra i fatti esposti nell'atto di citazione e gli elementi essenziali del fatto indicati nell'invito a dedurre, tenuto conto delle controdeduzioni presentate dall'inquisito. La norma garantisce la continuità e la coerenza tra la fase pre-processuale (invito a dedurre) e la fase processuale (citazione), impedendo al pubblico ministero di contestare in giudizio fatti sostanzialmente diversi da quelli comunicati al soggetto nella fase istruttoria. Questa regola è diretta a tutelare il diritto di difesa del convenuto, che deve poter avere una conoscenza anticipata e completa delle contestazioni che gli vengono mosse prima di essere chiamato in giudizio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 87 D.Lgs. 174/2016 — Rapporti tra invito a dedurre e citazione

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all’articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.

Commento

La funzione dell'articolo 87: il raccordo tra istruttoria e processo

L'articolo 87 si colloca in una posizione sistematica fondamentale: è il cardine che connette la fase istruttoria pre-processuale — dominata dall'invito a dedurre di cui all'articolo 67 — alla fase giurisdizionale aperta dalla citazione di cui all'articolo 86. La norma introduce una causa di nullità della citazione specifica e autonoma rispetto a quelle previste dall'articolo 86, basata non su vizi formali dell'atto introduttivo ma su una discrasia sostanziale tra il contenuto dell'invito a dedurre e quello della citazione. Si tratta di una garanzia processuale di rango elevato, che presidia il diritto del soggetto inquisito a conoscere in anticipo e con chiarezza i fatti che gli vengono contestati, potendo preparare la propria difesa già nella fase pre-processuale.

Il parametro di verifica: la corrispondenza tra i fatti

La nullità scatta quando non vi sia «corrispondenza» tra i fatti di cui all'articolo 86, comma 2, lettera e) — l'esposizione dei fatti nella citazione — e gli «elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre». La norma non esige una coincidenza letterale e assoluta tra i due atti, ma una corrispondenza sostanziale. Il giudice deve verificare se il convenuto, leggendo l'invito a dedurre, avrebbe potuto ragionevolmente anticipare i fatti contestati nella citazione. Una variazione nella qualificazione giuridica dei medesimi fatti non determina nullità; un'integrazione o una sostituzione dei fatti storici con elementi nuovi — non desumibili dalle controdeduzioni — invece la determina.

Il ruolo delle controdeduzioni nella valutazione del giudice

Un elemento di particolare rilievo nell'articolo 87 è il riferimento agli «ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni». Questo inciso consente al pubblico ministero di arricchire e precisare la ricostruzione fattuale nella citazione sulla base delle informazioni emerse dalla risposta dell'inquisito all'invito a dedurre. Le controdeduzioni, dunque, non costituiscono solo uno strumento difensivo del soggetto inquisito, ma anche una fonte legittima di nuovi elementi che il PM può valorizzare nella costruzione dell'atto di citazione. Il giudice dovrà verificare che gli ampliamenti fattuali presenti nella citazione rispetto all'invito a dedurre trovino giustificazione negli elementi emersi dalle controdeduzioni, e non siano invece integrazioni unilaterali e autonome del PM.

La tutela del diritto di difesa nel processo contabile

La ratio profonda dell'articolo 87 è la tutela del diritto di difesa del convenuto, consacrato nell'articolo 24 della Costituzione. Il processo contabile si caratterizza per una fase pre-processuale molto sviluppata: l'invito a dedurre non è un mero atto burocratico, ma il momento in cui il soggetto viene portato a conoscenza delle ipotesi di responsabilità a suo carico e invitato a presentare le proprie giustificazioni. Se il PM potesse liberamente modificare o ampliare i fatti nella citazione rispetto all'invito a dedurre, l'utilità della fase pre-processuale sarebbe vanificata: il soggetto si troverebbe in giudizio a difendersi da fatti per i quali non ha mai avuto la possibilità di esprimersi preventivamente. L'articolo 87 presidia dunque il diritto al contraddittorio pre-processuale.

Effetti della nullità e possibilità di sanatoria

La nullità della citazione per difetto di corrispondenza con l'invito a dedurre è rilevabile d'ufficio dal giudice, non essendo prevista una forma di sanatoria automatica analoga a quella della costituzione del convenuto per le nullità dell'articolo 86. Il giudice che rileva il vizio deve applicare il regime generale della nullità della citazione previsto dall'articolo 86, ordinando la rinnovazione o l'integrazione dell'atto entro termine perentorio. La rinnovazione dovrà però necessariamente essere preceduta da un nuovo invito a dedurre per i fatti nuovi, pena la reiterazione della nullità: non è sufficiente rinnovare la citazione con i medesimi fatti difformi rispetto all'invito originario. In questa prospettiva, la nullità ex articolo 87 si rivela più gravosa per il PM rispetto alle nullità formali dell'articolo 86.

Coordinamento con il divieto di reformatio in peius del convenuto

L'articolo 87 si coordina con le disposizioni che vietano al PM di peggiorare la posizione del soggetto nella citazione rispetto a quanto comunicato nell'invito a dedurre, senza aver previamente integrato la fase pre-processuale. Questo principio, implicito nel sistema ma desumibile dal complesso degli articoli 67, 83 e 87, garantisce che la posizione del convenuto al momento della citazione non sia mai peggiore di quanto egli potesse ragionevolmente attendersi sulla base dell'invito a dedurre e delle proprie controdeduzioni. Il convenuto, dunque, non deve temere sorprese nell'atto introduttivo del giudizio: i fatti sono quelli comunicati, integrati solo da quanto emerso nelle controdeduzioni.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Perché l'articolo 87 prevede la nullità per difetto di corrispondenza tra invito a dedurre e citazione?

Per tutelare il diritto di difesa del convenuto: l'inquisito deve poter conoscere i fatti contestati nella fase pre-processuale e difendersi dall'invito a dedurre, senza trovarsi in giudizio a fronteggiare fatti mai comunicati in precedenza.

Una citazione può contenere fatti più dettagliati rispetto all'invito a dedurre?

Sì, purché i dettagli aggiuntivi emergano dagli elementi di conoscenza acquisiti grazie alle controdeduzioni presentate dal soggetto inquisito. Non è ammessa invece un'integrazione fattuale unilaterale del PM.

La diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti determina nullità ex articolo 87?

No. La nullità riguarda la discrasia tra i fatti storici, non tra la loro qualificazione giuridica. Se i fatti sono gli stessi, il PM può qualificarli diversamente senza incorrere nella nullità.

Come viene sanata la nullità ex articolo 87?

Il giudice fissa un termine perentorio per rinnovare la citazione; la rinnovazione dovrà però essere preceduta da un nuovo invito a dedurre per i fatti non comunicati in precedenza.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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