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Ultimo aggiornamento: 4 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 64 del D.Lgs. 174/2016 disciplina i procedimenti di istruzione preventiva nel processo contabile. Quando vi è il fondato rischio che un mezzo di prova diventi indisponibile prima che sia possibile assumerlo nel giudizio di merito, o in caso di eccezionale urgenza, il presidente della sezione o un giudice da lui delegato può disporne l'assunzione anticipata su istanza di parte. La norma specifica che l'assunzione preventiva non preclude le questioni di ammissibilità e rilevanza nel giudizio principale e che i verbali delle prove assunte non possono essere prodotti nel merito prima che il mezzo sia stato dichiarato ammissibile. Questo istituto tutela la conservazione della prova senza pregiudicare il pieno contraddittorio nel giudizio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 64 D.Lgs. 174/2016 — Procedimenti d’istruzione preventiva

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilità di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, il presidente della sezione o il giudice da lui delegato, su istanza di parte, provvede all’assunzione preventiva del mezzo richiesto.

2. L’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

In sintesi

L'articolo 64 del D.Lgs. 174/2016 disciplina i procedimenti di istruzione preventiva nel processo contabile. Quando vi è il fondato rischio che un mezzo di prova diventi indisponibile prima che sia possibile assumerlo nel giudizio di merito, o in caso di eccezionale urgenza, il presidente della sezione o un giudice da lui delegato può disporne l'assunzione anticipata su istanza di parte. La norma specifica che l'assunzione preventiva non preclude le questioni di ammissibilità e rilevanza nel giudizio principale e che i verbali delle prove assunte non possono essere prodotti nel merito prima che il mezzo sia stato dichiarato ammissibile. Questo istituto tutela la conservazione della prova senza pregiudicare il pieno contraddittorio nel giudizio.
Indice dei contenuti

La finalità dell'istruzione preventiva nel processo contabile

L'istruzione preventiva è un istituto processuale destinato a preservare la prova quando sussiste il rischio che essa diventi irripetibile o indisponibile prima che il giudizio di merito possa essere instaurato e svoltosi nelle forme ordinarie. Nel processo contabile, l'articolo 64 del d.lgs. 174/2016 recepisce questa esigenza, mutuandola dal diritto processuale generale e adattandola alle specificità del giudizio di responsabilità amministrativa. Il pericolo di dispersione della prova può derivare da cause eterogenee: la malattia o il decesso imminente di un testimone, la deteriorabilità di un documento o di un bene da ispezionare, l'imminente distruzione o alterazione di sistemi informatici rilevanti, oppure situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere i tempi ordinari dell'istruttoria.

I presupposti: fondato motivo di dispersione della prova ed eccezionale urgenza

Il comma 1 individua due distinte ipotesi che legittimano l'assunzione preventiva del mezzo di prova. La prima è il «fondato motivo di temere che venga meno la possibilità di fare assumere in giudizio» quel mezzo: si tratta di un requisito oggettivo che deve essere dimostrato dalla parte istante con elementi concreti e non meramente ipotetici. La seconda è l'«eccezionale urgenza», che prescinde dalla perdita irreversibile della prova ma richiede ugualmente una situazione straordinaria che giustifichi la deroga all'ordine naturale delle fasi processuali. In entrambi i casi, l'istanza deve provenire da una «parte», il che implica che l'istruzione preventiva è attivabile sia dal pubblico ministero — quando ancora l'azione erariale non è stata esercitata — sia dal convenuto che abbia già ricevuto la citazione.

La competenza: presidente della sezione e giudice delegato

La decisione sull'istanza è rimessa al presidente della sezione o al giudice da lui delegato, non al collegio che eventualmente giudicherà nel merito. Questa scelta risponde a una logica di celerità: il procedimento di istruzione preventiva deve essere rapido per assolvere la sua funzione conservativa, e l'investitura di un giudice monocratico consente di evitare i tempi legati alla convocazione del collegio. Il provvedimento che dispone l'assunzione preventiva ha natura ordinatoria e non pregiudica in alcun modo le sorti del giudizio di merito: il giudice che autorizza l'istruzione preventiva non anticipa alcuna valutazione sul merito della responsabilità.

Il limite della non pregiudizialità: ammissibilità e rilevanza restano aperte

Il comma 2 chiarisce con precisione che l'assunzione preventiva non esaurisce il vaglio sull'ammissibilità e sulla rilevanza del mezzo di prova. Quando il giudizio di merito sarà instaurato, il collegio dovrà comunque pronunciarsi sulla questione, decidendo se ammettere o meno quel mezzo di prova nel contraddittorio ordinario. L'istruzione preventiva serve solo a conservare il risultato acquisitivo, non a valorizzarlo già come prova nel merito. Questa impostazione è coerente con il principio del contraddittorio sancito dall'articolo 4 del medesimo codice: la prova assume pieno valore probatorio soltanto quando è stata assunta con il pieno rispetto delle garanzie difensive nel giudizio principale.

Il divieto di utilizzo anticipato dei verbali nel giudizio di merito

Il comma 3 introduce un divieto espresso: i processi verbali delle prove assunte in via preventiva non possono essere prodotti, richiamati o riprodotti in copia nel giudizio di merito prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso. Si tratta di una norma di garanzia procedurale fondamentale. Senza di essa, sussisterebbe il rischio che la prova raccolta in via precautelare — in una fase in cui il contraddittorio potrebbe non essere stato pienamente assicurato — «inquinasse» il giudizio di merito, condizionando la valutazione del collegio ancor prima che le parti avessero avuto modo di discuterne l'ammissibilità. Il divieto è costruito in termini ampi, ricomprendendo non solo la produzione diretta del verbale ma anche il suo richiamo o la sua riproduzione parziale.

Raccordo con il sistema generale delle prove e con l'istruttoria del pubblico ministero

L'istruzione preventiva si inserisce in un sistema processuale che conosce già, nella fase pre-dibattimentale, l'attività istruttoria del pubblico ministero disciplinata dagli articoli 55-65 del codice. La differenza è che l'istruzione preventiva di cui all'articolo 64 è un procedimento «incidentale» a carattere giurisdizionale, che si svolge davanti al presidente di sezione o al giudice delegato, mentre l'attività istruttoria ordinaria del pubblico ministero è un'attività amministrativa di indagine. L'istruzione preventiva può quindi intervenire sia prima che il fascicolo istruttorio del pubblico ministero sia stato aperto, sia parallelamente ad esso, e garantisce che determinate prove vengano cristallizzate in forma utilizzabile nei futuri giudizi contabili.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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