Testo dell'articoloVigente
Art. 62 D.Lgs. 174/2016 – Sequestro documentale
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre il sequestro di atti o documenti necessari all’accertamento dei fatti, anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per l’acquisizione o per la genuinità e integrità degli stessi.
2. Copia del decreto motivato è consegnata al responsabile dell’ufficio o al soggetto che ha l’attuale disponibilità della documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha facoltà di assistere, ove presente, senza diritto di essere avvisato, il responsabile dell’area legale dei soggetti presso i quali si compie il sequestro, purché prontamente reperibile.
3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di altre Forze di polizia, anche locale, che ricercano e acquisiscono immediatamente gli atti o documenti da sequestrare, e redigono processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma 2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa avviene in un momento successivo, su richiesta della pubblica amministrazione.
4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, tali documenti devono essere consegnati al pubblico ministero senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la custodia deve avvenire in luogo diverso e con le modalità determinate dal pubblico ministero. All’atto della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di conservare le cose e tenerle a disposizione del pubblico ministero, nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.
6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche su istanza dell’amministrazione interessata, il pubblico ministero dispone il dissequestro della documentazione, restituendola all’amministrazione.
7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse può proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza dell’avvenuto sequestro.
8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di consiglio è dato avviso alle parti almeno tre giorni prima, affinchè possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando l’atto o il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo all’oggetto dell’istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in parte, il decreto e dispone l’immediato dissequestro degli atti e documenti.
In sintesi
L'articolo 62 disciplina il sequestro documentale nell'istruttoria contabile, strumento coercitivo massimo per l'acquisizione probatoria. Il PM puo disporre con decreto motivato il sequestro di atti o documenti, anche informatici, quando vi sia pericolo per la loro acquisizione o per la genuinita e integrita. Le operazioni sono eseguite dalla Guardia di Finanza o altre Forze di polizia, che redigono verbale. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla segreteria della procura. Contro il decreto di sequestro chi ha interesse puo proporre reclamo alla sezione entro dieci giorni, che decide entro dieci giorni in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.Indice dei contenuti
Il sequestro documentale come strumento coercitivo di chiusura
L'articolo 62 disciplina il sequestro documentale, che costituisce lo strumento piu incisivo del catalogo istruttorio contabile. Il sequestro presuppone situazioni di urgenza o di rischio: il comma 1 lo condiziona alla presenza di pericolo per l'acquisizione o per la genuinita e l'integrita degli atti o documenti. Non si tratta quindi di una misura ordinaria, ma di un provvedimento di carattere eccezionale rispetto alla richiesta documentale e all'esibizione, applicabile quando vi sia il fondato timore che il materiale probatorio possa essere alterato, distrutto o sottratto se non immediatamente acquisito coattivamente. Il sequestro puo riguardare anche supporti informatici, previsione che aggiorna la norma alle realta della documentazione digitale.
Il decreto motivato e i suoi destinatari
Il sequestro e disposto con decreto motivato del pubblico ministero, che deve indicare gli atti o documenti da sequestrare e le ragioni del pericolo che giustifica la misura. Copia del decreto e consegnata al responsabile dell'ufficio o al soggetto che ha l'attuale disponibilita della documentazione, se presenti al momento dell'operazione. Il responsabile dell'area legale dei soggetti coinvolti ha la facolta di assistere alle operazioni, purche sia prontamente reperibile, ma senza diritto di essere avvisato in anticipo: questa previsione bilancia il diritto di difesa con l'esigenza di rapidita e segretezza del sequestro.
L'esecuzione delle operazioni di sequestro
Il comma 3 affida l'esecuzione materiale del sequestro alla Guardia di Finanza ovvero ad altre Forze di polizia, anche locali. Le forze operanti ricercano e acquisiscono immediatamente gli atti o documenti da sequestrare e redigono processo verbale delle operazioni. Copia del verbale e dei documenti sequestrati deve essere consegnata ai soggetti presenti; se il volume degli atti non consente la consegna contestuale, questa avviene in un momento successivo su richiesta della pubblica amministrazione. Questa previsione tiene conto della realta operativa: in istruttorie di grandi dimensioni i documenti sequestrati possono ammontare a migliaia di pagine, e la consegna immediata di copie potrebbe essere materialmente impossibile.
Le garanzie in caso di sequestro delegato di corrispondenza
Il comma 4 introduce una tutela specifica per la corrispondenza sequestrata in caso di delega: lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche inoltrati telematicamente, devono essere consegnati al pubblico ministero senza aprirli, alterarli o prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto. Questa disposizione tutela la riservatezza delle comunicazioni, principio costituzionalmente protetto dall'articolo 15 della Costituzione, impedendo che i delegati incaricati del sequestro possano accedere al contenuto di comunicazioni personali senza la supervisione del magistrato titolare.
La custodia e il dissequestro della documentazione
Il comma 5 stabilisce che i documenti sequestrati siano affidati in custodia alla segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la custodia deve avvenire in luogo diverso. Il custode e avvertito dell'obbligo di conservare le cose e tenerle a disposizione del pubblico ministero, nonche delle conseguenze penali in caso di trasgressione ai doveri di custodia. Il comma 6 prevede il dissequestro al venir meno delle esigenze cautelari: anche su istanza dell'amministrazione interessata, il pubblico ministero dispone la restituzione della documentazione dissequestrata, assicurando che la misura sia temporanea e strettamente funzionale alle esigenze istruttorie.
Il reclamo alla sezione: il controllo giurisdizionale sul sequestro
I commi 7 e 8 disciplinano il rimedio giurisdizionale contro il decreto di sequestro: chi ha interesse puo proporre reclamo con ricorso alla sezione nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza del sequestro. La sezione decide in camera di consiglio entro dieci giorni dal deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; le parti sono avvisate almeno tre giorni prima per poter svolgere difese orali. Se il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo all'oggetto dell'istruttoria, la sezione annulla in tutto o in parte il decreto e dispone l'immediato dissequestro. Il meccanismo assicura un controllo giurisdizionale rapido sul sequestro, impedendo che la misura si prolunghi oltre il necessario o che colpisca materiale chiaramente irrilevante per l'indagine.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando puo essere disposto il sequestro documentale nell'istruttoria contabile?
Solo quando vi sia pericolo per l'acquisizione o per la genuinita e l'integrita degli atti o documenti. Non e uno strumento ordinario ma una misura eccezionale condizionata al rischio probatorio.
Entro quanto tempo si puo fare reclamo contro il sequestro?
Entro dieci giorni dalla conoscenza dell'avvenuto sequestro, con ricorso alla sezione della Corte dei conti, che decide entro dieci giorni con ordinanza non impugnabile.
Il responsabile legale dell'ente sequestrato puo essere presente alle operazioni?
Si, ha la facolta di assistere se e prontamente reperibile, ma senza diritto di essere avvisato in anticipo. La facolta non puo quindi bloccare il sequestro in caso di assenza.
La corrispondenza sequestrata puo essere aperta dai delegati?
No. Il comma 4 vieta ai delegati di aprire, alterare o prendere conoscenza del contenuto della corrispondenza sequestrata; deve essere consegnata integra al pubblico ministero che la titola.
Cosa succede ai documenti sequestrati al termine dell'istruttoria?
Quando vengono meno le esigenze cautelari, anche su istanza dell'amministrazione interessata, il PM dispone il dissequestro e la restituzione della documentazione all'ente o soggetto da cui era stata acquisita.