Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 52 D.Lgs. 174/2016 – Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque riservate le generalità dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all’obbligo di cui al presente comma.

2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni,… i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, nonché gli incaricati della liquidazione di società a partecipazione pubblica,, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.

3. L’obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare l’applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.

4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell’esercizio delle loro funzioni.

5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

6. Resta fermo l’obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l’aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell’illecito e a determinarne la cessazione.

In sintesi

L'articolo 52 del Codice di giustizia contabile disciplina l'obbligo di denuncia di danno erariale in capo ai vertici burocratici e ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché l'onere di segnalazione degli organi di controllo e revisione. I responsabili delle strutture di vertice e i dirigenti preposti a specifici settori che vengano a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a determinare responsabilità erariali devono presentare tempestiva denuncia alla procura regionale competente. Gli organi di controllo e revisione hanno un obbligo ancora più diretto di denuncia immediata. La norma tutela la riservatezza delle generalità del denunciante e stabilisce l'obbligo per la pubblica amministrazione di adottare misure per prevenire l'aggravamento del danno.
Indice dei contenuti

Il perimetro soggettivo dell'obbligo di denuncia

L'articolo 52 individua due cerchi concentrici di soggetti tenuti all'obbligo di denuncia. Il primo cerchio, disciplinato dal comma 1, comprende i «responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti». Si tratta dei segretari generali, dei direttori generali, dei capi dipartimento, dei responsabili di settore: tutti coloro che, per posizione organizzativa, hanno potere di supervisione e governo su aree di attività della pubblica amministrazione. L'obbligo di denuncia nasce nel momento in cui essi vengono a conoscenza di fatti suscettibili di responsabilità erariale, «direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti».

Organi di controllo: obbligo di denuncia immediata

Il comma 2 identifica il secondo cerchio, caratterizzato da un obbligo più diretto e urgente: gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, i dipendenti incaricati di funzioni ispettive e gli incaricati della liquidazione di società a partecipazione pubblica sono tenuti a fare «immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente». Per questi soggetti, la denuncia è immediata - senza attendere la valutazione dei vertici burocratici - e diretta alla procura regionale, con obbligo di informare contestualmente i responsabili delle strutture di vertice. La doppia incanalazione - verso la procura e verso i vertici - assicura sia l'attivazione dell'azione erariale sia la risposta interna dell'ente.

Estensione dell'obbligo alle sanzioni pecuniarie

Il comma 3 estende l'obbligo di denuncia ai fatti dai quali, a norma di legge, «può derivare l'applicazione di sanzioni pecuniarie» da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali. Il riferimento è alle sanzioni pecuniarie comminabili dalla Corte dei conti in ipotesi espressamente previste dalla legge - come per i ritardi nella redazione dei rendiconti o per le irregolarità nella gestione finanziaria. L'estensione dell'obbligo a questo ambito sanzionatorio amplia il perimetro dell'articolo 52 al di là della responsabilità patrimoniale in senso stretto, fino a comprendere tutte le forme di illecito contabile sanzionabili.

Segnalazione da parte dei magistrati della Corte dei conti

Il comma 4 disciplina un obbligo particolare che grava sui magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo: essi devono segnalare alle competenti procure regionali i fatti da cui possano derivare responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni. Si crea così un canale istituzionale tra la funzione di controllo della Corte dei conti e la funzione requirente delle procure regionali. La segnalazione non vincola il procuratore regionale, che mantiene la propria autonomia valutativa, ma costituisce una notizia di danno privilegiata per provenienza e affidabilità.

Riservatezza del denunciante

Una garanzia trasversale a tutto l'articolo 52 è la riservatezza delle generalità del denunciante: tanto quelle del «pubblico dipendente denunziante» quanto quelle dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale, anche se non soggetti all'obbligo di denuncia. Questa previsione si inscrive nel più ampio sistema di tutela del whistleblowing, che nell'ordinamento italiano trova espressione anche nel D.Lgs. 24/2023 (attuazione della direttiva UE 2019/1937). La riservatezza serve a incentivare le segnalazioni riducendo il rischio di ritorsioni e garantendo la fiducia dei soggetti che collaborano con la procura contabile.

Obbligo di prevenzione dell'aggravamento del danno

Il comma 6 introduce un obbligo di carattere sostanziale che si affianca all'obbligo procedurale di denuncia: la pubblica amministrazione denunciante deve adottare tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a prevenire la continuazione dell'illecito e determinarne la cessazione. Questo obbligo vincola l'ente a un comportamento attivo: non basta denunciare, occorre anche agire per limitare le conseguenze del danno già verificatosi. La violazione di quest'obbligo potrebbe rilevare ai fini della responsabilità dei funzionari che, pur consapevoli del danno in corso, abbiano omesso le iniziative preventive.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi ha l'obbligo di denunciare il danno erariale alla procura della Corte dei conti?

I responsabili delle strutture burocratiche di vertice e i dirigenti di settore (comma 1), nonché gli organi di controllo e revisione, gli ispettori e i liquidatori di società pubbliche (comma 2).

Le generalità del denunciante vengono rivelate alla controparte?

No. Il comma 1 prevede espressamente la riservatezza delle generalità del dipendente denunciante e di chiunque segnali eventi di danno al procuratore regionale.

Dopo aver denunciato il danno, l'amministrazione può limitarsi ad aspettare?

No. Il comma 6 impone all'amministrazione denunciante di adottare tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, anche in via di autotutela.

I magistrati della Corte dei conti addetti al controllo hanno obblighi di segnalazione?

Sì. Il comma 4 impone loro di segnalare alle procure regionali i fatti da cui possano derivare responsabilità erariali emersi nell'esercizio delle funzioni di controllo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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