Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 D.Lgs. 174/2016 – Archiviazione

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi sono elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, il pubblico ministero dispone l’archiviazione del fascicolo istruttorio.

2. Il pubblico ministero dispone altresì l’archiviazione per assenza di colpa grave ove valuti che l’azione amministrativa si sia conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, è sottoposto al visto del procuratore regionale.

4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, è tempestivamente comunicato al destinatario dell’invito a dedurre.

5. Qualora il procuratore regionale non condivida le motivazioni dell’archiviazione, formula per iscritto le proprie motivate osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario del fascicolo.

6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il fascicolo istruttorio, adottando personalmente le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione erariale.

In sintesi

L'articolo 69 del D.Lgs. 174/2016 disciplina l'archiviazione del fascicolo istruttorio nel giudizio di responsabilità contabile. Quando, anche dopo l'invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o mancano elementi sufficienti per sostenere la contestazione in giudizio, il pubblico ministero dispone l'archiviazione con decreto motivato sottoposto al visto del procuratore regionale. L'archiviazione è altresì possibile per assenza di colpa grave quando l'azione amministrativa si sia conformata a un parere della Corte dei conti. Il decreto vistato è comunicato al destinatario dell'invito a dedurre; in caso di dissenso del procuratore, può intervenire l'avocazione del fascicolo.
Indice dei contenuti

La funzione dell'archiviazione nel processo contabile

L'archiviazione nel processo contabile è l'atto con cui il pubblico ministero chiude il fascicolo istruttorio senza esercitare l'azione erariale: è il riconoscimento che la notizia di danno non ha trovato conferma negli accertamenti svolti, oppure che gli elementi acquisiti non sono sufficienti a sostenere in giudizio una contestazione di responsabilità. L'articolo 69 del d.lgs. 174/2016 disciplina compiutamente questo istituto, fissando i presupposti dell'archiviazione, la forma del provvedimento, il controllo gerarchico del procuratore regionale e le conseguenze del dissenso interno alla procura. Parallelamente alla decisione sull'esercizio dell'azione penale nell'omologo processo penale, l'archiviazione contabile è un atto di natura lato sensu discrezionale che tuttavia richiede un substrato motivazionale preciso.

I presupposti dell'archiviazione: infondatezza o insufficienza degli elementi

Il comma 1 individua due presupposti alternativi. Il primo è l'infondatezza della notizia di danno: gli accertamenti istruttori hanno dimostrato che il danno non si è verificato, o che non è riconducibile alla condotta del soggetto indagato, o che mancano gli elementi costitutivi della responsabilità (dolo o colpa grave, nesso causale, danno patrimoniale). Il secondo è la mera insufficienza degli elementi per «sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità»: il pubblico ministero non è arrivato alla certezza dell'infondatezza, ma non dispone di prove sufficienti a reggere un giudizio; la situazione è analoga a quella del processo penale in cui si archivia per insufficienza di prove. Entrambe le ipotesi sono vagliate «anche a seguito di invito a dedurre», il che sottolinea che le controdeduzioni del presunto responsabile possono influenzare la decisione sulla citazione.

L'archiviazione per conformità al parere della Corte dei conti

Il comma 2 introduce un'ipotesi speciale di archiviazione che non attiene alla prova del danno ma alla valutazione della colpevolezza: il pubblico ministero deve archiviare «per assenza di colpa grave» quando valuti che l'azione amministrativa si sia conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo o in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi. La ratio è chiara: se un agente pubblico ha agito in conformità a un parere della stessa Corte dei conti, non può ragionevolmente essergli imputata una responsabilità per colpa grave. Il rispetto del parere costituisce una scriminante oggettiva che esclude l'elemento soggettivo necessario per l'affermazione della responsabilità erariale.

Il decreto di archiviazione: forma, motivazione e visto del procuratore

Il comma 3 prescrive che il decreto di archiviazione sia «debitamente motivato» e sottoposto al «visto del procuratore regionale». La motivazione obbligatoria rispecchia il principio generale di cui all'articolo 5 del codice: ogni provvedimento decisorio del pubblico ministero deve esporre le ragioni che lo fondano. In questo caso specifico, la motivazione è tanto più importante in quanto il decreto di archiviazione è poi comunicato al destinatario dell'invito a dedurre (comma 4), che ha un interesse a comprendere le ragioni per cui l'azione non è stata esercitata. Il visto del procuratore regionale introduce un controllo gerarchico interno alla procura: il titolare dell'ufficio verifica che l'archiviazione sia fondata sulle valutazioni corrette e non sia frutto di leggerezza o di errori di valutazione da parte del pubblico ministero assegnatario.

Il dissenso del procuratore e l'avocazione del fascicolo

I commi 5 e 6 regolano la situazione in cui il procuratore regionale non condivida le motivazioni dell'archiviazione: formula per iscritto le proprie motivate osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario. Se il dissenso permane, il procuratore avoca il fascicolo e adotta personalmente le determinazioni sull'esercizio dell'azione erariale. L'avocazione è quindi la conseguenza ultima dell'insanabile contrasto tra il pubblico ministero che ha istruito il fascicolo e il suo superiore gerarchico: garantisce che la decisione finale sull'esercizio dell'azione spetti sempre a chi ha la responsabilità apicale della procura, evitando che singoli fascicoli vengano archiviati in disaccordo con l'orientamento dell'ufficio.

Effetti dell'archiviazione: comunicazione al destinatario e cessazione dell'incertezza

Il comma 4 prevede che il decreto di archiviazione vistato sia «tempestivamente comunicato al destinatario dell'invito a dedurre». Questa comunicazione ha un valore garantistico fondamentale: consente al soggetto che ha ricevuto l'invito di sapere ufficialmente che il procedimento nei suoi confronti è chiuso, cessando lo stato di incertezza tipico della fase istruttoria. Prima dell'introduzione del codice del 2016, la prassi in materia di archiviazione era meno uniforme; la formalizzazione di questa comunicazione ha contribuito a rafforzare la trasparenza e la certezza delle posizioni soggettive. L'archiviazione non ha però effetto preclusivo assoluto: l'articolo 70 consente la riapertura del fascicolo in presenza di elementi nuovi.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando il pubblico ministero deve archiviare il fascicolo?

Quando la notizia di danno risulta infondata o non vi sono elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità (comma 1). Deve archiviare anche quando l'azione amministrativa si è conformata a un parere della Corte dei conti, per assenza di colpa grave (comma 2).

Il decreto di archiviazione deve essere motivato?

Sì, il comma 3 prescrive che sia «debitamente motivato» e sottoposto al visto del procuratore regionale prima di essere comunicato al destinatario dell'invito a dedurre.

Il destinatario dell'invito a dedurre viene informato dell'archiviazione?

Sì. Il comma 4 prevede che il decreto di archiviazione vistato sia tempestivamente comunicato al destinatario, mettendo fine al suo stato di incertezza sul procedimento.

Cosa succede se il procuratore regionale non è d'accordo con l'archiviazione?

Formula per iscritto le proprie osservazioni al pubblico ministero assegnatario (comma 5). Se il dissenso permane, avoca il fascicolo e adotta personalmente le determinazioni sull'azione erariale (comma 6).

L'archiviazione è definitiva o il fascicolo può essere riaperto?

Non è definitiva in assoluto. L'articolo 70 consente la riapertura del fascicolo, con decreto motivato del procuratore regionale, se emergono fatti sopravvenuti o elementi preesistenti ma dolosamente occultati.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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