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Categoria: Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016)

  • Art. 72 D.Lgs. 174/2016 — Deduzioni scritte e documentazione

    Art. 72 D.Lgs. 174/2016 — Deduzioni scritte e documentazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell’invito a dedurre può presentare, anche senza l’assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale.

    2. Il destinatario dell’invito a dedurre può presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso. L’istanza di proroga è depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed è decisa entro tre giorni con decreto motivato; l’istanza non può essere presentata per più di due volte.

    3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell’invito a dedurre.

    4. Contro il decreto di diniego dell’istanza di proroga può essere proposto reclamo motivato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo è presentato alla sezione giurisdizionale competente mediante deposito in segreteria, che deve darne immediatamente avviso al pubblico ministero, che può presentare memorie e documenti entro i cinque giorni successivi. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il presidente della sezione o il giudice delegato decide con decreto che è comunicato al destinatario dell’invito a dedurre e al pubblico ministero.

    5. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il presidente o il giudice delegato fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quaranta giorni. 5-bis. In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 è ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell’atto di citazione.

  • Art. 73 D.Lgs. 174/2016 — Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni

    Art. 73 D.Lgs. 174/2016 — Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.

  • Art. 74 D.Lgs. 174/2016 — Sequestro conservativo prima della causa

    Art. 74 D.Lgs. 174/2016 — Sequestro conservativo prima della causa

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all’invito a dedurre, il pubblico ministero può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

    2. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a: a) fissare l’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni; b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.

    3. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma 2 sono quadruplicati.

    4. All’udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il decreto presidenziale. 4-bis. Il terzo può sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all’udienza di cui alla lettera a) del comma 2.

    5. Con l’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell’atto di citazione per il relativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.

  • Art. 75 D.Lgs. 174/2016 — Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l’impugnazione

    Art. 75 D.Lgs. 174/2016 — Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l’impugnazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il sequestro conservativo può essere richiesto contestualmente all’atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l’impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza.

    2. Si applica l’articolo 74, commi 2, 3 e 4.

    3. Salvo che sia stato proposto reclamo…, nel corso del giudizio il collegio può, su istanza di parte o del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

  • Art. 76 D.Lgs. 174/2016 — Reclamo contro i provvedimenti cautelari

    Art. 76 D.Lgs. 174/2016 — Reclamo contro i provvedimenti cautelari

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, è reclamabile davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare, nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore. Il giudice designato ai sensi dell’articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul reclamo.

    2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

    3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del reclamo, pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca l’ordinanza del giudice designato.

    4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia il collegio, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

  • Art. 77 D.Lgs. 174/2016 — Sequestro conservativo in appello

    Art. 77 D.Lgs. 174/2016 — Sequestro conservativo in appello

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, può chiedere alla sezione d’appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili della controparte, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge.

    2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d’appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonché ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalità di cui all’articolo 74, commi 3 e 4.

    3. L’ordinanza del giudice designato è reclamabile al collegio secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 76.

  • Art. 78 D.Lgs. 174/2016 — Inefficacia del sequestro

    Art. 78 D.Lgs. 174/2016 — Inefficacia del sequestro

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia.

    2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’è contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione non manifestamente infondata, il presidente della sezione deferisce l’esame della questione al collegio, che decide con ordinanza.

    3. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso, ovvero se con la sentenza che definisce il giudizio è stata respinta la domanda risarcitoria riguardante la parte nei cui confronti è stato eseguito il sequestro conservativo.

    4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pronunciati con la sentenza che definisce il giudizio o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

  • Art. 79 D.Lgs. 174/2016 — Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode

    Art. 79 D.Lgs. 174/2016 — Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Per l’attuazione, l’esecuzione del sequestro conservativo e la gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 669-duodecies, 675, 678, 679,… e 685 del codice di procedura civile.

  • Art. 80 D.Lgs. 174/2016 — Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

    Art. 80 D.Lgs. 174/2016 — Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 686 del codice di procedura civile.

  • Art. 81 D.Lgs. 174/2016 — Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro

    Art. 81 D.Lgs. 174/2016 — Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel caso in cui sia stato già disposto il sequestro conservativo, la parte può chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, per l’importo che è stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla richiesta risarcitoria formulata nell’invito a dedurre o nell’atto introduttivo del giudizio.

    2. Se la richiesta è accolta, viene fissato un termine perentorio all’istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato nell’interesse dell’amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso, ovvero dell’avvenuto versamento della cauzione effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso.

    3. L’efficacia del sequestro è temporaneamente sospesa con decreto del giudice designato dal momento del deposito dei documenti di cui al comma 2.

    4. Nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro.

  • Art. 82 D.Lgs. 174/2016 — Ritenuta cautelare

    Art. 82 D.Lgs. 174/2016 — Ritenuta cautelare

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Qualora l’amministrazione o l’ente danneggiati abbiano, in virtù di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilità amministrativa, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

    2. Avverso il provvedimento di ritenuta è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.

  • Art. 83 D.Lgs. 174/2016 — Pluralità di parti

    Art. 83 D.Lgs. 174/2016 — Pluralità di parti

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.

    2. Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.

    3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell’ atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non può comunque procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell’attività istruttoria precedente l’adozione dell’invito a dedurre, sia stata valutata l’infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l’elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni.

    4. Nei casi di cui all’ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non può comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell’invito a dedurre di cui all’articolo 67.