Testo dell'articoloVigente
Art. 74 D.Lgs. 174/2016 – Sequestro conservativo prima della causa
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all’invito a dedurre, il pubblico ministero può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.
2. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a: a) fissare l’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni; b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.
3. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma 2 sono quadruplicati.
4. All’udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il decreto presidenziale. 4-bis. Il terzo può sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all’udienza di cui alla lettera a) del comma 2.
5. Con l’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell’atto di citazione per il relativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.
In sintesi
L'articolo 74 disciplina il sequestro conservativo ante causam nel processo contabile: il pubblico ministero può chiederlo al presidente della sezione giurisdizionale regionale competente anche contestualmente all'invito a dedurre. Il presidente provvede con decreto motivato, fissa l'udienza di comparizione entro quarantacinque giorni e assegna al PM un termine perentorio per la notifica. All'udienza, il giudice designato conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza; se la domanda è precedente alla causa, il provvedimento fissa un termine di sessanta giorni per il deposito dell'atto di citazione.Indice dei contenuti
Il sequestro conservativo ante causam nel processo contabile: inquadramento
L'articolo 74 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) introduce una misura cautelare tipica del processo contabile, disciplinando il sequestro conservativo richiesto prima ancora dell'inizio del giudizio di responsabilità. La norma si inserisce nel sistema più ampio delineato dagli articoli 73-80, che costituisce la disciplina organica della tutela cautelare nel processo davanti alla Corte dei conti. L'istituto risponde all'esigenza di neutralizzare il rischio che il presunto responsabile disperda, occulti o trasferisca i propri beni nelle more tra l'avvio dell'istruttoria e il deposito dell'atto di citazione.
Presupposti e modalità di richiesta
Il comma 1 individua i requisiti di legittimazione e le condizioni per la richiesta: il pubblico ministero contabile può rivolgersi al presidente della sezione giurisdizionale regionale competente per il merito non appena «ricorrano le condizioni», espressione che rinvia ai presupposti del fumus boni iuris (apparenza del diritto) e del periculum in mora (pericolo di dispersione patrimoniale). La domanda può essere presentata anche contestualmente all'invito a dedurre, consentendo così un coordinamento temporale tra la fase istruttoria e quella cautelare. I beni sequestrabili includono mobili, immobili, somme e cose «nei limiti di legge», con rimando alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
Il procedimento davanti al presidente e al giudice designato
Il comma 2 articola in due fasi il procedimento cautelare: in prima battuta, il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato inaudita altera parte, fissando contestualmente l'udienza di comparizione innanzi al giudice designato entro quarantacinque giorni e assegnando al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per notificare la domanda e il decreto. In seconda battuta, all'udienza il giudice designato - in contraddittorio - decide con ordinanza se confermare, modificare o revocare il decreto presidenziale, svolti gli atti istruttori indispensabili. Il comma 4-bis consente anche al terzo pregiudicato di intervenire all'udienza per opporsi al provvedimento.
I termini all'estero e le modalità di notifica
Il comma 3 prevede una proroga automatica quadrupla dei termini di udienza e di notifica quando la notificazione debba effettuarsi all'estero: i quarantacinque giorni per l'udienza e i trenta per la notifica diventano rispettivamente centottanta e centoventi giorni. Questa previsione tiene conto delle difficoltà pratiche delle notificazioni internazionali, in particolare verso paesi extraeuropei, e garantisce l'effettività del contraddittorio anche in queste situazioni.
Il collegamento con il giudizio di merito: il termine di sessanta giorni
Il comma 5 costituisce uno dei profili più delicati della norma: con l'ordinanza di accoglimento della domanda ante causam, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a sessanta giorni entro cui il pubblico ministero deve depositare l'atto di citazione per il giudizio di merito. Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento. La mancata instaurazione del giudizio di merito entro tale termine comporta la perdita di efficacia del sequestro, ai sensi dell'articolo 78. Questa connessione funzionale tra cautela e merito evita che il sequestro diventi uno strumento di pressione scollegato dall'azione principale.
Il diritto del terzo e la tutela nelle procedure cautelari
Il comma 4-bis, introdotto per rafforzare la tutela del contraddittorio, riconosce al terzo che si ritenga pregiudicato dal provvedimento cautelare il diritto di intervenire all'udienza di comparizione per opporsi. Il terzo può dunque partecipare attivamente al sub-procedimento cautelare senza dover attendere i successivi rimedi impugnatori. Questa disposizione si raccorda con l'articolo 76, che disciplina il reclamo avverso l'ordinanza del giudice designato.
Raccordo sistematico con la disciplina cautelare del codice di procedura civile
L'articolo 74 è costruito in parte per rimando al codice di procedura civile e in parte come disciplina autonoma. Le norme sull'esecuzione del sequestro, richiamate dall'articolo 79, sono quelle del codice di rito civile. I presupposti del fumus e del periculum si applicano secondo i principi generali del diritto cautelare. Tuttavia la competenza è radicata esclusivamente presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, e il controllo sull'ordinanza avviene mediante reclamo interno al collegio (articolo 76), non mediante ricorso alla Corte d'appello come nel rito civile.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando il pubblico ministero può chiedere il sequestro conservativo ante causam?
Il pubblico ministero può chiederlo non appena ricorrano il fumus boni iuris e il periculum in mora, anche contestualmente all'emissione dell'invito a dedurre, prima ancora che venga depositato l'atto di citazione per il giudizio di merito.
Entro quanto tempo deve essere depositato l'atto di citazione dopo l'ordinanza di sequestro?
Il comma 5 prevede un termine perentorio non superiore a sessanta giorni, fissato con l'ordinanza di accoglimento, decorrente dalla comunicazione del provvedimento al pubblico ministero. Il mancato rispetto determina la perdita di efficacia del sequestro.
Il terzo può opporsi al sequestro conservativo?
Sì. Il comma 4-bis riconosce al terzo che si ritenga pregiudicato il diritto di intervenire all'udienza di comparizione davanti al giudice designato per opporsi al provvedimento cautelare.
Come si impugna l'ordinanza del giudice designato sul sequestro?
L'ordinanza è reclamabile davanti al collegio ai sensi dell'articolo 76, nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il giudice che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio che decide il reclamo.
I termini si allungano se la notifica va effettuata all'estero?
Sì. Il comma 3 prevede la quadruplicazione dei termini di cui al comma 2 (udienza e notifica) in caso di notificazione all'estero.