Testo dell'articoloVigente
Art. 93 D.Lgs. 174/2016 – Contumacia del convenuto
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva, anche d’ufficio, un vizio che importi la nullità della notificazione della citazione fissa al pubblico ministero, con ordinanza, un termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza.
2. Il pubblico ministero notifica copia autentica dell’atto di citazione unitamente all’ordinanza.
3. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
4. Se l’ordine di rinnovazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
5. Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata ai sensi del comma 1, il collegio ne dichiara la contumacia e ne dà espressamente atto nei provvedimenti successivi e nella sentenza che definisce il giudizio.
6. Le comparse si considerano comunicate al contumace con il deposito in segreteria della sezione e con l’apposizione del visto del segretario sull’originale.
7. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
8. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
9. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi, fino all’udienza di discussione, mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti che offre in comunicazione in segreteria o mediante comparizione all’udienza.
10. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, le scritture contro di lui prodotte.
11. Il contumace che si costituisce può chiedere al collegio di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.
12. Il collegio, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini.
13. I provvedimenti previsti nel comma 12 sono pronunciati con ordinanza.
In sintesi
L'articolo 93 del Codice di giustizia contabile disciplina la contumacia del convenuto che non si costituisce nel giudizio di responsabilità. La norma prevede che il giudice verifichi d'ufficio la regolarità della notificazione della citazione prima di dichiarare la contumacia; in caso di vizio, ordina la rinnovazione con fissazione di nuova udienza. Solo dopo che il convenuto non si costituisce neppure alla seconda udienza, il collegio dichiara formalmente la contumacia. Sono poi regolati: le modalità di comunicazione degli atti al contumace, la facoltà di costituzione tardiva, la rimessione in termini per impedimento non imputabile.Indice dei contenuti
La contumacia nel processo contabile: inquadramento e ratio
L'articolo 93 del D.Lgs. 174/2016 regola l'istituto della contumacia del convenuto nel giudizio di responsabilità contabile, cioè la situazione processuale che si determina quando il presunto responsabile del danno erariale non si costituisce in giudizio nei termini previsti dall'articolo 90. La contumacia non equivale all'ammissione dei fatti contestati, né comporta automaticamente la soccombenza; essa incide tuttavia sulle modalità di comunicazione degli atti processuali e può pregiudicare l'esercizio di alcune facoltà difensive.
L'istituto si inserisce nel bilanciamento tra due esigenze contrapposte: da un lato la speditezza del processo e la tutela dell'erario, che postulano che il giudizio possa proseguire anche in assenza del convenuto; dall'altro le garanzie del contraddittorio, che impongono che la mancata costituzione sia frutto di una scelta consapevole e non di un vizio procedurale che ha impedito al convenuto di avere conoscenza del processo.
Il controllo preliminare sulla regolarità della notificazione
Il comma 1 impone al collegio un controllo d'ufficio fondamentale: prima di procedere con un convenuto non costituito, il giudice deve verificare se la notificazione della citazione sia avvenuta regolarmente. Se rileva un vizio - anche di propria iniziativa, senza necessità di eccezione di parte - deve fissare al pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la notificazione e una nuova udienza. Questa previsione attua la garanzia costituzionale del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione: il processo non può celebrarsi senza che il convenuto abbia avuto la possibilità di essere raggiunto dall'atto introduttivo.
Il termine per la rinnovazione è perentorio: se il PM non esegue la rinnovazione nel termine assegnato, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi del comma 4. Questa conseguenza severa garantisce che il PM dia effettiva attuazione all'ordine giudiziale, evitando che la causa rimanga indefinitamente in un limbo processuale.
La dichiarazione di contumacia e le sue conseguenze formali
Solo quando il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata dopo la rinnovazione della notificazione - oppure, se la notificazione originaria era regolare, alla prima udienza - il collegio può dichiarare la contumacia ai sensi del comma 5. La dichiarazione di contumacia non è un atto implicito ma deve essere espressa: il collegio ne dà atto nei provvedimenti successivi e nella sentenza definitiva. Questa trasparenza serve a documentare che il giudizio si è celebrato in assenza del convenuto e che le modalità di comunicazione degli atti sono state adeguate a tale situazione.
Le conseguenze formali della contumacia riguardano principalmente le comunicazioni processuali. I commi 6 e 7 stabiliscono un regime semplificato: le comparse si considerano comunicate al contumace con il semplice deposito in segreteria e il visto del segretario sull'originale; tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione. Solo le sentenze devono essere notificate personalmente al contumace ai sensi del comma 8, in quanto i provvedimenti definitivi che incidono sui diritti sostanziali richiedono una conoscenza effettiva.
La costituzione tardiva del contumace
L'articolo 93 non cristallizza definitivamente la posizione processuale del contumace. Il comma 9 consente al convenuto contumace di costituirsi fino all'udienza di discussione, mediante deposito di comparsa, procura e documenti in segreteria oppure attraverso la comparizione personale all'udienza. La costituzione tardiva produce effetti processuali rilevanti: il convenuto rientra nel pieno contraddittorio del giudizio. Tuttavia, ai sensi del comma 10, deve disconoscere a pena di decadenza, nella stessa comparsa di costituzione, le scritture prodotte contro di lui durante la contumacia.
Il termine perentorio per il disconoscimento risponde all'esigenza di certezza: le parti e il giudice devono sapere immediatamente, al momento della costituzione tardiva, quali documenti sono contestati dal convenuto. Il silenzio equivale ad acquiescenza tacita sull'autenticità e la riconducibilità delle scritture.
La rimessione in termini per impedimento non imputabile
I commi 11, 12 e 13 disciplinano una tutela eccezionale per il contumace: la rimessione in termini. Il convenuto che si costituisce tardivamente può chiedere al collegio di essere ammesso a compiere attività processuali altrimenti precluse, dimostrando che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, oppure che la mancata costituzione è stata causata da un impedimento a lui non imputabile. Il collegio, se ritiene verosimili i fatti allegati, può ammettere la prova dell'impedimento e poi provvedere sulla rimessione in termini con ordinanza.
Questo istituto è espressione del principio di effettività della tutela giurisdizionale: non si può sacrificare il diritto di difesa del convenuto per un vizio processuale che non dipende dalla sua condotta. La verosimiglianza - e non la certezza - dei fatti allegati è sufficiente per ammettere la prova, in ossequio al principio del favor partis che caratterizza i meccanismi di rimessione in termini.
La contumacia e i principi costituzionali del diritto di difesa
L'istituto della contumacia si misura costantemente con il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione. Il legislatore del codice di giustizia contabile ha cercato di bilanciare l'esigenza di proseguire il giudizio anche in assenza del convenuto con la garanzia che tale assenza sia consapevole. Il meccanismo del controllo d'ufficio sulla regolarità della notificazione (comma 1) e la possibilità di rimessione in termini per impedimento non imputabile (comma 11) sono le principali valvole di sicurezza del sistema. Il processo non può concludersi in contumacia se non c'è la ragionevole certezza che il convenuto abbia avuto la possibilità materiale di conoscere il giudizio e di difendersi.
La norma si coordina anche con le disposizioni internazionali in materia di giusto processo: l'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo garantisce il diritto a un processo equo, che include il diritto di essere informati delle accuse. Sebbene la CEDU si applichi primariamente alle controversie di carattere penale e civile, i suoi principi irradiano anche il processo contabile, influenzando l'interpretazione delle garanzie processuali offerte dall'articolo 93.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa succede se il convenuto non si costituisce nel giudizio contabile?
Il giudice verifica prima la regolarità della notificazione. Se è viziata, ordina la rinnovazione. Solo dopo la mancata costituzione alla seconda udienza il collegio dichiara formalmente la contumacia.
Il contumace riceve ancora le comunicazioni degli atti processuali?
In modo semplificato: le comparse si considerano comunicate con il deposito in segreteria; gli altri atti non vengono notificati; solo le sentenze devono essere notificate personalmente al contumace.
Il convenuto contumace può ancora costituirsi in corso di causa?
Sì, fino all'udienza di discussione, depositando la comparsa in segreteria o comparendo personalmente. Deve però disconoscere subito, a pena di decadenza, le scritture prodotte contro di lui durante la contumacia.
Cosa accade se il PM non rinnova la notificazione nel termine assegnato?
Il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue, ai sensi del comma 4.
Quando il contumace può ottenere la rimessione in termini?
Quando dimostra che un vizio della citazione o della notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, oppure che la mancata costituzione è dipesa da un impedimento a lui non imputabile. Basta la verosimiglianza dei fatti, non la prova certa.