Testo dell'articoloVigente
Art. 91 D.Lgs. 174/2016 — Udienza pubblica
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. L’udienza di discussione della causa è pubblica, a pena di nullità.
2. Il presidente o il giudice monocratico può disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro; può avvalersi della collaborazione del pubblico ministero e delle forze di polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinchè la trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo.
3. All’udienza, verificata d’ufficio la regolarità del contraddittorio, anche ai sensi dell’articolo 29, dell’articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell’articolo 93, si fissa, se del caso, una nuova udienza.
4. All’udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e l’ordine degli interventi orali e di eventuali repliche; dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente.
5. Si applica l’ articolo 101 del codice di procedura civile.
6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze interviene il pubblico ministero, che è sempre udito nelle sue conclusioni.
7. Dopo la relazione della causa, il pubblico ministero e i difensori delle parti enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.
8. Assiste all’udienza il segretario del collegio, che redige il processo verbale, sul medesimo trascrivendo le dichiarazioni espressamente richieste dal pubblico ministero e dalle altre parti.
9. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal segretario.
10. Del verbale non si dà lettura, salvo espressa e motivata istanza di parte.
Stesso numero, altri codici
- Art. 91 Reg. (UE) 2024/1689 — Potere di richiedere documentazione e informazioni
- Art. 91 Cod. Amb. — aree sensibili
- Art. 91 D.Lgs. 159/2011 — Informazione antimafia
- Art. 91 D.Lgs. 209/2005 — Principi di redazione
- Art. 91 D.Lgs. 42/2004 — Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
- Art. 91 CAD — Abrogazioni
Commento
Il principio di pubblicità dell'udienza nel processo contabile
L'articolo 91 del D.Lgs. 174/2016 enuncia il principio cardine della pubblicità dell'udienza di discussione, sancendone la violazione come causa di nullità assoluta. La pubblicità delle udienze è garanzia costituzionale ai sensi dell'articolo 101 della Costituzione, che sancisce la soggezione del giudice soltanto alla legge, e dell'articolo 111, che impone il giusto processo. Nel contesto del giudizio contabile, la pubblicità assume un significato rafforzato: il processo verte su denaro pubblico e su condotte di funzionari che esercitano funzioni nell'interesse della collettività, rendendo il controllo sociale sull'attività giurisdizionale particolarmente rilevante.
La nullità prevista dal comma 1 per la violazione della pubblicità è una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, proprio perché tutela un interesse pubblico e non solo delle parti private. Essa si distingue dalle nullità relative, che possono essere sanate dalla acquiescenza della parte interessata.
Le deroghe alla pubblicità: sicurezza, ordine pubblico, buon costume
Il comma 2 consente la celebrazione dell'udienza a porte chiuse in tre casi tassativi: ragioni di sicurezza dello Stato, esigenze di ordine pubblico, rispetto del buon costume. Si tratta delle stesse ragioni previste dall'articolo 128 c.p.c. per il processo civile, a conferma del raccordo sistematico tra i due riti. Il provvedimento di chiusura al pubblico è adottato dal presidente o dal giudice monocratico ed è discrezionale ma non arbitrario: deve essere motivato dall'effettiva ricorrenza di uno dei presupposti normativi.
Nel giudizio contabile, la deroga alla pubblicità per ragioni di sicurezza dello Stato può rilevare, ad esempio, quando il procedimento riguarda gestioni finanziarie segrete o appalti classificati. La tutela dell'ordine pubblico o del buon costume appare di applicazione meno frequente in un contesto processuale di questo tipo, ma rimane una valvola di chiusura del sistema.
La verifica del contraddittorio e la regolarità processuale
Il comma 3 impone al presidente o al giudice monocratico di verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio all'inizio dell'udienza, con rinvio agli articoli 29 (sulla notificazione in via generale), 86 commi 4, 7 e 10 (sulla citazione) e 93 (sulla contumacia del convenuto). Questa verifica preventiva evita che il giudizio prosegua su basi vizianti, tutelando sia l'integrità processuale sia i diritti di difesa del convenuto. Se emergono vizi, il giudice fissa una nuova udienza anziché procedere con un contraddittorio irregolare.
Il rinvio all'articolo 93 è particolarmente significativo: se il convenuto non si è costituito, il giudice deve prima accertare se la notificazione della citazione sia avvenuta correttamente prima di procedere alla dichiarazione di contumacia. Il sistema privilegia la garanzia del contraddittorio effettivo rispetto alla speditezza processuale.
La direzione della discussione e i poteri del presidente
Il comma 4 attribuisce al presidente o al giudice monocratico poteri di direzione della discussione: stabilisce i punti da trattare, l'ordine degli interventi orali e delle eventuali repliche, e dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente. Questi poteri di direzione hanno natura ordinatoria e rispondono all'esigenza di concentrazione e speditezza del processo contabile, evitando discussioni dispersive o meramente dilatatorie.
La facoltà di limitare la discussione ai punti ritenuti rilevanti non lede il diritto di difesa delle parti, a condizione che esse possano comunque esprimere le proprie ragioni sulle questioni decisive per la decisione. Il comma 5 richiama l'articolo 101 c.p.c., che enuncia il principio del contraddittorio sulla decisione, imponendo al giudice di sentire le parti su eventuali questioni rilevate d'ufficio prima di decidere.
Il ruolo del pubblico ministero e la sua partecipazione necessaria
Il comma 6 stabilisce che il pubblico ministero interviene nelle udienze e deve essere sempre ascoltato nelle sue conclusioni. La partecipazione del PM al processo contabile è necessaria, non meramente eventuale: egli è parte principale del giudizio di responsabilità, promotore dell'azione erariale e garante della legalità nell'impiego delle risorse pubbliche. Le sue conclusioni orientano la discussione e vincolano in parte il giudice sotto il profilo della domanda.
Il comma 7 disciplina l'ordine degli interventi orali: prima il PM enuncia le proprie conclusioni con i relativi motivi, poi i difensori delle parti. Questo ordine riflette la struttura accusatoria del processo contabile, in cui il PM sostiene l'accusa e le difese delle parti private rispondono. Le eventuali repliche sono regolate dal presidente ai sensi del comma 4.
Il processo verbale: redazione, firma e lettura
I commi 8, 9 e 10 disciplinano la redazione del verbale d'udienza. Il segretario del collegio assiste all'udienza e redige il verbale, trascrivendovi le dichiarazioni espressamente richieste dal PM e dalle altre parti. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario: la firma congiunta garantisce l'autenticità del documento processuale. La lettura del verbale in udienza non è obbligatoria ma può essere richiesta da parte con istanza espressa e motivata.
Questa disciplina semplificata della verbalizzazione risponde all'esigenza di snellezza del processo contabile. Le dichiarazioni delle parti finiscono nel verbale solo se espressamente richieste, evitando verbali sovrabbondanti che appesantirebbero il fascicolo senza utilità decisoria. Il verbale è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per quanto riguarda le dichiarazioni del segretario e del presidente.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
L'udienza davanti alla Corte dei conti è sempre pubblica?
Sì, la regola è la pubblicità a pena di nullità; è ammessa la sessione a porte chiuse solo per ragioni tassative: sicurezza dello Stato, ordine pubblico o buon costume.
Il pubblico ministero deve sempre partecipare all'udienza?
Sì, salvo diverse previsioni normative specifiche, il PM interviene necessariamente alle udienze e deve essere sentito nelle sue conclusioni prima della chiusura della discussione.
Chi redige il verbale dell'udienza davanti alla Corte dei conti?
Il segretario del collegio redige il verbale; esso è poi sottoscritto dal presidente e dal segretario. La lettura è obbligatoria solo su istanza espressa e motivata di parte.
Cosa verifica il giudice all'inizio dell'udienza di discussione?
Verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio, controllando che tutti i convenuti siano stati regolarmente citati e che eventuali vizi di notificazione siano stati sanati.
Quali poteri ha il presidente nella gestione della discussione?
Stabilisce i punti da trattare, l'ordine degli interventi, ammette le repliche e dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente, con poteri di polizia dell'udienza.
Vedi anche