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Art. 73 D.Lgs. 174/2016 — Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 73 L. 184/1983: Segreto sullo stato di figlio adottivo
- Art. 73 Reg. (UE) 2024/1689 — Comunicazione di incidenti gravi
- Art. 73 Cod. Amb. — finalita
- Art. 73 D.Lgs. 159/2011 — Violazioni al codice della strada
- Art. 73 D.Lgs. 209/2005 — Partecipazioni indirette
- Art. 73 D.Lgs. 42/2004 — Denominazioni