Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 73 D.Lgs. 174/2016 – Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 73 attribuisce al pubblico ministero contabile la legittimazione ad esercitare, a tutela dei crediti erariali, tutte le azioni conservative previste dalla procedura civile, inclusi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale disciplinati dal libro VI, titolo III, capo V del codice civile (azione revocatoria, azione surrogatoria, sequestro conservativo). La disposizione amplia gli strumenti di tutela disponibili prima e durante il giudizio di responsabilità, consentendo di preservare l'utilità pratica di una eventuale condanna.Indice dei contenuti
La tutela conservativa del credito erariale: ratio della norma
L'articolo 73 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) svolge una funzione essenziale di raccordo tra il processo contabile e gli strumenti di diritto comune posti a tutela del credito. Il legislatore ha riconosciuto che la sola pendenza del giudizio di responsabilità non sarebbe sufficiente a preservare l'utilità pratica di un'eventuale sentenza di condanna, qualora nelle more il patrimonio del convenuto venisse disperso, dissipato o fraudolentemente trasferito a terzi. Per questo la norma attribuisce al pubblico ministero contabile una legittimazione straordinaria all'esercizio di azioni conservative che, nel diritto comune, spettano al creditore privato.
I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del codice civile
Il rinvio al «libro VI, Titolo III, Capo V» del codice civile comprende tre istituti fondamentali: l'azione surrogatoria (articolo 2900 c.c.), con cui il creditore esercita i diritti e le azioni del debitore inerte; l'azione revocatoria ordinaria (articoli 2901-2904 c.c.), che consente di rendere inefficaci gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore in pregiudizio del creditore; e il sequestro conservativo (articoli 2905-2906 c.c.). Nell'ambito del giudizio contabile, questi strumenti possono essere attivati dal pubblico ministero regionale in quanto titolare dell'azione risarcitoria nell'interesse dell'erario.
L'azione revocatoria nel contesto contabile
L'azione revocatoria ordinaria - la più rilevante in pratica - può essere esercitata quando il pubblico ministero accerti che il presunto responsabile ha compiuto atti dispositivi (donazioni, vendite sotto valore, costituzioni di fondi patrimoniali) con la consapevolezza di pregiudicare i crediti erariali. L'esito favorevole dell'azione rende l'atto inefficace nei confronti dell'erario, consentendo di aggredire i beni trasferiti presso il terzo acquirente, a condizione che anche questi fosse consapevole del pregiudizio, ovvero che l'atto fosse a titolo gratuito. Il raccordo con il codice civile è diretto: si applica la disciplina ordinaria dell'articolo 2901 e seguenti.
L'azione surrogatoria e le «altre azioni»
L'azione surrogatoria permette al pubblico ministero di esercitare i diritti del presunto responsabile rimasto inerte, ad esempio recuperando crediti vantati da quest'ultimo verso terzi, in modo da ricostituire la garanzia patrimoniale a beneficio dell'erario. La locuzione «altre azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile» contenuta nell'articolo 73 ha portata residuale e aperta: comprende ogni altro rimedio che il diritto processuale civile riconosce al creditore per tutelare la propria posizione, incluso il sequestro giudiziario e le misure cautelari atipiche ove applicabili.
Rapporto con gli articoli 74-80 del Codice
L'articolo 73 funge da norma-ombrello rispetto alla disciplina specifica del sequestro conservativo dettata dagli articoli 74-80 dello stesso Codice. Mentre gli articoli successivi disciplinano in modo analitico il sequestro conservativo - sia prima sia durante il giudizio, sia in appello - l'articolo 73 assicura che il pubblico ministero disponga anche di tutti gli altri strumenti di tutela del credito previsti dall'ordinamento civile, senza necessità di ulteriori norme attributive. Il coordinamento tra le due disposizioni è dunque di tipo generale-speciale.
Profili di legittimazione e autonomia del pubblico ministero contabile
La legittimazione del pubblico ministero contabile all'esercizio di queste azioni è autonoma rispetto a quella dell'amministrazione danneggiata, che rimane comunque libera di agire in sede civile ordinaria. L'articolo 73 rispecchia la natura ibrida del pubblico ministero contabile: organo requirente con funzioni di tutela dell'interesse pubblico, ma titolare di una posizione processuale assimilabile a quella di un creditore qualificato. La norma si raccorda con i principi costituzionali di buon andamento e responsabilità dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 97 e all'articolo 103, comma 2, della Costituzione.
Esercizio delle azioni conservative: aspetti pratici
In concreto, il pubblico ministero eserciterà le azioni conservative di fronte al giudice ordinario competente per materia e valore, secondo le regole del codice di procedura civile, non potendo la Corte dei conti conoscere di queste azioni in via principale. Fa eccezione il sequestro conservativo, per il quale gli articoli 74 e seguenti prevedono una giurisdizione propria della Corte dei conti. Questa distinzione è fondamentale nella prassi: per l'azione revocatoria o surrogatoria ci si rivolge al tribunale civile ordinario, mentre per il sequestro conservativo la competenza è radicata presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali azioni conservative può esercitare il pubblico ministero contabile?
L'articolo 73 gli attribuisce tutte le azioni a tutela del creditore previste dalla procedura civile, inclusi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del codice civile: azione revocatoria (art. 2901 c.c.), azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) e sequestro conservativo (artt. 2905-2906 c.c.), oltre alle misure cautelari specifiche disciplinate dagli articoli 74-80.
Davanti a quale giudice si propone l'azione revocatoria nel processo contabile?
L'azione revocatoria ordinaria si propone davanti al giudice civile ordinario competente per materia e valore, non davanti alla Corte dei conti. Solo il sequestro conservativo ha una disciplina speciale innanzi alla Corte dei conti, prevista dagli articoli 74 e seguenti del Codice.
L'articolo 73 esclude la possibilità per l'amministrazione danneggiata di agire autonomamente?
No. L'amministrazione conserva la propria legittimazione ad agire in sede civile. L'articolo 73 attribuisce al pubblico ministero contabile una legittimazione autonoma e concorrente, non esclusiva, nell'interesse dell'erario.
È necessario aspettare la sentenza di condanna per esercitare le azioni conservative?
No. Le azioni conservative hanno proprio la funzione di preservare la garanzia patrimoniale prima che intervenga la condanna. Possono essere esercitate già durante la fase istruttoria o in parallelo con il giudizio di merito.