Testo dell'articoloVigente
Art. 97 D.Lgs. 174/2016 – Consulenza tecnica d’ufficio
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il consulente con le modalità di cui all’articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche.
2. Con la medesima ordinanza, il collegio formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al giudice, a tal fine delegato, per assumere l’incarico e prestare giuramento ai sensi dell’ articolo 193 del codice di procedura civile.
3. L’ordinanza è comunicata al consulente tecnico e alle parti a cura della segreteria.
4. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 2.
5. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell’ articolo 154 del codice di procedura civile, per: a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso; b) l’eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche; c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici; d) la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte; e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d’ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.
6. Il compenso complessivamente spettante al consulente d’ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, dal presidente con decreto, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Con la sentenza che definisce il giudizio il collegio regola definitivamente il relativo onere.
In sintesi
L'articolo 97 del Codice di giustizia contabile disciplina nel dettaglio la consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio di responsabilità. Il collegio nomina il consulente con ordinanza, formula i quesiti e fissa il termine per la comparizione e la prestazione del giuramento. L'ordinanza è comunicata al consulente e alle parti. Sono disciplinate le istanze di ricusazione, i termini per l'anticipo del compenso, la nomina dei consulenti di parte, la trasmissione dello schema di relazione, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale. Il compenso è liquidato provvisoriamente dal presidente e definitivamente con la sentenza.Indice dei contenuti
La consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio contabile: funzione e inquadramento
L'articolo 97 del D.Lgs. 174/2016 disciplina in modo organico e dettagliato la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) nel giudizio di responsabilità contabile. La CTU è il principale mezzo attraverso cui il giudice contabile si avvale di competenze specialistiche esterne per risolvere questioni tecniche che esulano dal sapere giuridico: valutazione di immobili, stima di lavori eseguiti, analisi di bilanci aziendali, verifica di conformità tecnica di forniture. Nel giudizio contabile, dove spesso il danno erariale deriva da operazioni economicamente complesse, la CTU è uno strumento istruttorio di primaria importanza.
La norma si raccorda con l'articolo 94, comma 1, che attribuisce al giudice il potere di disporre consulenze tecniche anche d'ufficio, e con l'articolo 96, che disciplina l'istruttoria collegiale in generale. L'articolo 97 costituisce la lex specialis per la CTU, integrando e specificando le disposizioni generali degli articoli 61-64 c.p.c.
La nomina del consulente tecnico e la formulazione dei quesiti
Il comma 1 stabilisce che il collegio nomina il consulente con le modalità di cui all'articolo 23, comma 3, del codice contabile, che disciplina gli albi dei consulenti della Corte dei conti, ovvero si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche. Quest'ultima possibilità - avvalersi di uffici tecnici pubblici come istituti di ricerca, agenzie specializzate, uffici valutazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate - è peculiare del processo contabile e consente di contenere i costi della CTU evitando l'impiego di consulenti privati quando le competenze necessarie sono disponibili all'interno dell'apparato pubblico.
Il comma 2 impone al collegio di formulare i quesiti nell'ordinanza di nomina e di fissare il termine entro cui il consulente deve comparire davanti al giudice delegato per assumere l'incarico e prestare il giuramento ai sensi dell'articolo 193 c.p.c. La formulazione precisa dei quesiti è fondamentale: circoscrive l'oggetto dell'indagine tecnica, evita che il consulente travalichi i limiti del suo mandato invadendo questioni giuridiche riservate al giudice, e consente alle parti di preparare adeguatamente le proprie osservazioni.
La comunicazione dell'ordinanza e le istanze di ricusazione
Il comma 3 dispone che l'ordinanza di nomina del consulente sia comunicata sia al consulente stesso sia alle parti a cura della segreteria della sezione. Questa comunicazione simultanea serve a mettere tutti i soggetti interessati nella condizione di conoscere tempestivamente la nomina e il contenuto dei quesiti. Il comma 4 prevede che le istanze di astensione e ricusazione del consulente debbano essere proposte, a pena di decadenza, entro il termine fissato dal comma 2 per la comparizione del consulente: è il termine entro cui il consulente deve presentarsi per assumere l'incarico. Trascorso tale termine senza che siano state proposte istanze di ricusazione, i motivi di incompatibilità del consulente non possono più essere fatti valere.
Le cause di ricusazione del consulente tecnico sono quelle previste dall'articolo 63 c.p.c.: relazione di parentela, affinità o coniugio con una delle parti, interesse nella causa, inimicizia grave, grave convenienza personale. La ricusazione mira a garantire l'imparzialità del consulente, presupposto essenziale perché la relazione tecnica possa avere piena efficacia persuasiva nel processo.
I termini successivi: compenso, consulenti di parte, contraddittorio sulla relazione
Il comma 5 è la disposizione più articolata dell'articolo 97 e regola una serie di termini successivi che il collegio assegna con la stessa ordinanza di nomina. Il primo termine riguarda la corresponsione al consulente di un anticipo sul suo compenso: serve a garantire che il consulente possa sostenere le spese dell'indagine tecnica prima della liquidazione definitiva. Il secondo termine consente alle parti di nominare propri consulenti tecnici di parte (CTP), che possono assistere alle operazioni del consulente d'ufficio, interloquire con lui, partecipare alle udienze e alla camera di consiglio quando è presente il CTU.
Il terzo termine riguarda la trasmissione, da parte del CTU, di uno schema della relazione alle parti o ai loro CTP: è il momento del contraddittorio tecnico, in cui le parti possono verificare le conclusioni preliminari del consulente e preparare le proprie osservazioni. Il quarto termine fissa la scadenza per la trasmissione al CTU delle osservazioni e conclusioni dei CTP di parte. Il quinto e ultimo termine riguarda il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il CTU deve dar conto delle osservazioni dei CTP e prendere posizione su di esse.
La liquidazione del compenso del consulente
Il comma 6 regola la liquidazione del compenso del consulente d'ufficio con una procedura bifasica. Al termine delle operazioni, il presidente liquida il compenso complessivo con decreto, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti - di regola la parte che ha chiesto la CTU o quella nei confronti della quale le conclusioni del CTU sono sfavorevoli. Con la sentenza che definisce il giudizio, il collegio regola definitivamente il relativo onere, tenendo conto dell'esito del giudizio.
Nel giudizio contabile, dove spesso il PM è la parte che ha richiesto la CTU, la liquidazione provvisoria può essere posta a carico dell'erario per poi essere definitivamente regolata con la sentenza. Se il convenuto viene assolto, il costo della CTU rimarrà a carico dell'erario; se viene condannato, potrà essere addossato al convenuto in tutto o in parte, in aggiunta alla condanna al risarcimento del danno.
Il contraddittorio tecnico e la relazione finale del CTU
Una delle innovazioni più significative introdotte dall'articolo 97 rispetto alla prassi previgente è la strutturazione del contraddittorio tecnico in fase preventiva rispetto al deposito della relazione finale. Il CTU è obbligato a trasmettere uno schema della propria relazione alle parti o ai loro consulenti tecnici prima del deposito definitivo: le parti possono formulare osservazioni e conclusioni che il CTU deve poi esaminare e commentare nella relazione finale, prendendo posizione su ciascuna di esse. Questo meccanismo garantisce che il consulente non possa ignorare le osservazioni critiche delle parti e le integri nel proprio ragionamento tecnico.
La relazione finale del CTU deve dunque contenere non solo le conclusioni tecniche dell'indagine, ma anche il resoconto del contraddittorio tecnico: le osservazioni dei CTP di parte e la risposta del CTU a ciascuna di esse. Il giudice può discostarsi dalle conclusioni del CTU, ma deve motivare adeguatamente il proprio dissenso, indicando le ragioni per cui non ritiene condivisibile la valutazione tecnica. Nel giudizio contabile, dove le questioni di stima del danno sono spesso al centro della controversia, la qualità del contraddittorio tecnico è determinante per la bontà della decisione finale.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Chi nomina il consulente tecnico d'ufficio nel giudizio contabile?
Il collegio, con ordinanza, può nominare un consulente iscritto agli albi della Corte dei conti oppure avvalersi di strutture tecniche di amministrazioni pubbliche, formulando contestualmente i quesiti.
Entro quando devono essere proposte le istanze di ricusazione del CTU?
A pena di decadenza, entro il termine fissato nell'ordinanza di nomina per la comparizione del consulente davanti al giudice delegato.
Le parti possono nominare propri consulenti tecnici?
Sì, nei termini fissati dall'ordinanza di nomina, le parti possono nominare consulenti tecnici di parte che possono assistere alle operazioni del CTU e partecipare alle udienze in sua presenza.
Il consulente tecnico deve condividere la propria relazione con le parti prima del deposito?
Sì, il CTU trasmette prima uno schema della relazione alle parti o ai loro CTP, che possono formulare osservazioni; il CTU deve poi tenerne conto nella relazione finale e prendere posizione su di esse.
Come viene pagato il consulente tecnico d'ufficio nel giudizio contabile?
Il presidente liquida il compenso con decreto al termine delle operazioni, ponendolo provvisoriamente a carico di una parte; la sentenza definitiva regola l'onere definitivo in base all'esito del giudizio.