Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 98 D.Lgs. 174/2016 – Prova per testimoni
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. La prova testimoniale è assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Durante l’escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 98 del Codice di giustizia contabile disciplina la prova testimoniale nel giudizio di responsabilità. Rinvia integralmente alle norme del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione per le modalità di assunzione. La norma prevede altresì la facoltà delle parti, tramite il presidente, di formulare domande di chiarimento sugli articoli di prova durante l'escussione del testimone. Si tratta di una norma di collegamento che richiama la disciplina civilistica adattandola al contesto del processo contabile, caratterizzato dalla presenza del pubblico ministero come parte necessaria.Indice dei contenuti
La prova testimoniale nel processo contabile: rinvio al c.p.c. e specificità
L'articolo 98 del D.Lgs. 174/2016 disciplina la prova per testimoni nel giudizio di responsabilità contabile attraverso un rinvio generale alle norme del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione. Questo rinvio integrale - a differenza di quello parziale operato per altri mezzi istruttori - significa che la prova testimoniale nel processo contabile si svolge secondo le medesime regole procedurali applicabili nel processo civile ordinario: articoli 244-257-bis c.p.c. per l'ammissione e l'assunzione della prova, articoli 103-105 delle disposizioni di attuazione per le modalità di citazione e di giuramento dei testimoni.
Il rinvio al c.p.c. non è tuttavia assoluto: le specificità del processo contabile - la presenza obbligatoria del PM, la struttura collegiale del giudice, i limiti dei mezzi di prova ex articolo 94 - si sovrappongono alle regole civilistiche, che si applicano solo in quanto compatibili con la natura e la struttura del giudizio contabile. In particolare, l'esclusione dell'interrogatorio formale e del giuramento come mezzi di prova ex articolo 94, comma 4, non impedisce ovviamente il giuramento del testimone, che è modalità di assunzione della prova testimoniale e non un mezzo di prova autonomo.
L'ammissione della prova testimoniale: i limiti civilistici applicabili
Per effetto del rinvio al c.p.c., la prova testimoniale nel giudizio contabile soggiace ai limiti di ammissibilità previsti dagli articoli 2721-2726 del codice civile per i contratti e dai limiti processuali dell'articolo 244 c.p.c. La parte che chiede la prova deve indicare specificamente i fatti sui quali intende farsi interrogare i testimoni (i cosiddetti «capitoli di prova» o «articoli di prova») e i nominativi dei testimoni. Il giudice ammette i testimoni solo sui fatti rilevanti e sui quali la prova orale sia ammissibile secondo le norme sostanziali e processuali.
Nel giudizio contabile, la prova testimoniale assume rilievo soprattutto per la ricostruzione delle circostanze di fatto - la condotta del funzionario, le istruzioni ricevute, le prassi seguite nell'ente - che non sempre emergono dai documenti. La prova documentale rimane prevalente, ma il testimone può essere determinante per illuminare il contesto operativo e valutare la colpa grave del convenuto.
Il diritto delle parti di formulare domande di chiarimento
Il comma 2 introduce una norma specifica che differenzia il processo contabile dal rito civile ordinario: durante l'escussione del teste, le parti possono formulare domande al testimone per ulteriormente chiarire gli articoli di prova, ma solo tramite il presidente. Questo filtro presidenziale ha una doppia funzione: da un lato evita che la deposizione del testimone sia disturbata da domande simultanee e potenzialmente contraddittorie di più soggetti processuali; dall'altro garantisce che il presidente valuti la pertinenza e la rilevanza delle domande prima di porle al testimone.
La formulazione «per il tramite del presidente» non significa che le parti non possano chiedere chiarimenti, ma che devono farlo rivolgendosi al presidente, il quale decide se e come porre la domanda al testimone. Questo meccanismo è analogo a quello previsto dall'articolo 253 c.p.c. nel processo civile, dove il presidente del collegio regola l'esame diretto. Nel giudizio contabile, la peculiarità è che anche il pubblico ministero - parte necessaria - può chiedere domande di chiarimento tramite il presidente, con piena parità rispetto alle parti private.
La capacità a testimoniare e le incompatibilità
Per effetto del rinvio al c.p.c., si applicano al giudizio contabile le norme sulla capacità a testimoniare e le incompatibilità previste dagli articoli 246 e 247 c.p.c. L'incapacità a testimoniare riguarda le persone che hanno un interesse nella causa che potrebbe legittimare la loro partecipazione come parti; l'incompatibilità riguarda il coniuge, gli ascendenti, i discendenti e gli affini del convenuto, che possono rifiutarsi di testimoniare. Nel giudizio contabile, dove spesso i testimoni sono colleghi di lavoro o superiori gerarchici del convenuto, le questioni di incompatibilità e interesse possono presentarsi con una certa frequenza.
La valutazione dell'interesse del testimone nella causa è rimessa al giudice in base alle circostanze concrete. Un funzionario che ha partecipato allo stesso procedimento amministrativo del convenuto potrebbe avere un interesse indiretto nell'esito del giudizio, se il precedente giurisprudenziale potesse influenzare una futura azione nei suoi confronti. Il giudice valuta caso per caso se tale interesse sia sufficientemente concreto da determinare l'incapacità a testimoniare.
Il giuramento del testimone e la verbalizzazione della deposizione
Prima di rendere la deposizione, il testimone presta il giuramento di dire la verità ai sensi dell'articolo 251 c.p.c., ammonito dal giudice sull'importanza del giuramento e sulle conseguenze penali della falsa testimonianza. Il giuramento del testimone - da non confondere con il giuramento come mezzo di prova autonomo, espressamente escluso dall'articolo 94, comma 4 - è requisito essenziale per l'efficacia della prova testimoniale: la testimonianza senza giuramento non ha valore probatorio.
La deposizione è raccolta dal segretario che assiste all'udienza ai sensi dell'articolo 91, comma 8, o dal segretario che assiste al giudice delegato ai sensi dell'articolo 96, comma 2. Il verbale della deposizione deve riportare fedelmente le domande e le risposte, comprese le eventuali domande di chiarimento formulate tramite il presidente ai sensi dell'articolo 98, comma 2. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, ha piena efficacia probatoria documentale del contenuto della deposizione.
La valutazione della prova testimoniale
La testimonianza raccolta ai sensi dell'articolo 98 è valutata dal giudice secondo il prudente apprezzamento, in applicazione del principio generale dell'articolo 95, comma 3. Non esiste una gerarchia tra prove orali e prove documentali: il giudice può ritenere una testimonianza più convincente di un documento, o viceversa, purché ne renda conto nella motivazione. Nel giudizio contabile, tuttavia, la prova documentale è tendenzialmente più affidabile della prova orale per la ricostruzione di fatti amministrativi complessi, mentre la testimonianza è preziosa per ricostruire il contesto organizzativo, le prassi dell'ente e le intenzioni soggettive del funzionario convenuto.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Come si svolge la prova testimoniale davanti alla Corte dei conti?
Secondo le norme del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione: il testimone presta giuramento, risponde ai capitoli di prova e la deposizione è verbalizzata dal segretario.
Le parti possono fare domande direttamente al testimone durante l'escussione?
No, possono formulare domande di chiarimento sugli articoli di prova solo tramite il presidente, che valuta la pertinenza prima di porle al testimone.
Un collega di lavoro del convenuto può testimoniare nel giudizio contabile?
Dipende: se ha un interesse nella causa che potrebbe legittimarne la partecipazione come parte, è incapace a testimoniare ai sensi dell'articolo 246 c.p.c.; altrimenti la testimonianza è ammissibile.
Il giuramento del testimone è diverso dal giuramento escluso dall'articolo 94?
Sì: il giuramento del testimone è una modalità di assunzione della prova testimoniale, necessaria per la sua efficacia; quello escluso dall'articolo 94 è il giuramento come mezzo di prova autonomo (decisorio o suppletorio).
Come valuta il giudice la prova testimoniale rispetto ai documenti?
Secondo il prudente apprezzamento ex articolo 95, comma 3, senza gerarchia predeterminata tra prove orali e documentali; deve però motivare adeguatamente la scelta.